CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 124

presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - DEDONI - COSSA

il 9 ottobre 2014

Interventi a favore delle imprese del commercio e dell'artigianato per la copertura dei danni derivanti da cantieri per la realizzazione di lavori pubblici
 

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La crisi economica che da anni colpisce le imprese sarde sembra non mostrare alcun segno di regressione. Sono tantissimi gli imprenditori che per svariati conseguenti motivi hanno subito l'onda lunga della crisi, arrivando in migliaia di casi alla chiusura delle rispettive attività.

Si valuta che proprio la Sardegna mostri dati tendenziali addirittura peggiori di quelli registrati a livello nazionale, dove hanno chiuso i battenti oltre 100 mila imprese all'anno. Lo stesso saldo fra nuove attività e quelle recentemente chiuse riporta dati pesantemente negativi, con un prevedibile inevitabile peggioramento considerato l'andamento attuale dei consumi.

Nella contrazione generale delle vendite al dettaglio, a soffrire sono in particolare i settori del commercio e del piccolo artigianato che subiscono i contraccolpi delle forti contrazioni dei budget familiari destinati all'acquisto di beni e servizi, dove aleggia il peso dell'incertezza del futuro sempre più incerto.

Tale criticità, nel colpire pesantemente il tessuto economico produttivo regionale, ne ha generalmente ridotto gli incassi, che oltre alle generali difficoltà, si trova spesso a fronteggiare anche esasperanti ritardi nei lavori dovuti alla apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche proprio nelle vie e nelle aree in cui si affacciano i propri esercizi.

Sono diventate quotidiane le proteste degli operatori in vari centri della Sardegna (Cagliari, Macomer, Sassari, Nuoro) per il protrarsi di lavori per opere e lavori pubblici che, stante il perdurare della presenza dei cantieri, hanno messo in seria difficoltà, se non costretto alla debacle, svariate attività del commercio e del piccolo artigianato.

Spesso il perdurare dei lavori è anche segnato dall'avvio di contenziosi fra le imprese appaltanti, subappaltanti e le stesse amministrazioni comunali, coinvolgendo gli ignari e inconsapevoli operatori dei predetti comparti che vedono venir meno il passaggio e la presenza dei potenziali acquirenti per tempi fin troppo lunghi.

L'intendimento della presente proposta di legge è proprio quello di assicurare un minimo di ristoro economico a favore di quegli operatori che hanno patito e patiscono giornalmente le lungaggini esasperanti e l'incomprensibile lentezza delle attività di cantiere per opere pubbliche locali, finanziate o co-finanziate dalla Regione.

In particolare le amministrazioni comunali, entro il 30 settembre di ogni anno, invieranno alla Regione uno specifico atto che attesta le criticità di cui alla presente legge, con l'individuazione delle aree interessate dalla apertura di cantieri per la realizzazione di lavori pubblici di cui all'articolo 1, con specifico riferimento all'entità dei lavori stessi sul territorio, la cui durata abbia avuto evidenti e comprovate ripercussioni negative sulle aziende commerciali e artigianali.

Sarà la Giunta regionale entro il 30 novembre dello stesso anno, sentita la competente Commissione consiliare, a riconoscere e approvare con proprio atto un elenco generale che individua quei comuni nelle cui aree insistono cantieri per esclusivi lavori pubblici finanziati o co-finanziati dall' Amministrazione regionale, riconosciuti come apportatori di disagio operativo con mancato introito economico, così come indicato nell'articolo 3 della proposta di legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, a seguito dell'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche finanziate o co-finanziate dall'Amministrazione regionale, riconosce il disagio economico che subiscono gli imprenditori dei comparti del commercio e dell'artigianato concedendo appositi finanziamenti a fondo perduto, nel caso di comprovate difficoltà finanziarie dimostrate sulla base di idonea documentazione contabile presentata dai soggetti richiedenti.

 

Art. 2
Modalità di intervento. Pubblicazione bando

1. La Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, riceve dalle amministrazioni comunali specifico atto di individuazione delle vie, piazze e aree interessate dalla apertura di cantieri per la realizzazione di lavori pubblici di cui all'articolo 1, con specifico riferimento all'entità dei lavori stessi sull'area, la cui durata, superiore a centocinquanta giorni, abbia avuto evidenti comprovate ripercussioni negative sulle aziende commerciali e artigianali. Si intende ridotta a novanta giorni la durata di lavori quando sia stata preclusa qualunque via di accesso e collegamento ai predetti esercizi.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, riconosce e approva, con proprio atto deliberativo, l'elenco generale di individuazione dei comuni sulle cui vie, piazze e aree insistono cantieri per esclusivi lavori pubblici finanziati o co-finanziati dall'Amministrazione regionale, riconosciuti come apportatori di disagio operativo con mancato introito economico, così come indicato nell'articolo 3.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2, procede alla pubblicazione di un apposito bando finalizzato al riconoscimento del disagio economico e alla successiva erogazione del sostegno economico.

 

Art. 3
Regolamento attuativo

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento nel quale sono indicate modalità, criteri e tempi per il riconoscimento del disagio economico. Al regolamento viene assicurata idonea pubblicità.

2. In particolare, il regolamento contiene:
a) modalità per la presentazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 delle istanze di finanziamento;
b) criteri per la valutazione delle istanze di finanziamento e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
c) criteri, modalità e termini per la concessione dei finanziamenti.

 

Art. 4
Copertura finanziaria

1. Le spese di attuazione della presente legge sono quantificate in euro 1.500.000 annui e gravano sulle risorse stanziate nell'UPB S07.10.001 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti per gli anni successivi.