CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 123
presentata dai Consiglieri regionali
COZZOLINO - COCCO Pietro - DERIU - MORICONI - PINNA Rossellail 7 ottobre 2014
Norme a tutela e sostegno della bigenitorialità, dei genitori separati o divorziati e delle famiglie monoparentali
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
I numeri che si accompagnano ai dati più recenti sull'andamento delle separazioni e dei divorzi nel paese registrano un fenomeno in costante crescita.
È diminuita la durata dei matrimoni, si è innalzata l'età dei coniugi che si separano e sono in crescita le difficoltà economiche che sempre più frequentemente vedono uno o entrambi i coniugi entrare nel girone infernale delle nuove povertà.
In percentuale la grande maggioranza delle separazioni e dei divorzi investe coppie con figli in età minore, e quindi bisognosi di una maggiore attenzione e tutela di legge.
Da un esame degli ultimi dati Istat, che fotografano la situazione al 2012 con dati degli anni precedenti, il 68,7 per cento delle separazioni e il 58,5 per cento dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante il matrimonio. Di cui la metà delle separazioni, il 49,4 per cento, e un terzo dei divorzi, il 33,1 per cento riguardano matrimoni con almeno un figlio minore.
Rispetto al 1995, nei cinque anni successivi le separazioni sono aumentate del 68 per cento e i divorzi sono praticamente raddoppiati. Fra questi l'89,8 per cento di separazioni di coppie con figli ha visto l'affido condiviso, nel 20,6 per cento delle separazioni è previsto un assegno mensile per il coniuge che nel 98 per cento dei casi è corrisposto dal marito. Tale quota è più alta nelle isole e in genere nel sud del paese. Altro dato indicativo riguarda l'assegnazione della casa dove abita il nucleo familiare ad un coniuge. Nel 56,2 per cento dei casi la casa è stata assegnata alla moglie, mentre il 21,5 per cento dei casi prevede abitazioni assegnate al marito e una quota pari al 19,8 per cento abitazioni distinte da quelle coniugali. L'analisi dell'Istat si sofferma inoltre a valutare un dato di fatto che pone in evidenza come le separazioni giudiziali, quindi quelle dove la litigiosità fra coniugi si acuisce, sono nettamente più diffuse nel Mezzogiorno.
Un aspetto a parte riguarda le famiglie monoparentali, dove in massima parte le difficoltà finanziarie incidono notevolmente sull'educazione, la cura e l'assistenza dei figli in minore età.
A tale situazione di fatto si aggiunga la crisi degli alloggi e gli alti costi per affitto e conduzione, per capire quanto il fenomeno incide sulle finanze dei coniugi separati o divorziati creando anche in ceti sino a poco tempo fa impermeabili per tenore di vita, serie e crescenti difficoltà finanziarie.
Si è assistito infatti ad una involuzione delle capacità patrimoniali dei coniugi separati, con la divisione dei patrimoni, che ha portato molti di questi sulla soglia della povertà e a richiedere assistenza ai genitori anziani o alla associazioni preposte sia per il vitto che per l'alloggio.
Queste difficoltà finanziarie, la penuria di alloggi ha comportato per molti genitori l'impossibilità di poter tenere i propri figli in ambienti e condizioni adeguate e a non poter esercitare la potestà genitoriale, con conseguente attenuazione e/o abbandono della cura dei figli nei periodi loro assegnati.
Viene così a mancare la tutela dei diritti dei minori, essendo sminuita o venuta a meno l'importanza del ruolo materno e paterno nelle diverse fasi della crescita fisica e psicofisica dei minori.
Il presente progetto di legge vuole agire in questo contesto sociale con lo scopo preminente di tutelare i diritti e le condizioni di assistenza, crescita e sviluppo dei minori in un contesto ambientale e familiare sereno. Nel contempo si impone di garantire la continuità ad una esistenza dignitosa alle famiglie monoparentali, ai genitori separati o divorziati e per assicurare la centralità del loro ruolo nell'educazione e nella crescita dei figli.
Il testo è composto di 10 articoli, di cui gli articoli 1, 2 e 3 introducono norme rispettivamente per stabilire principi e finalità, individuare i soggetti destinatari di legge e indicare le priorità d'intervento.
L'articolo 4 detta le modalità, i tempi e gli ambiti di intervento della Giunta regionale.
L'articolo 5 norma l'aspetto del sostegno abitativo per il genitore in difficoltà al fine di assicurare un corretto svolgimento della relazione genitori-figli.
Gli articoli 6 e 7 intervengono a dettare norme sulla parte che riguarda i rapporti con le istituzioni sanitarie e scolastiche per assicurare un equilibrato diritto di entrambi i genitori ad avere informazioni puntuali sulla salute e sull'andamento scolastico dei propri figli e a preparare il personale preposto ad affrontare con professionalità queste delicate situazioni. Inoltre si prevede l'istituzione di centri di assistenza e mediazione per supportare le figure genitoriali nei loro rapporti personali e in quello con i propri figli.
L'articolo 8 introduce la clausola valutativa, volta a monitorare l'andamento dell'applicazione della presente legge, le sue ricadute e gli eventuali interventi di modificazione che si rendano necessari dopo attenta valutazione.
Gli articoli 9 e 10 indicano la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi e finalità1. La Sardegna, ispirandosi ai principi e ai valori del proprio statuto di autonomia speciale, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della normativa nazionale, istituisce norme a tutela dei diritti dei minori e per riconoscere e sostenere l'importanza del ruolo materno e paterno nelle diverse fasi della crescita fisica e psicofisica dei minori.
