CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 127
presentata dai Consiglieri regionali
LEDDA - ARBAU - AZARA - PERRAil 15 ottobre 2014
Norme per la riorganizzazione del comparto ippico ed equestre
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Sulla base delle prerogative e della potestà legislativa in materia di agricoltura derivanti dall'articolo 3, lettera d), dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna, la presente proposta di legge intende affrontare la problematica, da molte parti sollecitata, di un intervento complessivo a favore del comparto ippico ed equestre della Regione sarda.
Numerosi eventi nel corso dell'ultimo decennio, tanto a livello regionale che nazionale, hanno seriamente compromesso la solidità e l'organizzazione pubblica di un settore dell'agricoltura ed, in generale, dell'identità della cultura regionale che, per la Sardegna, ha da sempre rappresentato un'eccellenza ovunque riconosciuta e che oggi segna il passo, e si è avviata in un percorso di recessione la cui direzione occorre rapidamente invertire.
Oltre la crisi globale, che colpisce numerosissime attività produttive in tutto l'occidente e nel nostro Paese in misura piuttosto severa, indubitabilmente a complicare le cose sono intervenuti anche interventi normativi che hanno stravolto l'assetto dei punti di riferimento pubblici senza prevedere una razionale ridefinizione del vuoto istituzionale che si è venuto a determinare.
E il caso, certamente, della soppressione nel 2005 dell'Istituto incremento ippico della Sardegna (IIIS), ma anche più recentemente della definitiva soppressione a livello nazionale dell'ex UNIRE/ASSi (decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87), le cui competenze, avocate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per quanto riguarda il gioco, all'Agenzia delle dogane, sono in realtà ancora in attesa di completa e definita collocazione in un quadro organico di riforma del settore.
Per ciò che riguarda la Sardegna, la soppressione dell'ente strumentale, per quanto il provvedimento sia stato assunto insieme agli analoghi provvedimenti nei confronti degli altri enti strumentali dell'agricoltura, non ha tenuto conto della specificità del comparto e dei peculiari compiti istituzionali del vecchio istituto.
Nondimeno si deve considerare che tale specificità è legata alla produzione equina che, pur nascendo in agricoltura, diventa prodotto che investe e catalizza numerosissimi altri settori dell'economia e della cultura, attraverso un lunghissimo percorso di "maturazione", incomparabile con qualunque altra produzione agricola.
Con i suoi tempi e modalità il cavallo è un potente attivatore d'indotto e, conseguentemente, di lavoro e di specifiche professioni e mestieri. È superfluo, forse, ricordare quanto il cavallo sia presente nelle tradizioni, nelle feste, nello sport, nel tempo libero, nel turismo. Ma, in ogni caso, è nelle campagne che nasce e si caratterizza questa produzione che va riconosciuta come produzione agricola a tutti gli effetti, nel caso che la sua destinazione sia quella dell'impiego sportivo o quella del turismo equestre o dell'ippoterapia o delle numerose altre possibilità d'impiego.
Per questo motivo ogni azione d'intervento pubblico a favore del settore, in un quadro organico di riconsiderazione e descrizione di una filiera piuttosto complessa, deve vedere l'allevamento come fase imprescindibile da tutelare per il rilancio della produzione autoctona e contrastare l'importazione crescente di cavalli, spesso di scarsa qualità, provenienti da paesi terzi.
Le norme contenute nella presente proposta di legge mirano, tuttavia, alla ricostituzione di un sistema organico di sviluppo del settore che, partendo dal sostegno all'allevamento mediante specifiche azioni strutturali ed organizzative, passa per la valorizzazione della produzione e coinvolge l'iniziativa sportiva, culturale, ambientale e turistica, senza dimenticare l'aspetto sociale che, trasversalmente, coinvolge tutti gli altri sino all'impiego del cavallo nella terapia assistita delle persone con difficoltà fisiche, psichiche o semplicemente relazionali.
