CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 122
presentata dai Consiglieri regionali
RUBIU Gianluigi - FENU - CARTAil 7 ottobre 2014
Sull'attività agrituristica in Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Sull'azienda agricola multifunzionale poggia il possibile sviluppo delle zone interne, marginali e, più in generale, rurali della Sardegna.
Nel momento in cui lo Stato e i suoi enti periferici non sono più in grado di garantire, visti i costi e i limiti di spesa imposti alla spesa pubblica, alcuni servizi essenziali per la persona e per la qualità della vita degli stessi, l'azienda agricola multifunzionale si candida a pieno titolo a offrire servizi di ristorazione e accoglienza, turistici e ambientali, didattici e sociali, culturali e ricreativi.
L'azienda agricola multifunzionale, ampliando le sue potenzialità, potrebbe divenire, nell'intero territorio regionale, il perno di un modello di sviluppo rurale sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico e sociale.
L'offerta diversificata di servizi resi dall'azienda agricola multifunzionale potrebbe consentire di ampliare il numero e la varietà di servizi resi alle popolazioni locali, diminuire il tasso di disoccupazione giovanile, offrendo anche alla forza lavoro laureata e, comunque, formata, sbocchi lavorativi adeguati, incrementare il reddito della famiglia agricola e, pertanto, garantire il permanere della popolazione nei territori rurali.
A questo scopo appare essenziale rivisitare in modo sistematico ed esaustivo la disciplina dell'agriturismo che è in gran parte superata. La legge regionale n. 18 del 1998 vide la luce quando ancora non era stata delineata la figura di nuovo imprenditore agricolo disciplinata dal decreto legislativo n. 228 del 2001.
Oggi appare necessario adeguare la normativa regionale tenendo conto di tutte le innovazioni legislative e ridisegnare a livello regionale una nuova figura di impresa multifunzionale che tenga conto di tutte le possibili declinazioni che l'azienda agricola può assumere nell'offerta dei propri servizi.
Va, inoltre, salvaguardata l'attenzione posta dalla legge regionale n. 1 del 2010 sulle materie prime regionali nella confezione del prodotto, sia esso tradizionale che di altra provenienza, nel rispetto della prevalenza del prodotto aziendale o nulla distinguerebbe l'agriturismo da un qualsiasi ristorante operante nel resto della Penisola.
Le norme inserite nella presente proposta si pongono pertanto l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta di pasti, alimenti e bevande, in particolare di quelli prodotti dalla stessa azienda agricola attraverso l'utilizzo di materie prime prodotte in Sardegna. In particolare, l'approvvigionamento di prodotti agricoli extra-aziendali e i rapporti commerciali con gli altri agriturismi e i produttori agricoli, rappresentano un vincolo che non è stato risolto con la legge n. 1 del 2010 e richiede, pertanto, l'adozione di misure urgenti atte alla definizione di una piattaforma logistica e regole certe di scambio dei prodotti.
Per quanto concerne il limite dei posti letto, bisogna avere il coraggio di affermare che i limiti attuali devono essere incrementati perché, solo garantendo redditi adeguati alle aziende agricole, si può auspicare che essi continuino a svolgere l'indispensabile servizio di presidio del territorio e con ciò arginare lo spopolamento delle zone interne e l'abbandono delle attività.
Viene affrontata l'esigenza di classificazione delle aziende agrituristiche, che la Regione deve sostenere per dare attuazione al decreto ministeriale 13 febbraio 2013 del MiPAF, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 5 marzo 2014.
La proposta mira, inoltre, a disciplinare le attività connesse quali fattoria didattica e sociale, al fine di dare impulso al loro sviluppo nel contesto di un quadro normativo certo e nell'ottica di una valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'azienda agricola e delle attività a essa connesse.
Infine, ribadisce l'esigenza di creare un osservatorio degli agriturismi, delle fattorie didattiche e sociali, finalizzato a fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale. L'osservatorio, attraverso la realizzazione di un portale informatico, deve, inoltre, favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni relative alle aziende agricole multifunzionali nonché lo scambio e l'accesso alle informazioni del settore e semplificare l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Attività agrituristica in SardegnaCapo I
Principi generaliArt. 1
Finalità1. La Regione sostiene l'agricoltura e il mondo rurale promuovendo la multifunzionalità dell'azienda agricola e la diversificazione delle sue attività, allo scopo di:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse di ciascun territorio rendendole attualmente maggiormente fruibili e conservandole per le generazioni future;
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali con maggiore attenzione alle zone a rischio di spopolamento, agevolando, in particolare, l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;
c) promuovere la differenziazione e l'incremento dei redditi della famiglia agricola;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità della vita;
e) salvaguardare e migliorare il patrimonio naturale, archeologico, storico, culturale, edilizio e di architettura rurale.2. In particolare la Regione promuove forme di turismo nelle campagne, al fine di:
a) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le tradizioni enogastronomiche locali;
b) diffondere la cultura rurale della Sardegna, i suoi usi le sue tradizioni;
c) consentire una migliore conoscenza del patrimonio naturale, archeologico, storico, culturale, edilizio e di architettura rurale.
