CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 121
presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - COMANDINI - DERIU - MORICONI - PINNA Rossella - SABATINI - TENDASil 6 ottobre 2014
Norme in materia di ittiturismo e pescaturismo
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il rilancio dell'attività di pesca e acquacoltura nella nostra Regione è un imperativo a cui non è più possibile sfuggire se, per la ripresa della economia isolana, si vogliono utilizzare al meglio tutte le risorse naturali e umane di cui la Regione dispone. A tal fine appare sempre più urgente creare riferimenti normativi per favorire ogni diversificazione del reddito dei pescatori e dei gestori degli impianti di acquacoltura e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali dei nostri mari e delle comunità marine.
Le principali forme di diversificazione della attività di pesca e acquacoltura, rappresentate dal pescaturismo e dall'ittiturismo, e che vedono protagonisti i pescatori e le tradizioni marinare della Sardegna, sono destinate a svolgere un ruolo sempre più importante in un disegno di rilancio dell'economia del mare; esse rappresentano una concreta opportunità di multifunzionalità per le imprese del settore, specie nel periodo di fermo-pesca, offrendo un contributo alla riduzione dello sforzo di pesca.
L'articolo 1 individua le finalità della legge nella promozione delle attività connesse alla pesca, quali ittiturismo e pescaturismo, effettuate dagli imprenditori ittici singoli o associati.
All'articolo 2 si riportano le definizioni delle attività connesse alla pesca e all'acquacoltura.
L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'albo degli operatori ittituristici e di pescaturismo e le modalità di gestione dello stesso.
L'articolo 4 detta norme per l'esercizio della attività di ittiturismo individuando gli adempimenti necessari all'inizio dell'attività e i rapporti con l'amministrazione comunale del territorio in cui il pescatore opera e la Regione.
L'articolo 5 disciplina le attività di ittiturismo e pescaturismo individuandone il rapporto di connessione con l'attività principale, le modalità di utilizzo delle proprie produzioni nonché dei fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attività principale.
L'articolo 6 prevede la predisposizione, da parte della Giunta regionale, di apposite direttive di attuazione.
L'articolo 7 stabilisce l'interesse della Regione a promuovere attività di studio, di ricerca e di formazione nel settore della pesca e tra gli operatori interessati all'attività di ittiturismo e pescaturismo.
L'articolo 8 prevede gli obblighi a cui sono tenuti gli operatori ittituristici e di pescaturismo.
Gli articoli 9, 10 e 11 trattano delle sospensioni e revoche, della attività di controllo e sanzioni amministrative e pecuniarie.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, al fine di promuovere l'economia del mare e delle comunità costiere, favorisce lo sviluppo delle attività connesse alla pesca e acquacoltura, quali ittiturismo e pescaturismo, effettuate dagli imprenditori ittici singoli o associati.
Art. 2
Definizioni1. Per pescaturismo si intende l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati, connessa a quella principale di pesca e consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo.
2. Per ittiturismo si intendono le attività di somministrazione di pasti e bevande, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, svolte attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore, connesse a quella principale di pesca esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati.
Art. 3
Albo regionale degli operatori ittituristici e di pescaturismo1. Presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, al fine di promuovere lo sviluppo del settore e verificarne la portata economica e sociale, è istituito l'albo degli operatori di pescaturismo e ittiturismo.
2. L'operatore, per poter esercitare l'attività di pescaturismo ed essere incluso nell'albo di cui al comma 1, fa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), e successive modificazioni e integrazioni e, una volta ottenuta, ne dà comunicazione, entro trenta giorni dal rilascio, al comune competente per territorio e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
3. Per poter esercitare l'attività di ittiturismo l'operatore che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 4, ne dà comunicazione, entro trenta giorni dalla presentazione, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, affinché questo provveda alla iscrizione nell'albo di cui al comma 1.
4. Qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro un anno dall'iscrizione, fatti salvi i casi in cui si dimostrino giustificati motivi inerenti la realizzazione dei necessari investimenti relativi alla stessa attività ittituristica o di pescaturismo, o abbia perso i requisiti per l'iscrizione, è disposta la cancellazione dall'albo.
5. L'iscrizione nell'albo non può essere concessa, ed ove concessa è revocata, agli operatori che non rispettano quanto previsto dalle norme nazionali che disciplinano l'agriturismo.
6. Dell'avvenuta iscrizione all'albo e della eventuale revoca la Regione dà tempestiva comunicazione all'interessato e all'amministrazione comunale del territorio in cui lo stesso opera.
