CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 129
presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - DEMONTIS - MANCA Gavinoil 16 ottobre 2014
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4
(Istituzione del Parco naturale regionale di "Porto Conte")***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Le modifiche introdotte dagli articoli della presente proposta di legge alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 (Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte") sono dettate dall'esigenza di rendere più efficiente e snello il funzionamento del parco, istituito quasi quindici anni fa. In particolare, oltre al più generale obiettivo del contenimento della spesa, si intende rendere più agevole il funzionamento degli organi, ed evitare o risolvere eventuali incompatibilità o condizioni di ineleggibilità.
Nello specifico si propone di:
1) ridurre il numero dei componenti dell'assemblea da 25 a 9;
2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti della Regione, della Provincia di Sassari (o della diversa autorità che sarà individuata con normativa regionale) e dell'Ente foreste della Sardegna all'organo di indirizzo politico amministrativo (ovvero l'assemblea), attualmente coincidente con il consiglio comunale della città di Alghero al quale sarebbe comunque lasciata la maggioranza dei voti, e garantire la rappresentanza della minoranza consiliare;
3) ridurre la composizione del collegio dei revisori dei conti ad un revisore unico;
4) convertire in euro lo stanziamento annuale previsto nel bilancio della Regione nel 1999, da 1.000.000.000 di lire a 800.000 euro.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 19991. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 (Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte"), è sostituito come segue:
"2. Sono organi dell'ente di gestione:
a) l'assemblea;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il direttore;
e) il revisore unico dei conti.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 19991. L'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 1999 è così sostituito:
"Art. 5 (Assemblea del parco)
1. L'assemblea è costituita, da 9 componenti:
a) il sindaco in carica del Comune di Alghero o un suo delegato;
b) il presidente della Provincia di Sassari (o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente per materia) o un suo delegato;
c) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o un suo delegato;
d) il presidente dell'Ente foreste della Sardegna o un suo delegato;
e) 5 componenti eletti dal consiglio comunale di Alghero in modo da garantire la rappresentanza della minoranza consiliare con le modalità definite nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale.".
Art. 3
Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 1999 (Funzioni dell'assemblea e del consiglio direttivo)1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 1999 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 5 bis (Funzioni dell'assemblea del parco)
1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'assemblea non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto dell'ente di gestione.
2. In particolare l'assemblea:
a) predispone il piano del parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;
b) approva il regolamento del parco;
c) approva il programma pluriennale di gestione;
d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
f) approva i regolamenti di funzionamento degli organi del parco;
g) approva i criteri generali per l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi;
h) elegge il presidente del parco e i componenti del consiglio direttivo;
i) nomina il direttore del parco;
j) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.
3. L'assemblea è presieduta dal sindaco di Alghero in carica (o dal suo delegato) che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Art. 5 ter (Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del parco ed è composto da altri due componenti nominati dall'assemblea, esercita i poteri conferitigli dallo statuto e delibera la stipulazione di contratti e convenzioni, nonché la costituzione dell'ente in giudizio.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 4 del 19991. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 4 del 1999 è sostituito come segue:
"1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate, sulla base dei costi di gestione consolidata, in euro 800.000 annui e fanno carico al capitolo SC04.1727 (UPB S04.08.001) del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e a quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 19991. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 4 del 1999 è aggiunto il seguente:
"1 bis. I membri dell'assemblea e del direttivo e il presidente svolgono i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto a titolo gratuito.".
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).