Art. 2
Correlazione tra le attività1. La Regione sostiene e promuove lo sviluppo rurale attraverso la multifunzionalità, che, ai fini della presente legge, si articola nelle attività esercitate in connessione con l'attività agricola dagli imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile e, in particolare:
a) agriturismo;
b) fattoria didattica;
c) agricoltura sociale;
d) attività di ippoturismo ed escursionistiche;
e) attività di pratica sportiva, ricreative e culturali;
f) vendita diretta;
g) trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli aziendali;
h) produzione di energia da fonti rinnovabili;
i) contoterzismo;
j) trasformazione di prodotti in conto di terzi;
k) attività funzionali alla sistemazione, alla manutenzione e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico.
Art. 3
Definizione di attività agrituristiche1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, che rimangono, comunque, principali.
2. Sono comprese tra tali attività:
a) l'ospitalità in locali situati nell'ambito dei fondi facenti parte dell'azienda agricola e nei locali di abitazione dell'imprenditore, anche se ubicati in un centro abitato, nonché in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;
b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; il requisito di cui sopra si intende soddisfatto anche attraverso l'integrazione parziale di prodotti provenienti da altre aziende agricole sarde collegate per l'esercizio delle attività agrituristiche; sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne;
c) la vendita diretta dei prodotti di cui alla precedente lettera b);
d) l'organizzazione di attività ricreative didattiche e socioculturali nell'ambito dell'azienda;
e) l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali, ivi inclusa la mescita di vini e altre bevande;
f) la trasformazione, il confezionamento e la vendita di prodotti agricoli in azienda o con lavorazioni esterne;
g) l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'imprese delle seguenti attività connesse:
1) attività didattiche e culturali finalizzate alla riscoperta del patrimonio enogastronomico, etno-antropologico e artigianale regionale;
2) attività di pratica sportiva, pesca sportiva, attività agro-faunistiche venatorie, escursionismo, ippoterapia e attività affini;
3) altre attività ricreative in genere.3. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
Art. 4
Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale con successivo atto emana un regolamento di attuazione della presente legge; il documento può essere articolato in più documenti tra loro coordinati.
Art. 5
Classificazione delle aziende agrituristiche1. La Giunta regionale stabilisce la nuova procedura di classificazione delle strutture agrituristiche sulla base dei criteri di classificazione approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali con il decreto n. 1720 del 13 febbraio 2013 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 5 marzo 2013.
2. Le strutture sono classificate in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di cinque simboli; la categoria di classificazione "uno" è attribuita, comunque, con il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica.
3. I soggetti che già esercitano l'attività agrituristica inviano al comune competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'autodichiarazione di classifica ai sensi della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60) e ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni.
4. L'attribuzione del criterio di classificazione è effettuata per autodichiarazione compilando un apposito modulo validato dalla Regione attraverso l'Agenzia Laore che gestisce l'elenco degli operatori agrituristici nel territorio regionale.
5. Il sindaco, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, valutata in sinergia con i competenti uffici regionali la rispondenza e la coerenza della prescritta documentazione prodotta, adotta il provvedimento di classificazione della struttura e ne dà comunicazione allo stesso esercente l'attività, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, che provvede ad aggiornare le informazioni nell'elenco delle aziende agrituristiche.
Capo II
AgriturismoArt. 6
Requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica1. Svolgono attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:
a) strutturano e utilizzano l'azienda agri-turistica in rapporto di connessione con l'azienda agricola;
b) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche secondo quanto previsto all'articolo 9;
c) esercitano l'attività agricola da almeno un quinquennio.
Art. 7
Certificato di abilitazione
all'esercizio dell'attività agrituristica1. Gli operatori agrituristici non iscritti all'albo regionale degli agriturismi al momento dell'approvazione della presente legge sono tenuti a frequentare e superare il corso di formazione per l'avvio dell'esercizio di attività, a seguito del quale è rilasciata apposita certificazione abilitante.
2. Per gli operatori agrituristici in attività al momento dell'approvazione della legge, è rilasciato il certificato di abilitazione senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione. Essi sono tuttavia tenuti a frequentare i successivi corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale.
3. L'Agenzia Laore Sardegna organizza i corsi di formazione e di aggiornamento per l'esercizio dell'attività agrituristica. Gli altri organismi di formazione, accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna, possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori agrituristici.
Art. 8
Elenco degli operatori
agrituristici della Sardegna1. L'Agenzia Laore Sardegna, su delega della Regione gestisce l'elenco degli operatori agrituristici della Sardegna.
2. Nell'elenco sono iscritte le ditte e i relativi operatori abilitati che, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla presente legge, abbiano presentato agli uffici competenti le richieste previste dalla normativa.