In particolare gli articoli che riguardano l'AGRIS mirano ad una migliore definizione dei compiti dell'Agenzia, relativamente all'incremento ippico, riprendendo le funzioni tradizionali dell'IIIS, le completano e le modernizzano nella direzione delle nuove esigenze selettive, delle pressioni mercantili e delle strategie di promozione e valorizzazione, rafforzando, inoltre, il ruolo chiave della struttura nella funzione di gestione della riproduzione equina nell'ambito regionale.
Alcune norme della proposta attengono alla formazione specialistica, tanto nelle attività di collaborazione con le università quanto con gli enti/agenzie di ricerca, anche nella promozione e finanziamento di master post laurea che consentano alla Sardegna di recuperare, anche sotto il profilo scientifico, quel ruolo guida che nel settore ippico ed equestre, da sempre, le è stato congeniale.
Non meno importanti sono gli interventi finalizzati alla formazione delle figure tecniche del settore che negli ultimi anni sono venute a mancare e che, in buona parte hanno perduto la precipua caratura culturale di antica tradizione, mirando al loro recupero ed alla preparazione di operatori capaci di tradurre tali professionalità in un processo di modernizzazione. Non soltanto formazione professionale, dunque, ma anche avvicinamento all'istruzione e, quindi, alle scuole mediante iniziative di conoscenza del cavallo per risvegliare quell'attrattiva che questo straordinario compagno della vita e della storia dell'uomo ha sempre esercitato nella fantasia e nelle aspirazioni dei bambini e dei giovani e che, oggi, si sta attenuando, compressa dagli ininterrotti messaggi dei mass-media e del web in particolare che rendono le giovani generazioni poco avvezze al contatto con l'animale e con la natura.
Proprio alle giovani generazioni è pertanto rivolto l'intervento finalizzato allo sviluppo della produzione ed all'impiego del "pony", settore nel quale la Sardegna ha grandi possibilità di giocare un ruolo estremamente importante se si considera l'enorme numero di soggetti che vengono annualmente importati in Italia dall'estero, anche a causa di una produzione nazionale decisamente irrisoria. Il pony rappresenta un importantissimo elemento di attrazione per i giovani, costruzione di futuri cavalieri che diventeranno attivatori di un mercato interno oggi dormiente quando non pericolosamente esterofilo. La Sardegna ha enormi potenzialità per diventare la principale se non l'unica regione italiana in cui si produce il pony destinato a significative quote del mercato nazionale.
Per quanto concerne il turismo e la cultura la presente proposta promuove e sostiene le iniziative a favore della conoscenza del territorio mediata dal cavallo attraverso il perfezionamento della rete delle ippovie, le feste pagane e religiose, la promozione delle mostre delle fiere e delle raccolte museali legate alle tradizioni ed alla cultura del cavallo nell'Isola.
La disciplina che regolamenta tali manifestazioni ma, in particolare, i numerosi pali, mira a definire gli ambiti in cui ci si dovrà orientare per poter avere il sostegno della Regione nell'obiettivo di una politica integrata di settore. Infine, tutte le attività ed iniziative derivanti dalle norme previste nella presente proposta saranno ricondotte alla realizzazione di un unico marchio di provenienza che identifichi l'origine e l'originalità sarda del settore.
Non può, infine, dimenticarsi il ruolo assunto dalla produzione equina nel contribuire allo sviluppo di politiche sociali e di sanità pubblica come nel caso dell'impiego degli equidi (cavallo, asino e mulo) nell'ippoterapia e nell'onoterapia e nel loro impiego nelle strutture e comunità finalizzate al recupero di numerose condizioni di disagio sociale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Finalità e riorganizzazione pubblica del settore ippico ed equestreArt. 1
Finalità1. La presente legge, in base alle competenze e funzioni normative derivanti dallo Statuto della Regione autonoma della Sardegna, riconoscendo il ruolo preminente della produzione equina nelle politiche agricole, riordina e disciplina il settore ippico ed equestre nel territorio della Regione.
