CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 115

presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - COSSA - DEDONI

il 25 settembre 2014

Disciplina delle attività di ittiturismo e di pescaturismo

***************

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Al fine di valorizzare gli antichi mestieri collegati alla pesca, si ritiene improrogabile una nuova disciplina che possa, unitamente alla creazione di una fonte alternativa e complementare al reddito dei pescatori professionali, rappresentare una reale e efficace opportunità di sviluppo per i nostri ambiti marini o a questi immediatamente adiacenti.

Queste nuove proposte di turismo ambientale e attivo quali l'ittiturismo e il pescaturimo possono inserirsi nell'offerta più generale dei servizi di qualità, come una valida opportunità per il turista che scopre grazie alle conoscenze del pescatore e alle competenze del suo equipaggio nuovi valori ambientali, culturali e sociali, oltre naturalmente alle ricchezze e alle bontà gastronomiche dei prodotti ittici pescati ed elaborati in modo semplice, ma sicuramente genuino e originale.

La Sardegna, che vanta un patrimonio di oltre 12 milioni di presenze turistiche annue ufficiali, dal solo comparto ricettivo classificato, non può che beneficiare di una proposta innovativa che consenta agli utenti la possibilità di conoscere al meglio i luoghi ove trascorrono le proprie vacanze in un valido mix fra eco-turismo, identità e calore umano.

Le attività oggetto della presente proposta di legge possono senza dubbio rappresentare un valido strumento per favorire la multifunzionalità di un comparto, quello della pesca professionale, in forte sofferenza economica, con la ragionata diversificazione delle attività della pesca, al fine di agevolare la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile degli ambiti marini.

Al tempo stesso il miglioramento qualitativo e strutturale del comparto e dei servizi collegati, attraverso la diversificazione della domanda turistica verso i riferimenti non tradizionali del turismo, possono contribuire alla valorizzazione del circuito virtuoso delle tradizioni enogastronomiche, rafforzandone il radicamento e perfezionando anche la buona prassi dell'offerta e del consumo della migliore produzione ittica regionale.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, valorizza il patrimonio ambientale e socio-economico connesso alle attività della pesca e dell'acquacoltura e promuove lo sviluppo dell'ittiturismo e del pescaturismo e assicura i consumatori per un'adeguata informazione e trasparenza sull'origine e le specificità dei prodotti utilizzati e commercializzati.

 

Art. 2
Definizioni

1. Si intendono per:
a) ittiturismo: l'insieme di attività accessorie svolte dall'impresa ittica di pesca professionale con la fornitura di beni e servizi a scopo turistico-ricreativo, relativi all'ospitalità e alla somministrazione, attraverso l'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore ittico o di strutture nella disponibilità dello stesso;
b) pescaturismo: l'insieme di attività svolte dall'impresa ittica di pesca professionale attraverso la diffusione della conoscenza dei mestieri della pesca, con l'imbarco a scopo turistico-ricreativo di persone non facenti parte dell'equipaggio a bordo delle imbarcazioni da pesca nella disponibilità dell'impresa stessa.

 

Art. 3
Autorizzazione all'esercizio delle attività

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 l'operatore ittico presenta la Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, allo sportello SUAP del comune di svolgimento dell'attività. La SCIA contiene tutti i documenti relativi al possesso dei requisiti ai fini dell'esercizio, comprensivo delle autodichiarazioni relative alla prevalenza di cui all'articolo 4, comma 7.

 

Art. 4
Requisiti e limiti per lo svolgimento
delle attività

1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabilite nella presente legge e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. Possono svolgere l'attività ittituristica gli imprenditori ittici che, nell'assicurare la prevalenza dell'attività di pesca rispetto a quella ittituristica:
a) utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in connessione con l'attività di pesca;
b) hanno superato un corso iniziale di formazione professionale;
c) dispongono del piano ittituristico aziendale.

3. Possono svolgere il pescaturismo i pescatori di professione che, nell'assicurare la prevalenza dell'attività di pesca rispetto a quella pescaturistica:
a) utilizzano imbarcazioni, risorse e attrezzature regolarmente impiegate nell'esercizio della pesca professionale, somministrando i prodotti provenienti dalla propria attività;
b) hanno superato un corso iniziale di formazione professionale;
c) sono in possesso dei titoli professionali e autorizzativi previsti dal codice della navigazione.

4. La somministrazione dei pasti nelle attività di ittiturismo e pescaturismo prevede l'utilizzo di prodotti ittici provenienti dalla propria impresa di pesca.

5. Gli edifici adibiti a ittiturismo hanno destinazioni d'uso conformi a quelle approvate dai regolamenti urbanistici del comune nel cui territorio è svolta l'attività; sono, inoltre, conformi alle normative in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, mentre per le imbarcazioni utilizzate per il pescaturismo la presente disposizione si applica compatibilmente alla loro capacità strutturale.

6. Fabbricati e imbarcazioni rispettano le norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande e igienico-sanitarie.

7. Le attività di manipolazione, preparazione, confezionamento, conservazione e vendita diretta di prodotti ittici provenienti dalla propria attività di pesca, sono svolte nel rispetto delle procedure HACCP e nel rispetto di tutti requisiti di sicurezza alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

8. L'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio avviene nel rispetto della legislazione vigente e in ordine alle prescrizioni degli uffici circondariali marittimi di iscrizione dell'imbarcazione.

9. Il carattere di prevalenza dell'attività ittica rispetto a quella ittituristica e di pescaturismo è assicurato quando:
a) il tempo di lavoro impiegato nell'attività ittica nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività ittituristica e pescaturistica;
b) il quantitativo annuo della produzione pescata o raccolta è maggiore rispetto al quantitativo annuo impiegato per la somministrazione.