Art. 9
Criteri per la valutazione del rapporto di connessione e complementarità dell'attività agrituristica con l'attività agricola1. La connessione e complementarietà tra attività agrituristica e agricola si intendono soddisfatte quando, in relazione alle dotazioni strutturali e all'ordinamento produttivo aziendale, il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello impiegato all'attività agrituristica, in caso di sola ospitalità.
2. L'Agenzia Laore Sardegna, su delega della Regione, accerta la connessione e la complementarietà tra l'attività agricola e le attività agrituristiche in base ai dati contenuti nel fascicolo aziendale.
3. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 sono definite le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole, agrituristiche e alle attività connesse diverse dall'agriturismo. In relazione al grado di meccanizzazione e automazione raggiunto dall'azienda agricola può essere consentito un abbattimento del numero delle ore richiesto dalla coltura o dall'allevamento.
Art. 10
Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica1. L'attività agrituristica è consentita secondo i volumi di seguito indicati:
a) per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari, il limite massimo per l'ospitalità presso l'abitazione dell'imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell'azienda agricola è di 10 camere e 20 posti letto. Per lo stesso tipo di azienda il limite massimo di ospitalità è di 5 piazzole e 15 campeggiatori;
b) per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10 con il limite massimo di 18 camere e 36 posti letto e di 10 piazzole e 50 campeggiatori;
c) in aggiunta agli ospiti, di cui alle lettere (a e b), possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, e comunque in numero non superiore a 1800 coperti mensili, esclusi i pasti forniti attraverso le fattorie didattiche iscritte all'Albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna.2. I ragazzi di età inferiore a 12 anni non sono computati nel calcolo degli ospiti accolti nei posti letto di cui al comma 1.
Art. 11
Locali per attività agrituristiche1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
2. Quando l'attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono autorizzare l'esercizio delle attività di agriturismo nella residenza dell'imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata, siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi.
3. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo mantengono la destinazione a uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.
4. I locali utilizzati a uso agrituristico sono assimilabili a ogni effetto alle abitazioni rurali.
5. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche, che costituiscono parte integrante dell'azienda e utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato fino a una superficie di 120 metri quadri e profondità media dell'acqua non superiore a 1,40 metri.
Art. 12
Macellazione di animali allevati in azienda1. La macellazione degli animali è consentita esclusivamente negli impianti autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004, e può quindi avvenire in assenza di strutture dedicate, la macellazione sino a 3.500 capi l'anno di avicunicoli e il prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi, destinati alla vendita diretta al consumatore o alla ristorazione agrituristica nell'ambito della stessa azienda di produzione.
2. Nelle aziende agrituristiche, con allevamenti annessi, è consentita la macellazione di bovini, di suini, di ovini, di caprini, di volatili da cortile, di conigli e di selvaggina allevata in azienda, in appositi locali di macellazione con i requisiti previsti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004. Nel caso specifico, gli stessi possono usufruire delle deroghe contenute nell'Intesa Stato-Regioni del 31 maggio 2007 (deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione) ed è a loro possibile l'applicazione delle indicazioni presenti nella circolare del Ministero della salute prot. n. 0020757-P del 10 luglio 2008, in base alla quale sono state elaborate delle Linee guida dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, prot. n. 22020 del 12 novembre 2009, contenenti indicazioni relative ai requisiti igienico-strutturali minimi per il rilascio del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 ai locali di macellazione per ungulati annessi alle aziende agrituristiche.
Art. 13
Locali polifunzionali
per la trasformazione delle carni1. I prodotti a base di carne, quali salumi e altri prodotti stagionati ottenuti dalle lavorazioni nei locali polifunzionali aziendali, possono essere destinate alla somministrazione nell'agriturismo o alla vendita diretta al consumatore finale. Le lavorazioni e/o il loro confezionamento, sono consentite in giorni diversi da quelli impiegati per la preparazione e somministrazione dei pasti.
Art. 14
Trasformazione dei prodotti aziendali1. É attività connessa, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, la produzione di beni ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa. Per migliorare la qualità o aumentare la quantità o la varietà dell'offerta possono essere lavorati anche prodotti acquisiti da terzi, purché sia garantita la prevalenza di prodotti propri.
Art. 15
Ospitalità in spazi aperti1. L'ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e attrezzate, anche denominate agricampeggio, per la sosta e il soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
2. Gli agricampeggio possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
3. L'ospitalità in spazi aperti è realizzata esclusivamente in ambienti rurali.
Art. 16
Prodotti utilizzabili nella somministrazione
di pasti, alimenti e bevande1. La prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica è dimostrata, quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio della stessa, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività agrituristica.
2. Nel rispetto delle tradizioni enogastronomiche tipiche regionali e della cultura alimentare della Sardegna, gli alimenti, pasti e bevande impiegati seguono i seguenti criteri:
a) essere di origine regionale, cioè avere svolto l'intero ciclo di produzione e trasformazione in Sardegna con l'impiego di materie prime coltivate nel territorio regionale o nel caso di prodotti di origine animale, nati e allevati in Sardegna;
b) almeno il 50,1 per cento sia produzione aziendale
c) il restante 49,9 per cento può essere di produzione aziendale o compresi nell'elenco dei prodotti tradizionali a filiera corta o prodotti certificati con il marchio collettivo di qualità della Regione o di qualità certificata regionali (DOP, IGP, Biologici, DOC DOCG, STG).3. In caso di obiettiva e accertata indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità a completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'impiego fino al 20 per cento di prodotti di altra provenienza. La modalità di accertamento dell'indisponibilità dei prodotti è definita con apposito regolamento di attuazione.
4. L'origine e le caratteristiche dei prodotti acquistati all'esterno sono documentate nelle fatture di acquisto che riportano l'indicazione dell'origine, della natura, della qualità e della quantità dei prodotti acquistati.
5. La produzione aziendale quando non diversamente determinabile, è stimata sulla base delle colture dichiarate nel fascicolo aziendale.
6. Le percentuali di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche per la organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali e regionali, nonché per la somministrazione di spuntini.
7. È consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.
Art. 17
Norme igienico-sanitarie1. Gli immobili, le attrezzature e i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari, si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento e alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine della autorizzazione a utilizzare la cucina o locali polifunzio-nali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
5. Quando il numero dei posti tavola non è superiore a quindici, oppure si organizzano degustazioni di prodotti aziendali, al fine di determinare l'idoneità dei locali utilizzati, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali a uso abitativo.
6. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
Art. 18
Periodi di apertura e tariffe1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo.
2. L'operatore agrituristico comunica al comune entro il 31 ottobre di ogni anno, il calendario di apertura e le tariffe (minima e massima se pertinente) dei diversi servizi erogati, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegna a praticare per l'anno successivo.
Art. 19
Dichiarazione di inizio
delle attività agrituristiche1. L'imprenditore agricolo che intende avviare le attività agrituristiche aggiorna e presenta al comune, ove ha sede l'attività agrituristica, la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Attraverso gli organismi competenti il Comune accerta il possesso dei requisiti richiesti per l'inizio dell'attività.
3. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche comunica, entro quindici giorni, al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati.
Art. 20
Vigilanza1. L'Amministrazione regionale direttamente, o attraverso altri soggetti all'uopo delegati, con ispezioni e controlli, attivati anche su richiesta del Comune, accerta, anche tramite il ricorso alla collaborazione delle competenti amministrazioni nazionali, che l'attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge.
2. Le modalità di esecuzioni dei controlli é specificato nel regolamento di attuazione.
3. Le risultanze dei controlli sono comunicati al Comune e agli altri enti e amministrazioni competenti per materia.
4. Chiunque utilizzi illegittimamente i termini "agriturismo" o "agrituristico" o similari è segnalato alle autorità competenti in materia di frode in commercio.
5. Chiunque intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività agrituristiche essendo sprovvisto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla presente legge è segnalato alle autorità competenti.
Art. 21
Sospensione
e divieto di prosecuzione dell'attività1. Il comune competente sospende l'esercizio dell'attività, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora accerti la violazione degli obblighi di cui alla presente legge.
2. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che l'imprenditore agricolo:
a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla segnalazione certificata di inizio attività ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti e amministrazioni competenti per materia i provvedimenti emessi nei confronti delle aziende agrituristiche.
Art. 22
Attività connesse1. L'agriturismo può organizzare attività finalizzate alla valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale, culturale ed etnografico, a carattere ricreativo, culturale, di pratica sportiva ed escursionistica svolte sia all'interno che all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, anche in convenzione con gli enti locali.
Art. 23
Osservatorio regionale dell'agriturismo1. A1 fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale in materia, è istituito l'Osservatorio regionale sull'agriturismo, è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale o attraverso l'Agenzia Laore Sardegna.
2. A1 fine di favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni relative alle aziende agricole multifunzionali è istituito un portale informatico, accessibile via internet, attraverso il quale l'Osservatorio regionale dell'agriturismo realizza i fini per i quali è preposto.
3. Nell'Osservatorio confluiscono i dati annuali estratti dall'elenco degli operatori agrituristici, i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività agrituristica adottate dai Comuni e i report numerici annuali delle presenze in agriturismo conseguenti le segnalazioni giornaliere obbligatorie.
4. L'Osservatorio cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle associazioni rappresentative del comparto e fornisce elementi utili alla rilevazione dei fabbisogni formativi e proposte per lo sviluppo del settore.
