CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 126/A
presentata dai Consiglieri regionali
SALE - USULA - CHERCHI Augusto - ZEDDA Paolo Flavio - MANCA Pier Mario - UNALI - ANEDDA - PIZZUTO - DESINIil 15 ottobre 2014
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Norme per la formazione specialistica medica, medico-veterinaria e non medica dell'area sanitaria)
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RELAZIONE DEL proponente
L'obiettivo di questa legge è volto a cambiare i requisiti aggiuntivi per concorrere alla formazione specialistica medica in Sardegna, ovvero delle borse regionali riservate e finanziate con risorse rese disponibili dalla Regione autonoma della Sardegna, così come previsto alla lettera a) dell'articolo 5 dello Statuto speciale della Sardegna e dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia) e, per successiva modifica, dall'articolo 5, comma 46, lettera c), della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione legge finanziaria 2013). Per accedere a tali contributi e alle borse regionali riservate, l'articolo 1 della suddetta proposta di legge eleva a 5 gli anni di residenza in Sardegna alla data della stipulazione del contratto di formazione specialistica e aggiunge il requisito del conseguimento del diploma di laurea in Medicina e chirurgia in un uno degli atenei presenti in Sardegna, ovvero Sassari o Cagliari. Altre regioni definiscono precisi requisiti in tale senso. La Valle d'Aosta prevede tre anni di residenza e l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi nella Regione Valle d'Aosta. Nella Provincia Autonoma di Bolzano è necessario l'attestato di bilinguismo che accerti la comprensione della lingua tedesca, per la Regione Veneto l'aver conseguito il diploma di laurea in Medicina e chirurgia nelle Università di Verona o Padova. Per la Sardegna portare la residenza a cinque anni alla data della stipulazione del contratto di formazione specialistica al posto del solo attestato di residenza nel territorio della Regione alla data della stipulazione del contratto o il requisito del conseguimento della laurea in medicina diploma di laurea in Medicina e chirurgia in un uno degli atenei presenti in Sardegna, permetterebbe a chi vive lavora e produce nell'Isola di avere maggiori possibilità di accedere alle borse regionali riservate. L'obiettivo è quello di favorire una formazione che sia legata al territorio e al sistema sanitario regionale in una realtà, come la Sardegna, che presenta un gap rispetto alle medie europee in relazione al tasso di studenti che completano un percorso di istruzione superiore e che, dato ancor più preoccupante, mantiene ancora livelli di abbandono scolastico tra i più alti tra le regioni europee. Di pari passo va interpretata la necessità da parte del Servizio sanitario regionale della Sardegna di avvalersi di figure specializzate che possano garantire, in primis, il turn-over di specialisti nelle nostre corsie, et in secundis, di medici che abbiano seriamente a cuore la volontà di investire sul futuro della nostra assistenza avendo anche una sensibilità rispetto ai temi della cultura, della lingua e della tradizione sarda. Oggi il concorso per l'accesso alle scuole è diventato nazionale e non richiede più una scelta a priori dell'unica sede in cui frequentare la scuola da parte dei partecipanti, pertanto la discriminante della residenza in Sardegna al momento della firma del contratto e l'obbligo di permanenza in Sardegna e di esercizio della professione per soli due anni non garantisce più in alcun modo né queste aspirazioni né le peculiarità del nostro Servizio sanitario regionale. Per questa ragione è necessario tutelare i diritti dei cittadini sardi o di chi sceglie la Sardegna come luogo della propria formazione universitaria laddove la Regione, con propri fondi, finanzia la formazione specialistica medica. L'articolo 1 sostituisce, modifica e integra in tal senso la precedente norma inclusa nell'articolo 5, comma 46, lettera c), della legge regionale n. 12 del 2013. L'articolo 2 ne disciplina l'entrata in vigore.
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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE
composta dai Consiglieri
PERRA, Presidente - ORRÙ, Vice presidente - RUGGERI - PINNA Giuseppino - ANEDDA -CHERCHI Augusto - COZZOLINO - DESINI - FORMA - PINNA Rossella - PITTALIS - PIZZUTO -TOCCO - RANDAZZO - SALE, proponente e relatore.
pervenuta il 27 aprile 2015
La Sesta Commissione, nella seduta antimeridiana del 23 aprile 2014, ha approvato all’unanimità il presente provvedimento recante “Norme per la formazione specialistica medica – Modifica del comma 46 dell’articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2013, n.12”.
Il comma 46 dell’articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2013, n.12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013), con l’obbiettivo di colmare il fabbisogno di medici specialisti, consente alla Regione di finanziare posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione di medicina e chirurgia.
La suddetta norma precisa che possono accedere ai contributi i medici abilitati all'esercizio della professione in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti:
1) siano nati nel territorio della Regione;
2) siano figli di emigrati sardi;
3) siano residenti nel territorio della Regione alla data della stipulazione del contratto di formazione specialistica.È inoltre richiesto che i beneficiari mantengano la residenza in Sardegna per tutto il periodo di frequenza.
Così formulato, il comma 46 dell’articolo 5 non offre garanzie in ordine al fatto che dall’importante impegno finanziario profuso ogni anno dalla Regione consegua una ricaduta positiva sul territorio regionale.
Per accedere al contributo, infatti, è sufficiente la semplice residenza in Sardegna al momento della stipulazione del contratto, requisito questo che da solo non basta a far sì che le competenze acquisite dagli specialisti siano poi spese nel territorio della Regione e a favore del Sistema sanitario regionale, né che le stesse siano finalizzate alla formazione, e di conseguenza all’occupazione, di soggetti che abbiano un legame stabile con il territorio.
La presente proposta di legge, nasce dall’esigenza di ovviare ai predetti limiti e per far ciò modifica la lettera c) del comma 46 dell'articolo 5 richiedendo – in luogo della semplice residenza nel territorio della regione alla data della stipulazione del contratto – i requisiti più restrittivi:
1) della residenza nel territorio della Regione da almeno cinque anni alla data della richiesta di assegnazione del contratto di formazione specialistica
in alternativa
2) il conseguimento del diploma di laurea in Medicina e chirurgia in un uno degli atenei presenti in Sardegna, ovvero Sassari o Cagliari.Tutto ciò in analogia a quanto già avveniva in Sardegna prima dell’approvazione dell’articolo 5 comma 46 della legge regionale n. 12 del 2013 e a quanto avviene in altre Regioni, come la Valle d'Aosta che richiede tre anni di residenza e l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi della Regione stessa o la Provincia Autonoma di Bolzano, dove è necessario l'attestato di bilinguismo che accerti la comprensione della lingua tedesca, o ancora la Regione Veneto che richiede l'aver conseguito il diploma di laurea in Medicina e chirurgia nelle Università di Verona o Padova.
Il testo approvato dalla Commissione non apporta sostanziali modifiche alla proposta originaria ed è stato ampiamente condiviso da tutte le forze politiche, tanto che alla proposta originaria non sono state apportate sostanziali modifiche.
La proposta di legge si compone di due articoli, il primo modifica la lettera c) del comma 46 dell’articolo 5 della legge regionale n 12 del 2013 e il secondo disciplina l’entrata in vigore della legge.
La Commissione, stante l’imminente pubblicazione del bando per il nuovo concorso per l’accesso alle Scuole di specializzazione medica, ne raccomanda la rapida approvazione da parte del Consiglio.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (Norme per la formazione specialistica medica, medico-veterinaria e non medica dell'area sanitaria)
Titolo: Norme per la formazione specialistica medica - Modifica del comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12
Art.1
Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 121. Alla lettera c) del comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale del 23 maggio 2013 n. 12 (Norme per la formazione specialistica medica, medico-veterinaria e non medica dell'area sanitaria) le parole "siano residenti nel territorio della Regione alla data della stipulazione del contratto" sono sostituite dalle seguenti "siano residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni alla data della richiesta di assegnazione del contratto di formazione specialistica o abbiano conseguito il diploma di laurea in Medicina e chirurgia in un uno degli atenei presenti in Sardegna, ovvero Sassari o Cagliari".
Art.1
Modifica del comma 46 dell'articolo 5
della legge regionale n. 12 del 2013
(Requisiti per accedere ai contributi)1. La lettera c) del comma 46 dell'articolo 5 della legge regionale del 23 maggio 2013 n. 12 (legge finanziaria 2013), è cosi sostituita:
"c) siano residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni alla data della richiesta di assegnazione del contratto di formazione specialistica o abbiano conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia in un uno degli atenei presenti in Sardegna, ovvero Sassari o Cagliari".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Art. 2
Entrata in vigore
(identico)