CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 113
presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COLLU - MORICONI - RUGGERI - SABATINI - DERIU - MELONI - COCCO Pietro - DEMONTIS - MANCA Gavino - TENDASil 19 settembre 2014
Norme per la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Lo stato dei rapporti tra le istituzioni ed i cittadini rappresenta oggi uno dei principali problemi per chi assume responsabilità di governo della società. Gli stessi risultati dell'azione di governo vengono spesso condizionati negativamente dalla lontananza tra i cittadini e le amministrazioni, dalla indifferenza che si tramuta con facilità in dissenso dei primi nei confronti delle scelte operate dalle seconde. Da qui la scarsa corrispondenza tra ciò che i cittadini si attendono, e ritengono di poter pretendere, e ciò che agli stessi deriva dall'azione di governo esplicata di norma senza il loro coinvolgimento e partecipazione.
Possiamo senz'altro affermare, pertanto, che le politiche pubbliche sono spesso inefficaci proprio perché poco trasparenti e pensate senza il contributo ed il coinvolgimento dei cittadini. Questi ultimi sono, e si sentono, sempre più distanti e diffidenti rispetto all'azione delle istituzioni ed il basso livello di civismo che ne deriva incide negativamente sullo sviluppo. I conflitti NIMBY sono in continuo aumento, si allargano ai più svariati settori dell'attività pubblica e determinano spesso il blocco dell'azione di governo. Riteniamo che lo strumento più adatto per agevolare la ricostruzione di un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni vada ricercato nel coinvolgimento di questi con la costruzione di percorsi partecipativi che accompagnino le scelte di governo. Nella creazione, cioè, di una conoscenza e consapevolezza diffusa attraverso politiche che agevolino e promuovano la partecipazione attorno alle scelte di governo più impattanti sulla vita dei cittadini.
La partecipazione diretta dei cittadini alle politiche è un fenomeno che a livello internazionale prende piede da diversi anni e in molti stati europei viene opportunamente disciplinata. Anche in Italia esistono alcune esperienze legislative regionali che disciplinano la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte pubbliche dei governi regionali e locali; le esperienze più avanzate sono quella Toscana e quella emiliana.
Si afferma sempre di più la consapevolezza che la partecipazione alla formulazione delle politiche pubbliche è da intendersi oggi come un nuovo diritto di cittadinanza cui fa da corollario un dovere civico dei cittadini ad esprimere la propria voce.
La partecipazione dei cittadini migliora, quindi, le politiche pubbliche e ne potenzia positivamente l'impatto con la vita delle comunità. Pertanto, è necessario porre in essere processi partecipativi che coinvolgano i singoli cittadini, le imprese, il terzo settore per ogni decisione di rilievo che li riguardi, con particolare riferimento al campo ambientale, economico, urbanistico, sociale, sanitario, dei servizi pubblici.
I processi partecipativi sono la dimensione più compiuta di cittadinanza attiva. Possono essere proposti da gruppi di cittadini organizzati la cui dimensione sia commisurata alla dimensione delle problematiche in campo o agli impatti della decisione pubblica e da soggetti privati associativi.
I cittadini chiamati a far parte di processi partecipativi hanno il dovere civico di prendere parte ad essi, è importante però che la loro partecipazione attiva venga agevolata e incentivata e che alla stessa faccia seguito un riscontro concreto nelle decisioni finali che la pubblica amministrazione adotta a valle dei processi.
Gli organismi rappresentativi dei cittadini, il più ampio sistema delle imprese e delle associazioni, assumono il dovere di promuovere e prendere parte attiva ai processi decisionali che coinvolgano i cittadini ed a porre in essere tutte le misure necessarie a favorire la massima partecipazione alle costruzione delle scelte.
Le istituzioni coinvolte nei processi partecipativi devono porre in essere le migliori forme di coordinamento per la realizzazione degli interventi e farle diventare prassi organizzative consolidate. Gli stessi governi pongono in essere procedure di valutazione ex ante, in itinere ed ex post delle politiche e di rendicontazione sociale delle azioni realizzate.
L'articolo 1 definisce i principi che presiedono alla regolamentazione ed alla promozione della partecipazione diretta dei cittadini come diritto di cittadinanza e dovere civico.