Capo III
Fattoria didatticaArt. 24
Definizione e requisiti
per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica1. Si definisce fattoria didattica un'azienda agricola o agrituristica, singola o in forma associata, capace di offrire percorsi didattici e ambientali, il cui obiettivo sia quello della riscoperta delle produzioni tipiche, tradizionali e di qualità della Sardegna, della conoscenza dei cicli produttivi nei settori agricolo e zootecnico e ancora della comunicazione dello stretto legame tra l'agricoltura, il territorio e il cibo, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e, più in generale, ai consumatori.
2. Possono svolgere attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli o ittici, singoli o associati che:
a) strutturano l'attività di fattoria didattica in rapporto di connessione con le attività principali e caratteristiche dell'azienda;
b) assicurano la prevalenza delle attività principali e caratteristiche dell'azienda rispetto a quelle di fattoria didattica;
c) dispongono di un operatore di fattoria didattica che abbia conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività di fattoria didattica, che abbia frequentato i successivi corsi di aggiornamento e che abbia un rapporto di collaborazione continuativo con l'azienda;
d) aderiscono alla carta della qualità (allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 33/10 del 5 settembre 2007) e ne applicano i principi rispetto a conduzione dell'azienda, le caratteristiche produttive, le competenze professionali, le caratteristiche strutturali, la sicurezza e l'igiene, l'offerta didattica, l'organizzazione e la logistica.
Art. 25
Certificato di abilitazione
all'esercizio dell'attività di fattoria didattica1. Nella fattoria didattica il conduttore o un suo familiare coadiuvante, un socio se trattasi di cooperativa o anche, in alternativa, un dipendente devono:
a) aver partecipato con esito positivo al corso abilitante per operatore di fattoria didattica di 90 ore organizzato dall'Agenzia LAORE e, quindi, essere in possesso della relativa attestazione o essere in possesso di attestato di partecipazione a corsi equipollenti riconosciuti dall'Agenzia Laore Sardegna;
b) frequentare a cadenza biennale corsi di aggiornamento per operatore di fattoria didattica della durata di 30 ore, organizzati dall'Agenzia Laore Sardegna o da altri enti accreditati.
Art. 26
Elenco delle fattorie didattiche della Sardegna1. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia Laore Sardegna, gestisce l'elenco delle fattorie didattiche della Sardegna e ne cura l'aggiornamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 33/10 del 5 settembre 2007.
Art. 27
Attività di fattoria didattica1. La fattoria didattica svolge attività educative, culturali e promozionali finalizzate a trasmettere conoscenze e saperi del mondo rurale e riconducibili:
a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
b) alla conoscenza del mare dei pesci e delle marinerie, dell'ambiente lacustre e fluviale e dei relativi prodotti;
c) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
d) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali in relazione alle attività produttive praticate;
e) alla conoscenza, alla tutela e alla valorizzazione delle biodiversità della Sardegna.2. L'attività didattica può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario ma sviluppati ricorrendo alle dotazioni aziendali.
Art. 28
Offerta formativa1. L'offerta formativa della fattoria didattica è coerente con l'orientamento produttivo aziendale e risponde ai criteri fissati dalla Giunta regionale.
2. L'operatore che esercita l'attività didattica, prima della visita in azienda, concorda, con i docenti o gli accompagnatori, gli obiettivi educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della scuola interessata, con le potenzialità dell'azienda e con le valenze territoriali e ambientali.
3. La proposta educativa e didattica prevede uno o più percorsi che attengono alla conoscenza dell'azienda e dell'ambiente rurale e naturale, apprendimento delle tecniche colturali e/o di particolari tecniche di allevamento e di trasformazione dei prodotti agricoli, delle attività artigianali connesse all'azienda agricola e al mondo rurale, scoperta di biodiversità locali, in linea con quanto previsto nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 33/10 del 5 settembre 2007, Carta della qualità delle fattorie didattiche della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 29
Criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività di fattoria didattica con l'attività principale e caratteristica dell'azienda1. Il riferimento all'ambito di svolgimento delle attività, ai fini della valutazione dei requisiti di connessione e complementarietà, è delimitato dai confini amministrativi della Regione autonoma della Sardegna.
2. Le attività di fattoria didattica sono esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività principali e caratteristiche dell'azienda.
3. Il rapporto di connessione si realizza quando, nell'esercizio delle attività, sono utilizzati i prodotti, le risorse umane o le altre dotazioni strutturali dell'azienda.
4. La prevalenza dell'attività principale e caratteristica dell'azienda rispetto all'attività didattica è dimostrata quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio della stessa, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività didattica.
5. L'Agenzia Laore Sardegna su delega della Regione accerta la connessione e la complementarietà tra l'attività principale e caratteristica dell'azienda agricola e le attività di fattoria didattica, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione.
Art. 30
Locali per l'attività di fattoria didattica1. Per l'esercizio delle attività di fattoria didattica in fattoria possono essere utilizzati i fabbricati rurali o i locali presso l'abitazione dell'imprenditore posti nel centro abitato o i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica o ittituristica.