Art. 2
Compiti della Giunta regionale1. La Regione attribuisce alla produzione equina la qualità di risorsa identitaria che, originando come prodotto dell'agricoltura, s'inserisce a pieno titolo nelle politiche e negli interventi di pertinenza della cultura, della pubblica istruzione, della sanità, del turismo, del lavoro e dell'ambiente e, per tali motivi, impegna la Giunta regionale allo sviluppo ed alla promozione d'interventi finalizzati allo sviluppo complessivo e coordinato del settore.
Art. 3
Coordinamento e vigilanza1. Al fine di dare attuazione ai propri compiti in seno al settore ippico ed equestre, la Giunta regionale affida all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, anche per il tramite dell'Agenzia AGRIS Sardegna, in base alle competenze derivategli dall'ex Istituto incremento ippico della Sardegna, le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle norme della presente legge, promuovendo le indispensabili sinergie utili ad un'azione di coinvolgimento della Presidenza della Regione e degli altri assessorati nell'attuazione di una politica complessiva del settore.
Art. 4
Programmazione del settore ippico ed equestre1. La Regione autonoma della Sardegna attua, attraverso i propri strumenti di programmazione pluriennale, le azioni finalizzate allo sviluppo del settore ippico ed equestre con interventi rivolti alla valorizzazione e promozione del cavallo, quale produzione agricola dell'allevamento regionale destinata all'impiego sportivo, turistico, ambientale e sociale e svolge le necessarie azioni di tutela della biodiversità con particolare riferimento alle seguenti specie e razze di equidi allevate nell'Isola: cavallo anglo-arabo sardo, purosangue arabo, cavallino della Giara, cavallo del Sarcidano, asino sardo e asino dell'Asinara, incentivando anche la produzione del pony.
Art. 5
Tutela e valorizzazione dell'anglo-arabo sardo1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce nella razza equina anglo-arabo sarda la principale attitudine produttiva che, a seguito di un lungo processo di selezione delle migliori linee genetiche, ha trovato nelle condizioni ambientali, climatiche ed allevatoriali dell'Isola la più idonea condizione di crescita e sviluppo delle caratteristiche di qualità e versatilità della razza. Allo scopo di contribuire alla tutela e valorizzazione del cavallo anglo-arabo sardo e dei suoi derivati, la Regione stimola, incentiva e sostiene il suo allevamento, incoraggia le forme associative a favore dello stesso e, mantenendo l'originale identità sarda, riconosce gli orientamenti e gli obiettivi dell'allevamento del cavallo anglo-arabo a livello internazionale stabiliti dalla Confederazione internazionale dell'anglo-arabo (CIAA).
Art. 6
Ruolo dell'Agenzia AGRIS1. L'AGRIS Sardegna, l'Agenzia per la ricerca in agricoltura, sottoposta ai poteri d'indirizzo e controllo da parte della Giunta regionale, avendo autonomia organizzativa, operativa, patrimoniale e contabile, sulla base delle attribuzioni ad essa già derivanti dal'articolo 7, comma 9, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), mediante le proprie articolazioni organizzative e strutture logistiche che comprendono uffici, aziende, laboratori, scuderie, aree di esercizio e tutte quelle infrastrutture atte a garantire la specifica operatività, il mantenimento del benessere animale e la preservazione del patrimonio storico, artistico e documentale proveniente dalle istituzioni da cui deriva, garantisce:
a) la selezione e l'incremento produttivo delle razze equine della Sardegna con particolare riferimento alla razza anglo-arabo sarda ed ai suoi derivati;
b) tutti gli atti e le competenze derivanti dalle vigenti normative finalizzate alla gestione della riproduzione equina, con particolare riferimento alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), ed al decreto ministeriale 19 marzo 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale);
c) il reperimento e l'acquisto di riproduttori e materiale genetico di pregio in Italia ed all'estero, da mettere a disposizione dell'allevamento della Sardegna a condizioni agevolate;
