CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 119
presentata dai Consiglieri regionali
LOCCI - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASCOLINO - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - TRUZZU - FENU - ZEDDA Alessandra - OPPI - RUBIU - PINNA Giuseppino - TATTI
il 1° ottobre 2014Norme per il superamento del precariato in Sardegna, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge, ha come obiettivo quello di porre finalmente termine allo stato di precarietą in cui versano i lavoratori socialmente utili (LSU) del bacino regionale.
Allo stato attuale, residuano nel nostro bacino regionale circa 70 LSU che prestano la loro opera prevalentemente presso gli enti locali della Sardegna.
La Regione, con le leggi n. 37 del 1998, articolo 16, e n. 6 del 2004, articolo 9, comma 7, ha incentivato le amministrazioni pubbliche, ma anche gli enti economici, al fine di favorire la stabilizzazione dei LSU.
Dal 1998 e fino al 2004 centinaia di LSU in Sardegna sono stati assorbiti nei ruoli della pubblica amministrazione.
Il mutato quadro normativo nazionale degli ultimi anni, con particolare riferimento ai vincoli imposti alle amministrazioni pubbliche sul controllo della spesa per il personale, non ha certo favorito la possibilitą di reclutare nuovi LSU presso le amministrazioni pubbliche.
La recente normativa nazionale (legge n. 125 del 2013), riapre la possibilitą per gli enti pubblici di assumere i residui LSU, consentendo di non conteggiare l'incidenza dei costi di tale personale al fine dei vincoli imposti dal decreto legge n. 78 del 2010 pertanto, appare opportuno intervenire con una norma regionale per porre finalmente termine alla precarietą di questi lavoratori e delle loro famiglie incentivando le amministrazioni che contribuiranno alla risoluzione di questo annoso problema.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Elenco regionale1. La Regione, al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), e di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), e all'articolo 9, comma 7, della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), istituisce l'Elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni).
2. L'Elenco regionale dei lavoratori di cui al comma 1 impegnati in attivitą socialmente utili tiene conto dei criteri e delle modalitą indicati dal citato articolo 4, del decreto legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, e in particolare:
a) anzianitą anagrafica;
b) anzianitą di servizio;
c) carichi di famiglia.3. La Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge adotta una delibera con la quale definisce le modalitą di presentazione delle domande, i criteri per la predisposizione dell'Elenco e le modalitą di pubblicazione.
Art. 2
Assunzioni a tempo indeterminato1. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'Elenco e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali e le altre pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico, coerentemente con la programmazione triennale del personale e dei posti in dotazione organica procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto a tempo parziale, dei lavoratori inseriti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), alle assunzioni di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivitą economica).
Art. 3
Incentivi all'assunzione1. Per la realizzazione delle finalitą di cui alla presente legge e incentivare le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al comma 1, possono essere convertite le risorse finanziarie stanziate come misure di sostegno al reddito previste a favore dei lavoratori socialmente utili che gravano sul bilancio della Regione.
Art. 4
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 2.400.000 per l'anno 2014 e in euro 3.778.000 per gli anni 2015 e 2016, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse gią destinate agli interventi di cui all'articolo 9, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2004, iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano sulla succitata UPB del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).