2. La fattoria didattica dispone di aree delimitate e/o spazi attrezzati idonei per svolgere l'attività didattica o per consumare lo spuntino o il pranzo al sacco anche in condizioni climatiche sfavorevoli.
3. La fattoria didattica è dotata di servizi igienici adeguati all'attività di accoglienza autorizzata.
Art. 31
Logo identificativo1. Le fattorie didattiche accreditate utilizzano un logo identificativo approvato dalla Regione.
2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo fissate dalla Giunta regionale.
Art. 32
Norme igienico-sanitarie1. Gli immobili, le attrezzature e i servizi destinati all'attività di fattoria didattica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
Art. 33
Dichiarazione di inizio
delle attività di fattoria didattica1. L'imprenditore agricolo o ittico che intende avviare le attività di fattoria didattica presenta al comune ove ha sede l'attività di fattoria didattica, la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della normativa vigente in materia.
2. L'imprenditore agricolo o ittico può avviare l'attività di fattoria didattica dalla data di presentazione della SCIA.
3. L'imprenditore che esercita le attività di fattoria didattica comunica, entro quindici giorni, al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati.
4. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della SCIA trasmettono, alle strutture competenti un documento sintetico che riporti i dati principali dell'istanza riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività didattiche, agli immobili e ai servizi offerti.
Art. 34
Vigilanza1. L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'Agenzia Laore Sardegna, effettua ispezioni e controlli, attivati anche su richiesta del Comune, per accertare, anche tramite il ricorso alla collaborazione delle competenti amministrazioni nazionali, che l'attività di fattoria didattica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge. Le modalità di esecuzioni dei controlli è specificato nel regolamento di attuazione. Le risultanze dei controlli sono comunicati al Comune e agli altri enti e amministrazioni competenti per materia.
2. Chiunque utilizzi illegittimamente il termine "fattoria didattica" o similari è segnalato alle autorità competenti in materia di frode in commercio.
Art. 35
Sospensione e divieto
di prosecuzione dell'attività di fattoria didattica1. L'Amministrazione regionale sospende l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora accerti la violazione degli obblighi di cui alla presente legge.
2. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che l'imprenditore agricolo:
a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla SCIA ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti e amministrazioni competenti per materia i provvedimenti emessi nei confronti delle fattorie didattiche.
Art. 36
Osservatorio regionale delle fattorie didattiche1. Al fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale in materia è istituito l'Osservatorio regionale delle fattorie didattiche.
2. L'Osservatorio è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale o attraverso l'Agenzia Laore Sardegna.
3. Nell'Osservatorio confluiscono i dati annuali estratti dall'elenco degli operatori delle fattorie didattiche, i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di fattoria didattica adottate dai comuni, i report numerici annuali delle presenze in fattoria didattica e i dispositivi di autocontrollo previsti dalla determinazione n. 35 del 2012 del Servizio multifunzionalità dell'Agenzia LAORE .
4. L'Osservatorio cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle aziende e fornisce elementi utili alla rilevazione dei fabbisogni formativi e proposte per lo sviluppo del settore.
5. Al fine di favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni relative alle aziende agricole multifunzionali è istituito un portale informatico accessibile via internet, strumento attraverso il quale l'Osservatorio regionale delle fattorie didattiche realizza i fini per i quali è preposto.
6. L'Osservatorio mette in atto, nell'ambito del proprio programma promozionale triennale, interventi di stimolo finalizzati a favorire un'armonica e uniforme applicazione della metodologia approvata e una campagna promozionale finalizzata a divulgare nel settore agrituristico la conoscenza del marchio adottato.
Capo IV
Agricoltura socialeArt. 37
Requisiti per l'esercizio
dell'attività di fattoria sociale1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività svolte ai sensi dell'articolo 41. L'attività di agricoltura sociale è svolta dalle imprese agricole, singole o associate ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e delle risorse economiche, strumentali e di lavoro in essa impiegate e in rapporto di connessione con le attività agricole principali.
2. Le aziende agricole che intendano avviare delle attività di agricoltura sociale dispongono di un "operatore di fattoria sociale" che abbia conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività di fattoria sociale e che abbia frequentato i successivi corsi di aggiornamento.
3. Le imprese agricole esercenti attività di agricoltura sociale possono avvalersi della collaborazione di personale tecnico specializzato e/o dell'ausilio delle cooperative sociali.
Art. 38
Rapporto di connessione e complementarità1. L'attività di agricoltura sociale risulta in rapporto di connessione con l'attività agricola, che rimane comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello dedicato all'attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività primaria.
2. Con regolamento di attuazione la Regione adotta le tabelle di calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, la silvicoltura, per le trasformazioni dei prodotti e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indica quali sono i tempi previsti per l'espletamento delle attività di agricoltura sociale.