L'articolo 2 definisce gli obiettivi del provvedimento nella qualità democratica delle scelte pubbliche, nella maggiore coesione sociale, nella fiducia collettiva, attraverso il confronto critico costruttivo, costante e inclusivo di tutti i destinatari delle decisioni pubbliche.
L'articolo 3 definisce oggetto ed esiti dei processi partecipativi. Si definiscono partecipativi i processi decisionali che includono tutti i soggetti sui quali possono ricadere gli effetti di una politica pubblica.
L'articolo 4 regola i tempi dei processi partecipativi che non possono avere una durata superiore a sei mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse per progetti particolarmente complessi, fino ad un massimo di dodici mesi complessivi.
L'articolo 5 individua l'ente responsabile in quel soggetto i cui procedimenti amministrativi sono oggetto di processi decisionali partecipativi. Lo stesso può essere promotore di progetti oppure essere chiamato da altri soggetti a prendervi parte.
L'articolo 6 istituisce una task force tecnica per la partecipazione con compiti di selezione, valutazione ex ante, accompagnamento di percorsi partecipativi, valutazione ex post dei processi partecipativi promossi da Regione, enti locali, gruppi di cittadini organizzati, soggetti privati associativi, diffusione della cultura della partecipazione.
L'articolo 7 introduce il tema del dibattito pubblico per la realizzazione di grandi opere. La task force si attiva per promuovere il confronto attorno ai progetti per i grandi interventi con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica, oltreché nella pianificazione regionale urbanistica ed economica. Al comma 3 sono indicate le tipologie di opere da sottoporre a dibattito pubblico.
L'articolo 8 definisce i soggetti titolari del diritto di partecipazione nelle persone, associazioni e imprese che siano destinatari, singolarmente o collettivamente, delle scelte contenute in un atto regionale o locale di pianificazione strategica, generale o settoriale, o di atti progettuali e di attuazione in ogni campo di competenza regionale, sia diretta che concorrente.
L'articolo 9 individua i soggetti promotori di processi partecipativi, giunte o assemblee legislative; enti locali, anche in forma associata, e loro circoscrizioni; gruppi di cittadini organizzati la cui dimensione sia commisurata alla dimensione delle problematiche in campo o agli impatti della decisione pubblica e da soggetti privati associativi.
L'articolo 10 indica le forme di sostegno e criteri di ammissibilità per i processi partecipativi messi in essere dai soggetti promotori.
L'articolo 11 dispone e disciplina la realizzazione di attività di formazione a supporto dei processi partecipativi.
L'articolo 12 istituisce un protocollo d'intesa fra Regione ed enti locali per la realizzazione di processi partecipativi.
L'articolo 13 pone norme di coordinamento con la legislazione e la programmazione regionale, in particolare con le prescrizioni contenute negli articoli 16 e 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.
L'articolo 14 disciplina i processi partecipativi in rapporto alle scadenze elettorali.
L'articolo 15 introduce una clausola valutativa che prevede una verifica degli effetti della legge a tre anni dall'approvazione.
L'articolo 16 prevede la predisposizione, da parte della Giunta regionale di apposite direttive di attuazione che disciplinano i processi partecipativi.
L'articolo 17 individua le fonti di finanziamento della norma.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi1. La partecipazione alla formulazione delle politiche pubbliche è un diritto-dovere dei cittadini.
2. Il governo regionale e quelli locali s'impegnano a porre in essere processi partecipativi che coinvolgano i cittadini, le imprese, il terzo settore per ogni decisione di rilievo che li riguardi, in particolare in campo ambientale, economico, urbanistico, sociale, sanitario, dei servizi pubblici, dei beni comuni.
3. Gli enti territoriali promuovono e prendono parte attiva ai processi decisionali che coinvolgono i cittadini, anche attraverso loro rappresentanti.
4. Il governo regionale e quelli locali s'impegnano a porre in essere tutte le misure necessarie a favorire la massima partecipazione alle scelte da parte dei cittadini.
5. Il governo regionale e quelli locali s'impegnano a rispondere per iscritto ed in maniera chiara, rapida e motivata alle istanze dei cittadini emerse nel corso di processi partecipativi, in particolare nel caso di loro mancato accoglimento.