Art. 4
Esercizio dell'attività di ittiturismo1. L'operatore ittico che intende avviare l'attività di ittiturismo presenta una SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, al comune territorialmente competente. Alla dichiarazione di inizio attività sono allegati i documenti, anche sotto forma di autocertificazione, individuati dalla direttiva di attuazione di cui all'articolo 6.
2. La SCIA specifica le attività e i relativi limiti di esercizio nonché i periodi di apertura richiesti dal titolare. È possibile, previa comunicazione al comune, sospendere per limitato tempo la ricezione degli ospiti nei periodi stabiliti.
3. La SCIA consente lo svolgimento dell'attività di ittiturismo a tempo indeterminato salvo i casi di adozione da parte del comune di competenza dei provvedimenti previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, o di provvedimenti di revoca di cui all'articolo 3.
4. Ogni variazione delle attività svolte rispetto a quanto previsto nel comma 2 è preventivamente comunicata al comune e alla Regione.
Art. 5
Disciplina delle attività di pescaturismo e di ittiturismo1. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo, definite nell'articolo 2, sono connesse all'attività principale di pesca o di allevamento quando il tempo lavoro impiegato nell'attività professionale è superiore a quello impiegato nell'espletamento delle attività accessorie. Per entrambe le attività l'esercizio della pesca professionale o di allevamento deve essere prevalente.
2. Le attività di ittiturismo prevedono l'utilizzo delle risorse aziendali secondo i seguenti criteri:
a) i pasti somministrati sono costituiti da prodotti provenienti per almeno il 50 per cento dalla propria attività di pesca, anche se soggetti a lavorazioni esterne, e per la restante parte e fino ad almeno l'80 per cento da prodotti provenienti da pescatori o agricoltori regolarmente operanti nel territorio regionale;
b) le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizio sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse normalmente impiegate per l'attività principale; possono pertanto essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli operatori singoli o associati, comprese le abitazioni, adeguatamente uniformati alle norme igienico-sanitarie previste per l'ospitalità e per la somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 6
Direttiva di attuazione1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge approva, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, le direttive di attuazione per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e pescaturismo.
2. La direttiva di attuazione è approvata previo parere della competente Commissione consiliare, espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.
Art. 7
Attività di studio, di ricerca e formazione professionale1. La Regione, avvalendosi dell'opera delle agenzie agricole regionali e in collaborazione con le università regionali, i centri di ricerca e le associazioni di categoria dei pescatori, promuove azioni di studio e di formazione professionale rivolte agli operatori e ai loro nuclei familiari, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 8
Obblighi1. L'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2:
a) osserva le disposizioni contenute nella presente legge e nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 6;
b) comunica annualmente al comune e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con le modalità e i termini previsti dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 6, le tariffe che intende praticare per l'anno in corso e che si impegna a rispettare;
c) comunica al comune l'eventuale cessazione dell'attività entro trenta giorni dalla stessa.
Art. 9
Sospensione e revoca dell'autorizzazione1. Il comune, con provvedimento motivato, sospende l'esercizio dell'attività di ittiturismo per un periodo compreso tra i due e i trenta giorni qualora siano accertate violazioni, anche parziali, degli obblighi di cui all'articolo 8.
2. Il comune dispone con provvedimento motivato la revoca degli effetti autorizzatori della segnalazione certificata di attività qualora l'operatore:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, fatti salvi i casi in cui si dimostrino giustificati motivi inerenti la realizzazione dei necessari investimenti relativi alla stessa attività ittituristica o di pescaturismo;
b) abbia perduto i requisiti di legge;
c) abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, più periodi di sospensione per complessivi novanta giorni.3. Il provvedimento di revoca è comunicato entro quindici giorni alla Regione al fine dell'aggiornamento dell'albo di cui all'articolo 3.
Art. 10
Vigilanza e controlli1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitate dai comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.
2. I comuni effettuano controlli periodici e trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull'attività di controllo effettuata.
Art. 11
Sanzioni amministrative pecuniarie1. Chiunque eserciti abusivamente le attività di cui all'articolo 2 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 2.500 a euro 10.000.
2. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui alla presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 200 a euro 2.000.
3. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono triplicate.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate e incamerate dal comune competente per territorio.
Art. 12
Applicazione della legge regionale
n. 18 del 19981. Per quanto non previsto dal presente capo, all'attività di ittiturismo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio deiragriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13
Norma finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.