Art. 39
Certificato di abilitazione
all'esercizio dell'attività di fattoria sociale1. L'operatore di fattoria sociale è tenuto a frequentare e superare il corso di formazione per l'esercizio dell'attività di fattoria sociale, a seguito del quale è rilasciata apposita certificazione abilitante. L'operatore formato deve frequentare i successivi corsi di aggiornamento con cadenza triennale.
2. L'Amministrazione regionale direttamente o attraverso l'Agenzia Laore Sardegna organizza i corsi di formazione e di aggiornamento.
3. Gli altri organismi di formazione accreditati presso la Regione autonoma della Sardegna possono chiedere il riconoscimento delle attività indirizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori di fattoria sociale.
4. Il corso di formazione per gli operatori di fattoria sociale ha una durata di almeno novanta ore, delle quali, sessanta ore teoriche e trenta ore di stages e valorizzano, prioritariamente, il trasferimento delle conoscenze e dell'esperienza degli operatori in attività.
5. I corsi di aggiornamento triennali hanno una durata di almeno 30 ore, delle quali, 18 ore teoriche e 12 ore di stages e vertono su argomenti utili a elevare il livello professionale degli operatori del settore.
6. Le modalità di organizzazione delle attività formative e di aggiornamento degli operatori formati, nonché l'eventuale riconoscimento di crediti formativi è specificato nel regolamento di attuazione.
Art. 40
Elenco delle fattorie sociali della Sardegna1. L'Amministrazione regionale direttamente o attraverso l'Agenzia Laore Sardegna gestisce l'elenco delle fattorie sociali della Sardegna. Nell'elenco sono iscritte le ditte e i relativi operatori abilitati che, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui alla presente legge, hanno presentato, senza ricevere parere contrario la segnalazione certificata di inizio attività al comune.
Art. 41
Attività di fattoria sociale1. La fattoria sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, realizzati in ambito agricolo o con l'utilizzo di prodotti, risorse umane o altre dotazioni strutturali dell'azienda.
2. La fattoria sociale, con lo scopo di fornire beni e servizi di utilità sociale, opera nei seguenti settori:
a) assistenza sociale;
b) assistenza sanitaria;
c) assistenza socio-sanitaria;
d) turismo sociale;
e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo.3. La fattoria, in collaborazione con le strutture preposte o con gli specifici operatori del settore, svolge e/o coadiuva interventi di:
a) terapie assistite con gli animali (pet-therapy, ippoterapia, onoterapia e similari) e ortocolturali o similari rivolte a soggetti disabili e affetti da patologie psichiatriche;
b) attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolta ad anziani, dipendenti da alcool e/o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti e affetti da disagi comportamentali (anche bullismo);
c) formazione che mira all'inclusione lavorativa nelle pratiche agricole di disabili fisici e detenuti;
d) riequilibrio nelle forme di disagio comportamentale, di apprendimento e di inserimento;
e) attività ludico-ricreative mediante la costituzione di agriasili e agrinidi che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli produttivi.4. L'attività sociale può essere realizzata anche all'esterno dell'azienda o riguardare temi non immediatamente riconducibili all'ambito produttivo primario, ma sviluppati ricorrendo alle dotazioni aziendali a favore di soggetti sia pubblici che privati.
Art. 42
Criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività di fattoria sociale con l'attività principale e caratteristica dell'azienda1. Il riferimento all'ambito di svolgimento delle attività, ai fini della valutazione dei requisiti di connessione e complementarietà, è delimitato dai confini amministrativi della Regione autonoma della Sardegna.
2. Le attività di fattoria sociale sono esercitate attraverso l'utilizzazione dell'azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività principali e caratteristiche dell'azienda ai sensi dell'articolo 41 della presente legge.
3. Il rapporto di connessione si realizza quando, nell'esercizio delle attività sono utilizzate i prodotti, le risorse umane o le altre dotazioni strutturali dell'azienda.
4. La prevalenza dell'attività principale e caratteristica dell'azienda rispetto all'attività di fattoria sociale è dimostrata, quando il tempo di lavoro necessario per l'esercizio della stessa, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo necessario per l'esercizio dell'attività sociale.
5. L'Amministrazione regionale direttamente o attraverso l'Agenzia Laore Sardegna accerta la connessione e la complementarietà tra l'attività principale e caratteristica dell'azienda agricola e le attività di fattoria sociale, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione.
Art. 43
Locali per l'attività di fattoria sociale1. Possono essere utilizzati per le attività di fattoria sociale i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo. Possono essere utilizzati per le attività di fattoria sociale i locali già autorizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
2. I fondi e gli edifici utilizzati per l'esercizio di attività di fattoria sociale mantengono la destinazione a uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia ai fini catastali che della pianificazione urbanistica.
3. I locali utilizzati a uso di fattoria sociale sono assimilabili a ogni effetto alle abitazioni rurali.
4. La fattoria sociale è dotata di servizi igienici adeguati alla attività di accoglienza autorizzata.
Art. 44
Somministrazione di pasti bevande1. La fattoria sociale che intenda offrire servizi di ospitalità e ristorazione è qualificata come agriturismo o ittiturismo.