 

Art. 5
Obblighi e divieti

1. Le imprese ittiche autorizzate all'esercizio delle attività di cui alla presente legge possono avvalersi esclusivamente delle indicazioni "Ittiturismo" "Pescaturismo" e, in relazione alle attività esercitate, si attengono ai seguenti ulteriori obblighi:
a) esporre all'esterno il marchio regionale distinto per tipologia di appartenenza;
b) esporre al pubblico i prezzi applicati; i periodi di apertura e chiusura; specifica della capienza massima; copia della SCIA;
c) esporre l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
d) esporre al pubblico l'attestato di superamento di apposito corso di formazione professionale organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale;
e) avvalersi di un idoneo piano aziendale di autocontrollo HACCP;
f) rispettare per gli alloggiati degli ittiturismo l'obbligo di comunicare attraverso il SIRED della Regione (Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio) le comunicazioni a fini statistici, nonché l'obbligo delle comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) alla questura competente per territorio;
g) sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali danni subiti dagli ospiti;
h) rilasciare a fine servizio un documento fiscale valido.

 

Art. 6
Vigilanza e sanzioni amministrative pecuniarie

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

2. Chiunque eserciti le attività di cui all'articolo 1 senza aver presentato la necessaria segnalazione certificata di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Il comune dispone la sospensione immediata dell'attività per un periodo da tre a sei mesi.

3. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui al regolamento previsto all'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

4. Qualora non si rispetti la provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a) e comma 3, è comminata ai titolari delle attività una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.

5. Chiunque utilizzi impropriamente i termini ittiturismo e pescaturismo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 2.500 a euro 10.000.

6. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono raddoppiate.

7. In caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nella presente legge e nel relativo regolamento di cui all'articolo 7, il comune può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività. Detto provvedimento è comunicato entro quindici giorni dal comune alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'albo regionale di cui all'articolo 8.

8. I comuni effettuano controlli periodici ed trasmettono, su richiesta della Regione, una relazione che evidenzi le attività di controllo svolte direttamente o da altri soggetti competenti e i relativi esiti.

9. Le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie sono svolte dal comune.

10. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal comune a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

11. La Regione può, anche avvalendosi di propri enti e agenzie, disporre verifiche e controlli sul rispetto della normativa vigente e sulla sua corretta applicazione.

 

Art. 7
Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, adotta il regolamento di attuazione per le attività di pescaturismo e ittiturismo, in cui sono contenuti:
a) la modulistica, le istruzioni, i criteri e le disposizioni operative concernenti il pesca turismo e l'ittiturismo poste in capo ai soggetti pubblici coinvolti per la propria competenza nei procedimenti amministrativi;
b) la modulistica completa con le eventuali istruzioni, necessaria agli imprenditori per la richiesta dell'autorizzazione all'avvio dell'attività;
c) il modello operativo di Piano ittituristico aziendale da compilarsi a cura dell'imprenditore ittico per la presentazione agli uffici competenti;
d) i limiti massimi di ospitalità e nelle attività di somministrazione nell'abitazione e nei fabbricati allo scopo destinati dell'operatore ittico;
e) i limiti massimi di ospitalità nelle imbarcazioni;
f) i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei fabbricati e degli spazi aperti, per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;
g) il marchio identificativo distinto dell'ittiturismo e del pesca turismo che è obbligatoriamente esposto dal gestore in modo ben visibile all'esterno della abitazione o dell'imbarcazione.

 

Art. 8
Albo regionale delle imprese ittiche esercenti l'ittiturismo e il pescaturismo

1. È istituito presso l'Assessorato regionale all'agricoltura e riforma agro-pastorale un apposito albo in cui sono iscritte le imprese ittiche che esercitano le attività di cui all'articolo 2.

2. L'albo è composto da due sezioni, una per l'ittiturismo e una per il pescaturismo.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco sono definite nell'articolo 4 e nel regolamento di cui all'articolo 7.

4. La cancellazione dall'albo è disposta:
a) qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i tre anni successivi all'iscrizione, fatto salvo che abbia in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attività ittituristica o pescaturistica;
b) nei casi di revoca dell'autorizzazione;
c) per la perdita dei requisiti per l'iscrizione.

5. Nel caso di accertamento di violazioni della presente legge,oltre alle sanzioni previste, il comune diffida il titolare dell'attività con atto scritto e motivato a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività per un periodo necessario alla rimozione dell'irregolarità e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

6. Al termine del periodo di sospensione, qualora persista l'irregolarità contestata, il comune dispone, con atto scritto e motivato notificato all'interessato e all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, il divieto di prosecuzione dell'attività.

7. Il comune dispone anche il divieto di prosecuzione dell'attività di pescaturismo e ittiturismo nel caso di perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del Testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

8. L'Assessorato regionale competente comunica al comune, nel cui territorio è ubicata l'attività ittituristica o pescaturistica l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dall'albo di cui al comma 1.

9. Copia dell'albo, compreso ogni aggiornamento delle sezioni come previste dall'articolo 8, comma 2, è trasmessa all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

 

Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Gli imprenditori ittici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge già esercitano le attività di cui all'articolo 2 comunicano, entro trenta giorni da tale data ai comuni dove le attività sono svolte e alla Regione, gli estremi dei relativi titoli autorizzativi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo agli ittiturismo e pescaturismo già operanti di uniformarsi alle previste prescrizioni ivi contenute e di comunicare al comune territorialmente competente l'avvenuto adeguamento mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)).

3. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 7 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni nazionali e regionali relative alle attività di cui all'articolo 2.

 

Art. 10
Contributi

1. La Regione valorizza e sostiene le attività di pescaturismo e di ittiturismo. In particolare alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli aiuti previsti dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca).