CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 112

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU - PISCEDDA - MANCA Gavino - MORICONI - RUGGERI - SABATINI - TENDAS - MELONI

il 19 settembre 2014

Interventi a favore dello sviluppo della mobilità sostenibile

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il tema della mobilità è indubbiamente uno dei più sentiti nelle società moderne in quanto incide profondamente sulla qualità della vita delle persone. Essa si genera dalla necessità e dal desiderio degli individui di compiere le proprie attività di lavoro o di svago in luoghi differenti da quelli in cui risiedono. Quella di muoversi è pertanto un'esigenza innata nell'uomo che diventa, con l'evoluzione della vita sociale verso forme più complesse, sempre più sentita. In quest'ottica è maturato un dualismo tra l'utilizzazione dell'autovettura privata, vissuto come ineguagliabile mezzo di libertà caratterizzato da una costante evoluzione in termini di sicurezza e di comfort, e il ricorso al trasporto pubblico collettivo, relegato invece a soddisfare le esigenze primarie di spostamento di coloro che non hanno altre alternative senza offrire una valida risposta alle esigenze sempre più complesse e variegate di mobilità.

L'autovettura ha però bisogno di spazi sia per muoversi che per sostare. Il crescente aumento della mobilità in auto registrato in questi anni ha portato a una progressiva occupazione degli spazi urbani che sono stati così sottratti alle altre attività comportando un progressivo decadimento della qualità della vita. L'invadenza e l'intrusione visiva delle autovetture nelle nostre città si sommano agli effetti negativi della congestione stradale in termini di inquinamento acustico e atmosferico per la riduzione dei quali non si potrà fare affidamento solo sui progressi della ricerca tecnologica e nello sviluppo e diffusione dei carburanti innovativi. Presentare proposte volte a modernizzare e a "decarbonizzare" il settore dei trasporti contribuendo pertanto ad aumentare la competitività, è un obiettivo che i paesi europei si sono posti in sede comunitaria con il programma Europa 2020. Quest'obiettivo può essere realizzato, anche a livello regionale, mediante un pacchetto di misure a sostegno della mobilità ciclistica, la realizzazione di infrastrutture grid di mobilità elettrica, la gestione intelligente del traffico, una migliore logistica e una serie di misure atte a promuovere sistemi di mobilità sostenibili.

La vera sfida che ci si trova ad affrontare è quindi quella di sviluppare sistemi alternativi di mobilità capaci di soddisfare le esigenze complesse della società moderna, in un'ottica di sostenibilità ambientale, assecondando il desiderio degli individui di muoversi in libertà e rendendo le città spazi urbani vivibili e sempre più accessibili.

Con la presente legge si intende quindi promuovere la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità sostenibile nel territorio della Regione proponendo la tutela ambientale e la lotta all'inquinamento acustico e atmosferico anche attraverso la riduzione dell'utilizzo dei veicoli privati. Si intende inoltre consentire una migliore fruizione del territorio nonché incoraggiare stili di vita attivi e salutari, mediante politiche dirette a rafforzare, sviluppare, promuovere e sostenere la mobilità alternativa. La promozione della salute, infatti, non richiede solo quel coinvolgimento consapevole del singolo, che si realizza attraverso la conoscenza, ma soprattutto interventi organici e coerenti tesi a garantire le condizioni, indipendenti da scelte individuali, che della salute costituiscono presupposti indispensabili così come indicato dall'organizzazione Mondiale della sanità nella "Strategia globale per la dieta, l'attività fisica e la salute" e nel "Piano d'azione O.M.S. 2008-2013 per la strategia globale di prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili".

Allo scopo di raggiungere tali obiettivi il testo promuove la creazione di una rete ciclabile regionale integrata con le altre reti trasportistiche e/o ciclabili mediante la realizzazione e il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali e favorisce i servizi di trasporto intermodale. Favorisce, inoltre, la realizzazione di interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e di quella non motorizzata, promuovendo la diffusione e l'utilizzo dei veicoli elettrici e lo sviluppo di politiche di mobility management nel quadro delle attività previste per la riduzione dell'utilizzo dei veicoli privati negli spostamenti casa-lavoro e viceversa. Allo scopo si prevede l'istituzione di un fondo regionale per la mobilità sostenibile.