Art. 45
Norme igienico-sanitarie1. Gli immobili, le attrezzature e i servizi destinati all'attività di fattoria sociale sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
Art. 46
Dichiarazione di inizio delle attività1. L'imprenditore agricolo, operatore di fattoria sociale, che intende avviare le attività agrituristiche aggiorna e presenta al comune ove ha sede l'attività agrituristica, la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Attraverso gli organismi competenti il comune accerta il possesso dei requisiti richiesti per l'inizio dell'attività.
3. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di fattoria sociale comunica al comune, entro quindici giorni, qualsiasi variazione dei dati dichiarati.
Art. 47
Vigilanza1. L'Amministrazione regionale direttamente o attraverso l'Agenzia Laore Sardegna o altri soggetti all'uopo delegati con ispezioni e controlli, attivati anche su richiesta del comune, accerta, anche tramite il ricorso alla collaborazione delle competenti amministrazioni nazionali, che l'attività di fattoria sociale sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge.
2. Le modalità di esecuzione dei controlli è specificato nel regolamento di attuazione.
3. Le risultanze dei controlli sono comunicati al comune e agli altri enti e amministrazioni competenti per materia.
Art. 48
Sospensione e divieto
di prosecuzione dell'attività1. Il comune competente sospende l'esercizio dell'attività, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora accerti la violazione degli obblighi di cui alla presente legge.
2. Il comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che l'imprenditore agricolo:
a) non abbia intrapreso l'attività entro due anni dalla SCIA ovvero l'abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.3. Il comune competente comunica tempestivamente a tutti gli enti e amministrazioni competenti per materia i provvedimenti emessi nei confronti delle fattorie didattiche.
Art. 49
Osservatorio regionale delle fattorie sociali1. Al fine di fornire informazioni utili alle attività di indirizzo e di coordinamento, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale in materia è istituito l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali.
2. L'Osservatorio è gestito direttamente dall'Amministrazione regionale o attraverso l'Agenzia Laore Sardegna.
3. Nell'Osservatorio confluiscono i dati annuali estratti dall'elenco degli operatori delle fattorie sociali, i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di fattorie sociali adottate dai comuni.
4. L'Osservatorio cura la raccolta e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle aziende e fornisce elementi utili alla rilevazione dei fabbisogni formativi e proposte per lo sviluppo del settore.
5. A1 fine di favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni relative alle aziende agricole multifunzionali è istituito un portale informatico accessibile via internet, attraverso il quale l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali realizza i fini per i quali è preposto.
Capo V
Elenco produttori agroalimentariArt. 50
Elenco produttori agroalimentari1. Al fine di aumentare la conoscibilità delle produzioni locali e favorirne l'acquisto attraverso i circuiti di filiera corta e/o in un ottica di chilometri zero, l'Amministrazione regionale istituisce e gestisce direttamente o attraverso l'Agenzia Laore Sardegna l'elenco dei produttori agroalimentari.
2. Nell'elenco sono iscritte, a richiesta, le ditte e i relativi prodotti agroalimentari.
Art. 51
Requisiti per l'iscrizione1. Possono chiedere l'iscrizione le imprese regolarmente iscritte presso la competente C.C.I.A.A. che:
a) hanno sede operativa e produttiva nel territorio regionale;
b) producono e/o utilizzano prodotti agricoli regionali;
c) dichiarano all'atto della domanda le seguenti caratteristiche dei prodotti per i quali chiedono l'iscrizione:
1) areale di produzione;
2) eventuale stagionalità delle produzioni;
3) eventuali certificazioni disponibili (Biologica, DOP, DOC, DOCG, IGP, STG);
4) eventuale iscrizione nell'elenco dei prodotti tradizionali riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
per i prodotti trasformati e per le preparazioni agroalimentari sono comunicati inoltre:
a) le informazioni prescritte dalla normativa vigente sulle etichettatura dei prodotti, ovvero trasmessa copia dell'etichetta;
b) l'areale di produzione dei prodotti base impiegati e indicati in etichetta.2. Si dichiarano disponibili ad attestare, mediante indicazione in fattura o con altra documentazione di accompagnamento, le summenzionate caratteristiche dei prodotti forniti.
Art. 52
Iscrizione e permanenza1. Con apposito regolamento sono descritti nel dettaglio i parametri individuati ai fini della classificazione, le procedure per la regolamentazione dell'accesso, la permanenza e la cancellazione dagli elenchi degli iscritti nell'Elenco.
2. La Regione riconosce le imprese iscritte come interlocutori privilegiati e meritevoli di promozione e sostegno, mediante specifiche premialità nei punteggi per l'accesso agli incentivo e ad altre forme di sostengo e si rivolge loro, in via preliminare, per il coinvolgimento in attività promozionali, fieristiche e di comunicazione istituzionale.