d) la disponibilità, a titolo oneroso, di materiale seminale dei riproduttori di cui alla lettera c) verso il mercato globale alle condizioni di mercato correnti; gli utili ricavati sono destinati ad incrementare il finanziamento delle risorse economiche destinate alla rimonta annuale;
e) la gestione del Centro di riproduzione equina di Ozieri destinato, in ottemperanza alle norme di cui alla lettera b):
1) alla verifica e controllo funzionale dei riproduttori;
2) alla produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, di materiale germinale ed embrioni delle specie equina ed asinina;
3) allo stoccaggio del materiale di cui al punto 2);
f) l'incremento della produzione del pony;
g) il contributo alla tutela, alla salvaguardia ed allo studio delle razze e popolazioni equine ed asinine tipiche della Sardegna iscritte al Registro anagrafico delle popolazioni equine a limitata diffusione anche mediante la conservazione del relativo materiale genetico;
h) la valorizzazione e l'incentivazione delle produzioni equine della Sardegna nella loro fase allevatoriale e di avvio all'attività agonistica, mediante la cura o il sostegno ad iniziative di confronto e mercantili, volte alla qualificazione delle stesse ed al raggiungimento dell'obiettivo qualitativo generale dell'allevamento equino della Sardegna;
i) il contributo alla formazione di esperti nel settore dell'ippicoltura di concerto con l'Agenzia LAORE e con altri soggetti pubblici e privati che abbiano finalità funzionali e compatibili;
j) la collaborazione con le altre istituzioni regionali ed universitarie nazionali ed internazionali di ricerca, nell'ambito dello studio, della ricerca e della sperimentazione nei campi della riproduzione equina, della genetica, della medicina sportiva e della performance in campo equino;
k) la gestione del flusso informativo dei dati attinenti al comparto;
l) l'elaborazione dell'informazione e dell'analisi statistica;
m) la collaborazione con le istituzioni veterinarie e di prevenzione deputate all'attività di vigilanza ed osservazione epidemiologica;
n) i rapporti tecnici con gli organi nazionali ed internazionali che governano il settore ippico ed equestre.
Art. 7
Comitato ippico1. Nella definizione degli obiettivi e delle strategie tecniche riservate al comparto ippico il direttore generale dell'AGRIS si avvale della collaborazione di un comitato, i cui membri sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, come di seguito composto:
a) dallo stesso direttore generale dell'AGRIS che assume le funzioni di presidente;
b) da un dirigente o funzionario dell'AGRIS con specifica competenza in materia;
c) da un delegato tecnico dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvisto di specifica competenza in materia;
d) da due allevatori di equini indicati rispettivamente:
1) dall'Associazione regionale allevatori;
2) dall'Associazione nazionale allevatori del cavallo anglo-arabo e derivati (ANACAAD);
e) da due esperti ippologi di chiara e comprovata competenza, dalle università degli studi della Sardegna.2. Il comitato dura in carica per la durata della legislatura e viene rinominato entro novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale. È convocato dal direttore generale dell'AGRIS almeno due volte l'anno.
3. I membri del comitato prestano la loro opera a titolo gratuito ed hanno diritto unicamente ai rimborsi previsti per i dipendenti regionali.
4. Il comitato provvede alla nomina del proprio rappresentante in seno al comitato ristretto, di cui all'articolo 8, per l'individuazione e l'acquisto di riproduttori in Italia ed all'estero.
5. Il comitato, entro trenta giorni dalla nomina, provvede alla stesura di un piano quinquennale al fine di specificare e programmare gli obiettivi e le strategie tecniche relative al comparto ippico isolano per il quinquennio di riferimento.
6. Il comitato nei successivi dieci giorni, provvede alla presentazione del piano di cui al comma 5 alla competente Commissione del Consiglio regionale per l'approvazione, che deve avvenire entro i successivi trenta giorni.