6. I governi coinvolti nei processi partecipativi pongono in essere le migliori forme di coordinamento per la realizzazione degli interventi e le fanno diventare prassi organizzative consolidate. Gli stessi governi, con il coinvolgimento dei cittadini, pongono in essere procedure di valutazione ex ante, in itinere ed ex post delle politiche di partecipazione e di rendicontazione sociale delle azioni realizzate.
Art. 2
Obiettivi1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:
a) incrementare la qualità democratica delle scelte delle assemblee elettive e delle giunte, a livello regionale e locale;
b) sviluppare la coesione sociale, facilitando l'individuazione di obiettivi e mezzi condivisi tra gli attori territoriali;
c) operare per elevare la qualità di risorse immateriali quali la fiducia collettiva, il sapere contestuale e le competenze di coordinamento attraverso il confronto critico costruttivo, costante e inclusivo di tutti gli attori territoriali destinatari delle decisioni pubbliche;
d) ridurre i tempi e i costi amministrativi dei procedimenti decisionali, attivando modalità operative condivise;
e) valorizzare le competenze diffuse nella società, promuovere la parità di genere, l'inclusione dei soggetti deboli e gli interessi sottorappresentati;
f) attuare il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale attraverso la promozione dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge;
g) favorire e regolare la partecipazione delle persone, singole o associate, affinché da soggetti amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni;
h) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, anche mediante apposite iniziative di formazione, al fine di rinnovare le modalità di relazione e la capacità di percezione delle istituzioni pubbliche nel rapporto con i cittadini, singoli e associati;
i) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione in ambito regionale e locale;
j) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze e ausilio alla scelta e all'impianto delle forme partecipative;
k) favorire l'evoluzione della comunicazione pubblica, anche per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e alla cittadinanza attiva;
1) riconoscere una premialità agli enti locali che approvano progetti di opere pubbliche o private che prevedano processi partecipativi al fine di verificarne l'accettabilità sociale, la qualità progettuale e la gestione della sicurezza;
m) valorizzare le esperienze già attivate per la proposta e lo svolgimento di processi partecipativi, in particolare per le politiche di sviluppo sostenibile.
Art. 3
Definizione, oggetto ed esiti dei processi partecipativi1. Si definiscono partecipativi i processi decisionali che includono tutti i soggetti sui quali possono ricadere gli effetti di una politica pubblica. I processi partecipativi prevedono attività d'informazione, formazione, progettazione, deliberazione, votazione e l'elaborazione di una risoluzione finale.
2. I processi partecipativi possono riferirsi a progetti, atti normativi o procedure amministrative in corso di elaborazione o riguardare iniziative sulle quali la Regione o gli enti locali non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.
3. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo è definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.
4. L'apertura del dibattito pubblico sospende l'adozione o l'attuazione degli atti amministrativi di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del dibattito pubblico per i tempi massimi previsti dall'articolo 4, comma 1.
5. Per gli atti amministrativi di competenza di enti locali, la sospensione di cui al comma 4 opera nel caso in cui l'ente interessato abbia sottoscritto il protocollo di cui all'articolo 12 o comunque qualora l'ente decida in tal senso. La sospensione è relativa agli atti la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico.
6. Il processo partecipativo si conclude con l'adozione della risoluzione finale da parte dell'ente responsabile oppure con il suo rigetto, espressamente motivato e comunicato ai partecipanti ed alla cittadinanza con i mezzi di comunicazione istituzionale ed attraverso i media.
7. In caso di mancata partecipazione da parte dei cittadini, i governi regionali e locali assumono comunque una decisione dando per acquisito il parere positivo. La decisione è resa pubblica alla cittadinanza con i mezzi di comunicazione istituzionale ed attraverso i media.
Art. 4
Tempi dei processi partecipativi1. I processi partecipativi non possono avere una durata superiore a sei mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse per progetti particolarmente complessi, fino ad un massimo di dodici mesi complessivi. Il processo partecipativo si conclude con l'approvazione della proposta da inviare all'ente pubblico interessato o con l'approvazione del verbale che certifica il mancato raggiungimento di un accordo.
2. I processi partecipativi hanno inizio con l'approvazione dell'atto introduttivo da parte dell'ente responsabile e si chiudono con l'approvazione da parte dello stesso dell'atto conclusivo, che certifica il processo partecipativo seguito e l'esito dell'eventuale proposta partecipata.
