CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 125

presentata dai Consiglieri regionali
TRUZZU - LOCCI

il 10 ottobre 2014

Soppressione dell'Agenzia regionale della sanità

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si propone di abrogare l'Agenzia regionale della sanità.

Ragioni di economicità dell'azione amministrativa e di efficacia dell'esercizio della funzione di governo, unite agli attuali stringenti vincoli di bilancio ed alle esigenze di riduzione della spesa, impongono una drastica semplificazione dell'organizzazione pubblica e rendono necessario operare un profondo riassetto delle competenze in materia sanitaria e di assistenza sociale, che passa anche attraverso la soppressione dell'Agenzia.

L'Agenzia regionale per la sanità, pensata come strumento di programmazione e controllo delle procedure, della spesa, della qualità del Servizio sanitario regionale, e come supporto tecnico-scientifico dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, per le attività di competenza, e del Consiglio regionale per le esigenze connesse all'attività legislativa, da un lato rischia di essere un inutile doppione dei servizi presenti in Assessorato, dall'altro di rappresentare un soggetto di potenziale contrasto alle stesse politiche elaborate in Assessorato. Inoltre è opportuno constatare che dal 2006 ad oggi non vi sono atti dell'Agenzia degni di nota.

In dettaglio, l'articolo 1 della proposta di legge prevede la soppressione dell'Agenzia, mentre l'articolo 2 dispone la successione dell'Amministrazione regionale in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori o creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l'Agenzia stessa è titolare alla data della cessazione ivi comprese le cause pendenti e/o pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.

La successione avviene attraverso l'attribuzione delle competenze alla Direzione generale della sanità.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Soppressione dell'Agenzia regionale della sanità

1. L'Agenzia regionale della sanità, istituita dall'articolo 22 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), è soppressa trascorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 2
Successione nelle competenze e nei rapporti giuridici attivi e passivi

1. Le competenze dell'Agenzia regionale della sanità, ovvero le funzioni di supporto tecnico-scientifico nei confronti dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale in materia di programmazione sanitaria, verifica della qualità, congruità e quantità delle prestazioni, nonché l'assistenza tecnica alle aziende sanitarie nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione e di valutazione di atti e contratti che comportino impegni di spesa pluriennali e la valutazione del fabbisogno formativo, sono attribuite alla Direzione generale della sanità.

2. L'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale o patrimoniale di cui l'Agenzia regionale della sanità è titolare alla data della cessazione della stessa e in tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future facenti capo alla stessa Agenzia.

3. L'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).