7. Al fine di affrontare problematiche specifiche il comitato può consultare soggetti esterni per l'elaborazione di pareri e proposte.
Art. 8
Comitato ristretto1. Il comitato ristretto ha la specifica funzione dell'individuazione ed acquisto di riproduttori e materiale genetico della specie equina in Italia ed all'estero, sulla base delle indicazioni selettive ricevute dal comitato ippico e finalizzate all'incremento delle razze equine allevate in Sardegna.
2. Il comitato ristretto è composto:
a) dal direttore generale dell'AGRIS o da un dirigente o funzionario dell'Agenzia suo delegato e con specifica competenza in campo equino;
b) da un veterinario con specifica competenza ippiatrica;
c) da un componente eletto tra i membri del comitato ippico di cui all'articolo 7.
Capo II
Formazione, cultura, sport, spettacolo, e tradizioneArt. 9
Formazione1. Coerentemente con le norme della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale), la Regione autonoma della Sardegna attua le politiche finalizzate al recupero ed alla diffusione degli antichi mestieri e delle professioni legate al mondo del cavallo e promuove l'aggiornamento professionale, impiegando gli strumenti derivanti dalle norme sulla formazione professionale e gli opportuni strumenti attuativi funzionali alle politiche attive del lavoro.
2. Le iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi enunciati si svolgono nel quadro della programmazione economica e mirano a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel settore ippico ed equestre in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
Art. 10
Ruolo dell'Agenzia LAORE Sardegna1. Le azioni rivolte alla formazione ed all'aggiornamento professionale nel settore ippico ed equestre sono affidate all'Agenzia LAORE Sardegna che le svolge di concerto con l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con l'Agenzia AGRIS Sardegna, le camere di commercio della Sardegna e con eventuali altre istituzioni ed organizzazioni individuate nella programmazione dei singoli interventi formativi. Tali attività rappresentano un servizio d'interesse pubblico volto ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali indirizzati al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.
Art. 11
Destinatari della formazione1. Sono oggetto degli interventi di cui alla presente legge gli antichi mestieri e le professioni tipiche del settore ippico ed equestre che integrino una valenza economica e di preservazione dei saperi specifici e specialistici profondamente legati alla tradizione culturale ed anche alla qualificazione tecnica e professionale. Sono autorizzati interventi formativi e di aggiornamento permanente particolarmente a favore delle seguenti figure professionali:
a) allevatore;
b) preparatore di giovani cavalli;
c) palafreniere e artiere ippico;
d) responsabile di scuderia;
e) allenatore;
f) fantino;
g) maniscalco;
h) sellaio.
Art. 12
Preservazione e diffusione della cultura ippica1. Nell'ambito delle proprie competenze e degli strumenti garantiti dalla presente legge la Regione autonoma della Sardegna, per il tramite dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, contribuisce alla diffusione della cultura ippica ed equestre nella formazione e nell'informazione scolastica collaborando con la scuola pubblica e le università regionali, anche attraverso forme di tirocinio presso le strutture pubbliche e private del settore ed iniziative tecnico-operative volte al complessivo recupero della cultura ippica ed equestre della Sardegna. In particolare favorisce l'incontro tra il settore ippico ed equestre e le professioni di veterinario e di agronomo, ma anche delle moderne professioni legate alla scienza dell'allenamento e dello studio e sviluppo della performance sportiva. L'AGRIS promuove, di concerto con le università della Sardegna, specifiche iniziative di finanziamento o sostegno a master post universitari.
Art. 13
Co-terapia assistita mediante l'impiego del cavallo e dell'asino1. In sintonia con le vigenti politiche di assistenza sociale e per il tramite degli strumenti forniti dalla presente legge e delle istituzioni territoriali competenti la Regione autonoma della Sardegna promuove idonei interventi di collaborazione delle strutture ippiche ed equestri, provviste degli opportuni requisiti, con le strutture e le professionalità mediche e paramediche per l'assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o limitazioni fisiche o sensoriali che possono giovarsi dell'impiego e del contatto con gli equidi, al fine di favorirne l'integrazione sociale mediante la specifica attività formativa.
Art. 14
Beni storici, culturali e documentali1. Tenuto conto degli orientamenti dell'UNESCO relativamente all'inserimento della cultura ippica ed equestre tra i beni costituenti il patrimonio immateriale dell'umanità e nei limiti delle proprie competenze, la Regione autonoma della Sardegna, incoraggia e sostiene iniziative regionali e locali finalizzate allo sviluppo ed alla preservazione dell'attività artistica e dei beni culturali e documentali legati al cavallo. Incoraggia e sostiene la preservazione del patrimonio materiale ed immateriale della Regione collegato alla specie equina. Individua, censisce e tutela i "luoghi del cavallo", contribuendo alla loro qualificazione identitaria.
Art. 15
Pali e feste a cavallo1. La Regione autonoma della Sardegna, riconoscendo il diffuso ruolo ed impiego del cavallo nella tradizione religiosa e laica dell'Isola, incoraggia e sostiene la realizzazione dei numerosi pali, sagre, feste e processioni che si svolgono durante l'anno nei vari comuni dell'Isola.
2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio predispone ed aggiorna il catalogo delle manifestazioni di cui al comma 1 e ne realizza il necessario corredo documentale e divulgativo e la loro diffusione sugli opportuni canali informativi.
3. Ogni forma di sostegno da parte della Regione autonoma della Sardegna rivolta alle sopracitate manifestazioni è condizionata all'osservazione delle norme derivanti dalla disciplina tecnica di cui all'articolo 16 ed alle correnti disposizioni relative alla sicurezza e di polizia veterinaria.
Art. 16
Disciplina tecnica degli eventi1. Per la realizzazione degli eventi di cui all'articolo 15 la Regione, subordina il proprio impegno economico e sostanziale all'utilizzo delle razze equine allevate in Sardegna, incoraggiando particolarmente l'impiego del cavallo anglo-arabo sardo e con l'esclusione del cavallo purosangue inglese. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di concerto con l'Assessorato regionale del turismo artigianato e commercio ed all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, emana un apposito decreto che disciplini le caratteristiche tecniche delle manifestazioni ed eventi religiosi e laici della tradizione sarda, sotto il profilo della sicurezza, del tipo di cavalli utilizzabili, del benessere animale e di tutti quegli aspetti che, garantendo il mantenimento della cultura tradizionale equestre dell'Isola, preservino la stessa da ogni sorta di abuso e illiceità nell'impiego degli animali e da ogni possibile utilizzo di farmaci dopanti e di irregolarità nelle scommesse e nella gestione dei montepremi.
Art. 17
Ordinanze comunali1. Tutti i comuni nei quali si svolgono manifestazioni tradizionali equestri sostenute dalla Regione e improntate alla competizione, quali pali, tornei, caroselli, rodei o simili, elaborano apposite ordinanze per l'applicazione delle norme e delle regole dei disciplinari di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto, provvedendo a fame rispettare la regolare osservanza.
Capo III
Ambiente e turismoArt. 18
Equidi e ambiente della Sardegna1. La presente legge promuove e sostiene l'impiego degli equidi cavallini ed asinini quale strumento di valorizzazione e conoscenza del ricco patrimonio ambientale della Sardegna, attraverso specifici interventi finalizzati al completamento ed attivazione di una completa rete d'ippovie, al recupero funzionale delle strutture rurali per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri ed al riposo e foraggiamento ed abbeverata degli animali.
Art. 19
Registro delle ippovie1. La Regione autonoma della Sardegna affida all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la pubblicazione del registro delle ippovie della Sardegna, curandone il costante successivo aggiornamento.