Art. 5
Ente responsabile1. L'ente responsabile è il soggetto i cui procedimenti amministrativi sono oggetto di processi decisionali partecipativi. Può essere promotore di progetti oppure essere chiamato a prendervi parte dai soggetti di cui all'articolo 9.
2. L'ente responsabile ha l'obbligo di aderire al processo partecipativo proposto dai cittadini ed approvato dalla task force di cui all'articolo 6. L'ente può conformarsi alle conclusioni del processo partecipativo oppure no. In questo secondo caso motiva per iscritto ed in maniera chiara e comprensibile la propria deliberazione.
Art. 6
Task force per la partecipazione1. La Giunta regionale istituisce un'apposita task force per la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali con i seguenti compiti:
a) selezione, valutazione ex ante;
b) accompagnamento di percorsi partecipativi;
c) valutazione ex post dei processi partecipativi promossi da Regione, enti locali, gruppi di cittadini organizzati, soggetti privati associativi;
d) diffusione della cultura della partecipazione;
e) diffusione della documentazione sui progetti presentati e sulle esperienze svolte, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi;
f) predisposizione di un archivio e di una rete di conoscenza a supporto di tutte le attività di partecipazione;
g) definizione delle opportune intese con gli assessorati, le agenzie e gli enti strumentali della Regione, per attivare le necessarie forme di collaborazione fra gli uffici.2. La task force di cui al comma 1 è un organo di consulenza tecnica formato da un capo progetto ed uno staff di esperti in processi partecipativi, scelti sulla base di comprovate competenze tecniche specifiche, e da una struttura di segreteria. Risponde alla Presidenza della Regione sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge, sull'efficienza, efficacia ed economicità del programma realizzato.
3. La task force si avvale della collaborazione degli uffici regionali per l'accesso a tutti gli atti necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Cura il rapporto annuale sulla propria attività e sul grado di attuazione degli esiti dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale, lo trasmette alla Giunta regionale che ne assicura adeguata pubblicità.
Art. 7
Dibattito pubblico sulle grandi opere1. Per i grandi interventi con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica e per la pianificazione regionale urbanistica ed economica, la task force organizza un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche dei progetti nella fase antecedente a qualsiasi atto amministrativo inerente al progetto preliminare.
2. Il dibattito pubblico può essere organizzato anche nelle fasi successive a quella di cui al comma 1 soltanto su richiesta del soggetto pubblico cui compete la realizzazione del grande intervento.
3. Sono oggetto di dibattito pubblico:
a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;
b) le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;
c) per le opere che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti profili di interesse regionale.4. Per le opere sulle quali non è disposto il dibattito pubblico, la Presidenza della Regione può comunque attivare processi partecipativi ai sensi dell'articolo 3.
Art. 8
Soggetti titolari del diritto di partecipazione1. Hanno diritto di partecipare ai processi partecipativi di cui alla presente legge tutte le persone, le associazioni e le imprese che siano destinatari, singolarmente o collettivamente, delle scelte contenute in un atto regionale o locale di pianificazione strategica, generale o settoriale, o di atti progettuali e di attuazione in ogni campo di competenza regionale, sia diretta che concorrente.
2. Il diritto di partecipazione è riconosciuto anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali decidano di esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali anche nell'ambito di procedure di dibattito pubblico.
Art. 9
Soggetti promotori di processi partecipativi1. I processi partecipativi possono essere proposti da:
a) Giunta regionale;
b) enti locali, anche in forma associata, e loro circoscrizioni;
c) gruppi di cittadini organizzati, rappresentanti i residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo;
d) istituti scolastici ed università, in forma singola o associata, a seguito di deliberazione degli organi collegiali.2. I soggetti proponenti e aderenti s'impegnano a sospendere ogni atto tecnico o amministrativo che possa pregiudicare l'esito del processo proposto.
Art. 10
Forme di sostegno e criteri di ammissibilità1. La Regione garantisce ai soggetti di cui all'articolo 9 il sostegno dei processi partecipativi ammessi dalla task force in forma di:
a) sostegno finanziario;
b) supporto metodologico;
c) assistenza nella comunicazione, anche mediante supporti tecnologici.2. Le modalità di erogazione del servizio di sostegno ai processi partecipativi sono definite nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 16.
Art. 11
Formazione, ricerca e sviluppo1. La Giunta regionale delibera a cadenza periodica le attività di formazione a supporto dei processi partecipativi finalizzate alla promozione della cultura civica e della partecipazione specialmente tra le nuove generazioni e all'interno dell'Amministrazione regionale e locale. Le modalità di attivazione della attività di formazione sono definite con le direttive di cui all'articolo 16.
Art. 12
Protocollo fra Regione ed enti locali1. La Giunta regionale promuove un protocollo d'intesa tra enti locali e Regione.
2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione volontaria delle procedure in essa previste, l'impegno a sospendere l'adozione o l'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico o degli altri processi di partecipazione.
3. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative.
4. L'adozione di un regolamento sulla partecipazione è indice di stabilità delle pratiche partecipative.
Art. 13
Coordinamento con la legislazione e la programmazione regionale1. La partecipazione alla formazione, alla valutazione e alla messa in opera degli strumenti legislativi e regolamentari della programmazione economica, compresi quelli comunitari, di quella sociale, della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio avviene secondo i principi e mediante gli istituti e le modalità previsti dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi.
2. Gli enti locali possono promuovere le forme partecipative di cui alla presente legge nella fase di elaborazione degli strumenti della programmazione economica, compresi quelli comunitari, sociale, della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, precedentemente alla loro adozione, in riferimento sia ai profili statutari sia strategici.
3. I processi partecipativi promossi ai sensi del comma 2 ricevono specifica premialità nell'assegnazione dei finanziamenti previsti per le amministrazioni locali nell'ambito dei rispettivi bandi.
4. In materia di forme del contradditorio nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione regionale, sono fatte salve le prescrizioni contenute nell'articolo 16 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).
5. In materia d'istruttoria pubblica, le norme di cui alla presente legge sostituiscono quelle del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 40 del 1990. L'istruttoria pubblica è realizzata attraverso la metodologia del dibattito pubblico.
Art. 14
Processi partecipativi ed elezioni1. Il dibattito pubblico di cui all'articolo 7 non può svolgersi nei sei mesi antecedenti lo scioglimento del Consiglio regionale. In caso di scioglimento anticipato il divieto opera dal giorno del decreto di scioglimento, con sospensione delle procedure in corso.
2. Nei tre mesi antecedenti le elezioni degli enti locali interessati dai processi partecipativi di cui all'articolo 3, non sono ammessi nuovi progetti partecipativi.
Art. 15
Clausola valutativa1. Dopo tre anni dall'approvazione della presente legge il Consiglio regionale, sulla base di una relazione appositamente predisposta dalla Giunta regionale, valuta l'esperienza compiuta coinvolgendo i soggetti pubblici e privati che hanno posto in essere progetti partecipativi, la società civile e più in generale favorendo la partecipazione dei cittadini al dibattito, anche tenendo conto delle esperienze di altre regioni italiane e della normativa europea in merito.
2. La relazione, in particolare, evidenzia i seguenti aspetti:
a) l'incremento quantitativo e qualitativo dei processi partecipativi nella Regione;
b) le prospettive di ulteriore sviluppo della partecipazione;
c) il miglioramento della qualità e della semplificazione dei procedimenti amministrativi;
d) l'efficacia dei processi partecipativi adottati nel superare situazioni di conflitto e giungere a soluzioni condivise, successivamente realizzate;
e) l'efficacia dei processi partecipativi nel ridurre di tempi di attuazione delle politiche;
f) l'aumento della condivisione delle scelte pubbliche;
g) il miglioramento delle possibilità di accesso alle attività dell'amministrazione pubblica;
h) il miglioramento della percezione delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini;
i) l'accresciuta qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni e la flessibilità del suo utilizzo, in funzione dei processi partecipativi.
Art. 16
Direttive di attuazione1. Entro quarantacinque giorni dall'approvazione della presente legge la Presidenza della Regione, con apposite direttive, individua le norme attuative della legge specificando:
a) le modalità di attivazione;
b) i tempi di svolgimento;
c) le modalità conclusione dei processi partecipativi;
d) i costi ammissibili relativi ai processi partecipativi e la loro quantificazione;
e) le forme di sostegno ed i criteri di ammissibilità;
f) le modalità di attivazione dell'attività di formazione.
Art. 17
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 100.000 annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006), iscritte in conto dell'UPB S01.04.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e di quelle corrispondenti per gli anni successivi.