Dopo il capo I, dove, negli articoli 1 e 2, vengono illustrate le finalità e gli obiettivi della legge, al capo II vengono definite le misure per il sostegno della mobilità ciclistica.

All'articolo 3 si prevede la istituzione del Piano regionale degli itinerari ciclabili (PRIC), al fine di creare una rete ciclabile regionale da realizzarsi perseguendo obiettivi di intermodalità e di fruizione alternativa del territorio. Il PRIC individua il sistema ciclabile di scala regionale in relazione allo sviluppo urbanistico, alla conformazione territoriale e alle sue peculiarità attrattive quali parchi, boschi, laghi, fiumi ecc. Con la predisposizione del Piano si punta sia alla realizzazione, il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esistenti urbani ed extraurbani, sia alla realizzazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua anche mediante l'istituzione di zone a traffico limitato e la creazione di aree pedonali, nonché alla connessione di tale rete con il sistema della mobilità collettiva in un'ottica di intermodalità urbana ed extraurbana. Il Piano individua l'utilizzo di infrastrutture quali tratte ferroviarie, strade vicinali in disuso, o altri tracciati dalle caratteristiche simili, per favorirne il recupero e la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali nonché l'ipotesi di riconversione urbanistica di stazioni, case cantoniere o altri edifici similari che possano essere destinati a strutture ricettive e di assistenza e/o di ristoro ciclisti e cicloturisti. Peraltro, negli ultimi anni, il turismo sportivo, e in particolare il cicloturismo, ha conosciuto un notevole incremento di utenti diventando un formidabile strumento di marketing territoriale in una logica di sviluppo locale.

All'articolo 4 si prevedono adeguate misure a favore del trasporto combinato di passeggeri e biciclette.

L'articolo 5 prevede i piani comunali che individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari a livello comunale per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale. La loro adozione da parte dei comuni rappresenta titolo prioritario per l'accesso ai finanziamenti.

I piani comunali integrano la rete regionale istituita nel PRIC prevedendo, tra l'altro, la connessione dei luoghi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica quali le sedi scolastiche e universitarie, uffici pubblici, centri commerciali e le reti della mobilità pubblica e collettiva. Nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti i piani comunali sono sostituiti dai Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS). Tale scelta è dovuta al fatto che si ritiene opportuno, per città di determinate dimensioni, avviare una programmazione organica di gestione e promozione della mobilità sostenibile piuttosto che dedicarsi principalmente alla mobilità ciclistica secondo lo spirito della presente legge che cerca di affrontare il tema della mobilità sostenibile nella sua complessità.

L'articolo 6 prevede ulteriori misure a sostegno della mobilità ciclistica quali la riserva di aree alle biciclette negli spazi degli edifici adibiti a pubbliche funzioni, la realizzazione di parcheggi per biciclette in ogni stazione di nuova realizzazione delle linee metropolitane di superficie e dei treni in modo da rendere più facile e sicuro lo scambio bici-treno e bici-metro. Ancora, si prevede la possibilità di erogare contributi per enti pubblici che svolgano azioni per l'incentivazione dell'uso della bicicletta; si prevede l'istituzione del registro delle biciclette per facilitarne l'identificazione e scoraggiare il fenomeno dei furti. Si prevede inoltre l'incentivazione alla realizzazione dei servizi di biciclette a noleggio nei comuni dell'isola (bike sharing) nonché l'obbligo per gli enti proprietari di strade urbane ed extraurbane di realizzare piste ciclabili adiacenti alle strade medesime nei casi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria di strade esistenti, salvo nei casi in cui esistano comprovati problemi di sicurezza. Infine, nel quinto comma, si propone di promuovere e sostenere politiche di traffic calming anche mediante l'istituzione delle "Zone 30" (aree in cui la velocità consentita in ambito urbano è ridotta a 30 km/h) finalizzate a indurre gli automobilisti a una guida più lenta e attenta tale da favorire la coesistenza del traffico motorizzato con pedoni e ciclisti.