2. Possono essere iscritti al registro delle ippovie della Sardegna quei complessi di percorsi e sentieri che corrispondono ai requisiti di cui all'articolo 20.
3. All'iscrizione delle ippovie al registro di cui al comma 2 provvedono i comuni sul cui territorio insistono i percorsi, ciascuno per la propria quota di competenza territoriale.
4. Il registro delle ippovie è aggiornato in progressione in base alle segnalazioni degli enti locali interessati territorialmente.
Art. 20
Ippovie della Sardegna1. Ai sensi della presente legge viene definita "ippovia" un complesso di percorsi e sentieri provvisto di segnaletica con caratteristiche compatibili con l'ambiente, che possa essere percorso a cavallo che abbia le seguenti caratteristriche:
a) fondo sterrato, non asfaltato;
b) possibilità di attraversare contesti naturali e raggiungere paesi, vecchi borghi e aree d'interesse ambientale e culturale;
c) è dotata lungo il percorso di aree di sosta attrezzate, definite stazioni di posta, per garantire acqua di abbeverata, foraggi ed aree per il riposo dei cavalli in posta o in box provvisti di lettiera, nonché assistenza, ristoro ed, eventualmente, possibilità di pernottamento per le persone; le stazioni di posta non possono distare più di 40 km l'una dall'altra.
Capo IV
Ricerca e sperimentazioneArt. 21
Biodiversità1. La Regione autonoma della Sardegna, tenuto conto delle peculiarità biologiche e di allevamento delle specie e razze di equidi presenti sul suo territorio, sia nella forma dell'allevamento tradizionale, sia nell'impiego sportivo, nel tempo libero e nelle altre espressioni economiche e sociali, ma anche della presenza delle varie e significative specificità rappresentate da razze e popolazioni locali, valuta, incoraggia e sostiene le iniziative innovative di ricerca e sperimentazione del settore inserite dall'AGRIS nei propri programmi operativi annuali, adottando allo scopo gli opportuni interventi normativi e finanziari.
2. Rappresentano oggetto diretto del sostegno regionale, per il tramite dell'AGRIS, le iniziative di sperimentazione ed i progetti di ricerca che indichino tra i propri obiettivi la necessaria introduzione di elementi d'innovazione, sviluppo tecnologico e conoscenza finalizzata al miglioramento complessivo del comparto produttivo specifico ed alla tutela e salvaguardia della biodiversità nella specie equina ed asinina, comprendendo anche le attività sperimentali e di ricerca finalizzati allo studio del binomio uomo/cavallo nella pratica sportiva e sociale.
Capo V
Marchio e disposizioni finaliArt. 22
Marchio1. Il comparto equino della Sardegna è identificato mediante un marchio, ovvero un'espressione grafica comune per i cavalli nati ed allevati in Sardegna. Il marchio rappresenta inequivocabilmente l'origine sarda in tutte le espressioni pubbliche, grafiche e documentali nelle quali le produzioni equine sarde assumono ruolo ed evidenza. Esso è rappresentato nelle intestazioni cartacee e digitali ufficiali della Regione autonoma della Sardegna relative alle produzioni equine. Esso è riportato negli oggetti, nei luoghi e nei mezzi di trasporto che accompagnano, accolgono e trasportano il cavallo che nasce e viene allevato in Sardegna.
2. Il marchio non può essere contraffatto né impiegato da soggetti che non rispondano alle caratteristiche di cui al presente articolo.
3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Regione autonoma della Sardegna per il tramite dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale promuove la realizzazione di un concorso d'idee finalizzato all'individuazione del logo di cui al comma 2 e l'elaborazione di un apposito regolamento per l'utilizzo dello stesso.
Art. 23
Norma finanziaria1. Le spese di attuazione della presente legge sono quantificate in euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2015; esse gravano sulle risorse stanziate nell'UPB S06.04.015 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016.
2. Alle spese necessarie per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio per i medesimi anni, sulla base del programma triennale di spesa.