CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 131

presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - COSSA - DEDONI

il 27 ottobre 2014

Istituzione dei "marina resort". Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente "Norme per la classificazione della aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il turismo nautico rappresenta una risorsa fondamentale per l'economia della Sardegna. Al fine di creare corretti presupposti per gli operatori turistici, ed in particolare per quelli della nautica, si č inteso dar corso alla istituzione di una nuova tipologia ricettiva in grado di agevolare l'incoming, la sosta e il soggiorno dei diportisti a bordo delle imbarcazioni, ormeggiate negli appositi spazi acquei, agendo nel quadro di regole previste anche nel recente decreto legge "Stabilitą" fissato dal Governo nazionale. Con la presente proposta di legge istitutiva dei "marina resort", la Sardegna si allinea fra le prime in Italia nel recepimento di tale direttiva, confrontandosi ad armi pari nella severa competizione nazionale e internazionale sulla attrattivitą dei propri ambiti costieri.

In particolare all'articolo 1 si definisce la tipologia ricettiva, mentre l'articolo 2 rimanda la classificazione delle strutture al possesso dei requisiti minimi individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo. La stessa Giunta regionale definisce le modalitą di apertura e di esercizio.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Definizione di tipologia ricettiva

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21) dopo la lettera g) č aggiunta la seguente:
"g bis. "marina resort", intese come le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unitą da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato all'interno dei porti o approdi turistici, in possesso dei requisiti minimi individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.".

 

Art. 2
Classificazione

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 27 del 1998 č aggiunto il seguente:
"Art. 14 bis (Classificazione)
1. I "marina resort" sono classificati secondo un livello di classificazione determinato dal possesso dei requisiti minimi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h). La classificazione ha validitą a tempo indeterminato.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, definisce inoltre modalitą di apertura e di esercizio.".