2. Al fine di garantire la continuità ed una esistenza dignitosa alle famiglie monoparentali, ai genitori separati o divorziati e per garantire la centralità del loro ruolo nell'educazione e nelle crescita dei figli, la Regione promuove azioni specifiche per coloro che si trovino in difficoltà oggettive.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finalizzati alla conservazione dell'autonomia personale dei coniugi e delle coppie, separati o divorziati, e famiglie monoparentali che a causa della loro condizione si trovino in difficoltà, attraverso la riduzione di eventuali conflitti e cause di natura economica, sociale e psicologica, per sostenerli adeguatamente nell'impegno di cura ed educazione dei figli.
Art. 2
Soggetti destinatari1. Sono destinatari degli interventi i coniugi separati o divorziati e le famiglie monoparentali con figli, in situazioni di grave difficoltà economica, che contribuiscono al mantenimento dei figli non economicamente indipendenti e comunque non oltre i 30 anni di età.
2. Nel caso di figli con gravi handicap o malattie invalidanti si prescinde dal limite dell'età.
3. Sono esclusi dai benefici i genitori che vengano meno ai doveri di cura e mantenimento dei figli in violazione della normativa vigente o per effetto degli obblighi scaturenti in ragione di una sentenza di separazione o divorzio. Fatti salvi tutti i casi per cui tale atteggiamento sia dettato da cause economiche o impedimenti oggettivi indipendenti dalla loro volontà.
4. Sono altresì esclusi dai benefici della presente legge coloro i quali abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).
Art. 3
Priorità1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri di priorità fra i soggetti aventi diritto sulla base dei seguenti parametri:
a) reddito ISEE del nucleo familiare;
b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modificazioni, che reca norme in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
c) presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dall'autorità sanitaria competente per territorio;
d) possesso della residenza da almeno un quinquennio nel territorio della Regione.
Art. 4
Interventi1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale attiva un programma di intese con il sistema degli enti locali, istituzioni pubbliche e private e ogni altro soggetto, al fine di realizzare una rete di servizi articolati di assistenza omogenei in tutto il territorio insulare a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati.
2. Il programma di cui al comma 1 è improntato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) rimuovere tutti gli ostacoli di ordine abitativo e del credito per consentire ai soggetti interessati la formazione del proprio nucleo familiare;
b) fornire aiuto alle madri in difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza in tutti i casi essa dipenda da ostacoli rimovibili attraverso sostegno psicologico e di natura materiale e, dopo la maternità, per la presa in carico della donna e del nascituro;
c) attivazione di protocolli nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata che prevedano strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro tali da agevolare le necessità derivanti dal nucleo familiare per genitori soli, separati o divorziati;
d) facilitazioni di accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari o a garantire la locazione di immobili, per le famiglie monoparentali e dei genitori separati e divorziati in difficoltà economica;
e) realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del proprio ruolo genitoriale.
Art. 5
Sostegno abitativo1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il diritto all'abitazione al genitore che non usufruisce dell'assegnazione dell'abitazione familiare, assicura:
a) l'attribuzione, nell'ambito dell'accesso alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale o convenzionata, di uno specifico punteggio equiparato a quelli che la normativa attribuisce per lo sfratto esecutivo, preferibilmente nel contesto abitativo del minore, o nelle sue immediate vicinanze, al fine di agevolare le relazioni genitori-figli;
b) l'assegnazione di alloggi provvisori, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, attraverso convenzioni con soggetti pubblici e privati, nei casi di conclamata incapacità economica dei soggetti beneficiari della presente legge, e in assenza di soluzioni alternative, a procurarsi un alloggio adeguato.
Art. 6
Misure a tutela della bigenitorialità1. La Giunta regionale, al fine porre in essere azioni tendenti al pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i propri figli, adotta direttive per:
a) richiedere alle ASL e alle strutture sanitarie private e pubbliche di uniformarsi al principio di informare entrambi i genitori sulla situazione sanitaria dei figli minori;
b) richiedere che le istituzioni scolastiche emanino precise direttive finalizzate ad assicurare che vengano forniti dati e informazioni sull'andamento e sui risultati scolastici dello studente ad entrambi i genitori;
c) attivare percorsi formativi e/o di aggiornamento per operatori scolastici di ogni ordine e grado sulle problematiche derivanti dal disagio che possono incontrare i minori non conviventi con entrambi i genitori.
Art. 7
Centri di assistenza e mediazione1. La Giunta regionale istituisce presso i consultori pubblici e, attraverso apposite convenzioni, con quelli privati, dei centri di assistenza e mediazione familiare finalizzati:
a) al superamento delle difficoltà; recupero della propria autonomia; mantenimento del ruolo genitoriale attraverso servizi informativi di consulenza legale, psicologica e sociale;
b) alla realizzazione di un progetto educativo che riduca i conflitti e favorisca un rapporto equilibrato dei figli con entrambi i genitori;
c) ad attivare un centralino telefonico con numero verde per accogliere, orientare e informare i cittadini.
Art. 8
Clausola valutativa1. La Giunta regionale annualmente presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sugli obiettivi raggiunti.
2. La Commissione consiliare competente, sulla base della relazione presentata, può esprimere pareri scritti al fine di suggerire all'organo esecutivo indicazioni e valutazioni volti ad ottimizzare il conseguimento dei fini e degli obiettivi preposti dalla legge.
Art. 9
Norma finanziaria1. Lo stanziamento finanziario a sostegno delle finalità della presente legge è valuto in 600 mila euro annui.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte in quota parte con le risorse stanziate nella UPB S01.03.010 del bilancio di previsione per gli anni 2014-2016.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).