Il capo III prevede norme a sostegno della diffusione di sistemi di mobilità alternativi.

All'articolo 7 si tratta della installazione colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie.

All'articolo 8 si prevedono misure atte a sostegno dell'istituzione di servizi di car sharing (servizio di noleggio di auto) e, in particolare, di car sharing elettrico (mediante utilizzo di vetture elettriche.

L'articolo 9 prevede incentivi all'istituzione dei servizi di piedi bus, cioè di accompagnamento a piedi degli scolari, al fine di perseguire l'accrescimento, l'autonomia e l'indipendenza dei ragazzi sardi consentendo il diritto di muoversi in sicurezza all'interno di una comunità, nonché ridurre il traffico all'entrata delle scuole, promuovere la conoscenza del territorio e comportamenti salutistici.

L'articolo 10 prevede l'istituzione del servizio di "mobile ticketing" nel trasposto pubblico locale, da realizzare in collaborazione coi gestori di telefonia mobile italiani, e dovrà consentire di acquistare il biglietto dell'autobus attraverso il credito telefonico inviando un semplice SMS o mediante apposita applicazione studiata per smartphone.

Al capo IV sono contenute norme per la riduzione dell'utilizzo dei veicoli privati negli spostamenti casa-lavoro e viceversa.

In particolare all'articolo 11 si prevede l'istituzione della figura del mobility manager che ha il compito di organizzare e incentivare forme alternative per gli spostamenti di andata e ritorno dei prestatori di lavoro tra le abitazioni e le sedi dell'attività lavorativa. Alla sua nomina sono tenute le imprese e gli enti pubblici della Regione con singoli impianti, stabilimenti o sedi presso i quali siano continuativamente assegnati più di 200 prestatori di lavoro, oppure che impegnino complessivamente più di 500 prestatori di lavoro negli impianti, stabilimenti o sedi compresi nel territorio di uno stesso comune. Si tratta di una interpretazione in chiave più restrittiva del decreto ministeriale 27 marzo 1998 (Mobilità sostenibile nelle aree urbane) che istituisce tale figura in Italia.

Al comma 3 viene prevista la predisposizione e adozione delle specifiche linee guida.

L'articolo 12 prevede la predisposizione del piano degli spostamenti casa-lavoro e lavoro-casa di competenza del mobility manager, finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato. Sulla base di tale piano, tra le imprese e le amministrazioni vengono stipulati appositi accordi di programma per l'applicazione dello stesso.

Al capo V, articolo 13, viene prevista l'istituzione del fondo regionale per la mobilità sostenibile.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Finalità e obiettivi

Art. 1
Finalità

1. La presente legge promuove la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità sostenibile nel territorio della Regione e garantisce la tutela ambientale e la lotta all'inquinamento acustico e atmosferico attraverso la riduzione dell'utilizzo dei veicoli privati.

2. La Regione inoltre, per conseguire una migliore fruizione del territorio, nonché per promuovere stili di vita attivi e salutari, assume politiche dirette a rafforzare, sviluppare, promuovere e sostenere la mobilità alternativa.

 

Art. 2
Obiettivi generali

1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione:
a) promuove, attraverso l'approvazione del Piano regionale degli itinerari ciclabili (PRIC), la creazione di una rete ciclabile regionale integrata con le altre reti trasportistiche e/o ciclabili mediante la realizzazione e il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali e favorisce i servizi di trasporto intermodale;
b) favorisce, attraverso politiche di traffic calming (moderazione del traffico), la realizzazione di interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e di quella non motorizzata;
c) promuove la diffusione e l'utilizzo dei veicoli elettrici anche attraverso l'incentivazione alla realizzazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli;
d) promuove politiche di mobility management nel quadro delle attività previste per la riduzione dell'utilizzo dei veicoli privati negli spostamenti casa-lavoro e viceversa;
e) istituisce il Fondo regionale per la mobilità sostenibile.

 

Capo II
Norme a sostegno della mobilità ciclistica

Art. 3
Piano regionale degli itinerari ciclabili

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, redige il Piano regionale degli itinerari ciclabili (PRIC) tenendo conto delle indicazioni previste nel Piano regionale dei trasporti (PRT) e nel Piano paesaggistico regionale (PPR) nonché della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica) al fine di creare una rete ciclabile regionale da realizzarsi perseguendo obiettivi di intermodalità e di fruizione alternativa del territorio. Il PRIC individua, in particolare, il sistema ciclabile di scala regionale in relazione allo sviluppo urbanistico, alla conformazione territoriale e alle sue peculiarità attrattive quali parchi, boschi, laghi, fiumi.

2. Il Piano regionale degli itinerari ciclabili è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di mobilità ed è elaborato mediante forme di partecipazione e concertazione che coinvolgano i cittadini e le associazioni che si occupano della promozione dell'utilizzo della bicicletta; il piano è di norma aggiornato ogni tre anni.

3. Sono obiettivi strategici del PRIC:
a) la realizzazione, il completamento e la messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esistenti sia urbani che extraurbani;
b) la realizzazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua anche mediante l'istituzione di zone a traffico limitato e la creazione di aree pedonali;
c) la connessione di tale rete con il sistema della mobilità collettiva in un'ottica di intermodalità sia urbana che extraurbana.

4. Il PRIC individua l'utilizzo di infrastrutture dismesse, o comunque utilizzabili per tale scopo, per favorirne il recupero e la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali di tratte ferroviarie, strade vicinali in disuso, i tracciati e le strade di servizio quali acquedotti, infrastrutture elettriche e gli argini dei corsi d'acqua. L'utilizzo di tali infrastrutture è concordato mediante intese con gli enti proprietari, anche al fine di conseguire il recupero e la riconversione di edifici quali stazioni, case cantoniere o altre strutture che, insistenti sulla tratta, possono essere destinate, mediante adeguamento strutturale senza incremento di volumi, a strutture ricettive e di assistenza e/o di ristoro per l'ospitalità di ciclisti e cicloturisti anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

 

Art. 4
Misure a favore del trasporto combinato
di passeggeri e biciclette

1. La Regione promuove accordi con i gestori del trasporto pubblico e collettivo locale e regionale e delle relative infrastrutture, allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e biciclette, anche con interventi infrastrutturali finalizzati a eliminare ostacoli e barriere all'accessibilità e alla fruizione del servizio di trasporto intermodale.

2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge le modalità di trasporto delle biciclette nelle vetture adibite a trasporto pubblico e collettivo locale e regionale, sono individuate secondo le indicazioni definite con decreto dell'Assessore regionale dei trasporti.

 

Art. 5
Piani comunali

1. I comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti, anche in forma associata, redigono e approvano i piani comunali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani comunali, in coerenza con il piano regionale ove vigente. I piani comunali individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari a livello comunale per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale. L'approvazione di tali piani da parte dei comuni rappresenta titolo prioritario per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13.

2. I Piani di cui al comma 1 integrano la rete regionale istituita nel PRIC prevedendo la connessione dei luoghi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica quali le sedi scolastiche e universitarie, uffici pubblici, centri commerciali e le reti della mobilità pubblica e collettiva.

3. Nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti i piani di cui al comma 1 del presente articolo coincidono con i Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) e sono da essi sostituiti.

4. I PUMS comprendono, oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager di cui all'articolo 12, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. I contenuti del PUMS sono inseriti nel Piano urbano del traffico nei comuni in cui ne sia prevista l'adozione.

5. L'approvazione dei PUMS da parte dei comuni rappresenta titolo prioritario per l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 13.

 

Art. 6
Ulteriori misure a sostegno
della mobilità ciclistica

1. Negli edifici pubblici o adibiti a pubbliche funzioni e che dispongano di cortili o spazi comuni, l'amministrazione riserva obbligatoriamente, nell'ambito delle ordinarie attività di gestione degli edifici, un'apposita area alle biciclette degli utenti, segnalandone sul proprio sito istituzionale la presenza e l'ubicazione. Nel caso di edifici di nuova costruzione la superficie destinata alla sosta delle biciclette non è inferiore a un ventesimo di quella destinata alle automobili.

2. Negli edifici destinati a scuole secondarie di primo e secondo grado di nuova realizzazione o sottoposti a interventi di ampliamento e/o di ristrutturazione, la superficie da destinare alla sosta delle biciclette di cui al comma 1 del presente articolo è raddoppiata.

3. I comuni prevedono la realizzazione di parcheggi per biciclette, adeguati nella forma e nel numero, in ogni stazione di nuova realizzazione delle linee metropolitane di superficie e dei treni in modo da rendere più facile e sicuro lo scambio bici-treno e bici-metro.

4. Al fine di raggiungere le finalità di cui alla presente legge la Regione promuove e incentiva la realizzazione dei servizi di biciclette a noleggio nei comuni dell'isola (bike sharing), sia di iniziativa pubblica che privata mediante i cofinanziamenti previsti dalla presente legge.

5. Al fine di promuovere l'utilizzo della bicicletta, la Regione supporta campagne di informazione, di sensibilizzazione e di acquisto di mezzi ciclabili promosse da amministrazioni pubbliche e cura l'istituzione di un registro regionale delle biciclette, per incentivarne l'utilizzo in sicurezza.

6. Dall'entrata in vigore della presente legge gli enti proprietari di strade urbane ed extraurbane realizzano piste ciclabili adiacenti alle strade medesime nei seguenti casi:
a) nei casi di strade di nuova costruzione;
b) nei casi di manutenzione straordinaria di strade esistenti.

7. La realizzazione della pista ciclabile può essere derogata nei casi esistano comprovati problemi di sicurezza, espressamente indicati e motivati nella relazione tecnica allegata al progetto.

8. La Regione promuove e sostiene politiche di traffic calming anche mediante l'istituzione, nei comuni della regione, delle "Zone 30" (aree in cui la velocità consentita in ambito urbano è ridotta a 30 km/h) finalizzate a indurre gli automobilisti a una guida più lenta e attenta, tale da favorire la coesistenza del traffico motorizzato con pedoni e ciclisti.

 

Capo III
Norme a sostegno della diffusione
di sistemi di mobilità alternativi

Art. 7
Installazione colonnine elettriche
per la ricarica dei veicoli

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano il proprio strumento urbanistico prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati nonché per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, compresi quelli di proprietà delle pubbliche amministrazioni, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento edilizio. Decorso inutilmente il termine per l'adeguamento dello strumento urbanistico vigente, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

 

Art. 8
Misure a sostegno del car sharing

1. La Regione promuove e incentiva l'istituzione di servizi di car sharing (servizio di noleggio di auto) e, in particolare, di quello elettrico (mediante utilizzo di vetture elettriche) e integrato coi sistemi di trasporto pubblico collettivo, sia di iniziativa pubblica che privata, mediante i cofinanziamenti previsti dalla presente legge regionale.

 

Art. 9
Incentivo all'istituzione
dei servizi di piedibus e bicibus

1. La Regione, al fine di perseguire l'accrescimento, l'autonomia e l'indipendenza dei ragazzi sardi, consentendo il diritto di muoversi in sicurezza all'interno di una comunità, nonché di ridurre il traffico all'entrata delle scuole, promuove la conoscenza del territorio e comportamenti salutistici, promuove e incentiva, mediante misure di cofinanziamento, l'istituzione dei servizi di piedibus (servizio di accompagnamento a piedi degli scolari) e di bicibus (servizio di accompagnamento in bicicletta degli scolari).

 

Art. 10
Istituzione del servizio di "mobile ticketing"
nel trasposto pubblico locale

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, promuove la riduzione dell'utilizzo dei veicoli privati e favorisce l'uso dei mezzi pubblici. In quest'ottica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle città con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, è istituito sulle linee del trasporto pubblico locale, il servizio di mobile ticketing. Il servizio, realizzato in collaborazione coi gestori di telefonia mobile italiani, consente di acquistare il biglietto dell'autobus attraverso il credito telefonico inviando un semplice SMS, o tramite l'uso di un'apposita applicazione, nel caso di smartphone, a integrazione del normale servizio di vendita dei ticket tradizionali.

 

Capo IV
Norme per la riduzione dell'utilizzo dei veicoli privati negli spostamenti casa-lavoro

Art. 11
Istituzione della figura del mobility manager

1. Le imprese e gli enti pubblici della Regione con singoli impianti, stabilimenti o sedi presso i quali siano continuativamente assegnati più di 200 prestatori di lavoro, così come definiti dal successivo articolo 13, oppure che impegnino complessivamente più di 500 prestatori di lavoro negli impianti, stabilimenti o sedi compresi nel territorio di uno stesso comune, nominano un responsabile della mobilità aziendale (in seguito "mobility manager "). Le imprese e gli enti sono aziende responsabili della emissione del cosiddetto "Piano degli spostamenti casa-lavoro".

2. Il mobility manager ha il compito di organizzare e incentivare forme alternative per gli spostamenti di andata e ritorno dei prestatori di lavoro tra le abitazioni e le sedi dell'attività lavorativa. Al fine di offrire assistenza e opportunità di coordinamento all'attività dei mobility managers è istituita una struttura di supporto presso l'Ufficio tecnico del traffico dei comuni, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'ambiente 27 marzo 1998, articolo 3, comma 3, e come successivamente dettagliato dal decreto del Ministero dell'ambiente del 20 dicembre 2000, articolo 1. Tale ufficio è definito mobility manager di area. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 200 dipendenti, sebbene non obbligati, possono anch'essi individuare i responsabili della mobilità aziendale e usufruire della struttura di supporto.

3. La Giunta regionale, entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge, al fine di una migliore funzionalità dell'istituto del mobility manager e sulla base degli indirizzi che sono preliminarmente sottoposti all'approvazione della competente commissione consiliare, adotta le linee guida in cui sono definite:
a) le tipologie di rapporti contrattuali per i prestatori di lavoro;
b) le modalità di predisposizione e gestione del Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di cui all'articolo 12;
c) le sanzioni amministrative;

 

Art. 12
Piano degli spostamenti casa-lavoro
e lavoro-casa

1. Il mobility manager dell'azienda adotta il Piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) per tutto il personale, dipendente e non dipendente, inserito nell'organico della propria impresa o in quello di aziende fornitrici, che sia continuativamente assegnato presso le sedi operative della propria azienda. Nel caso di più sedi operative, vi è un Piano per ognuna delle sedi.

2. Il Piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato, è predisposto ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 11 ed è trasmesso all'Assessorato competente del comune o dei comuni nel cui territorio si trovano la sede o le sedi operative dell'azienda entro il 31 dicembre di ogni anno; entro i successivi sessanta giorni, l'Assessorato alla mobilità del comune stipula, con l'impresa o l'ente pubblico proponenti, eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano; il PSCL è aggiornato con un rapporto annuale che contiene la descrizione delle misure adottate e i risultati raggiunti ed è presentato all'assessore alla mobilità del comune competente per il territorio nel quale si trova la sede operativa oggetto del PSCL.

 

Capo V
Finanziamento ed entrata in vigore

Art. 13
Fondo regionale per la mobilità sostenibile

1. È istituita 1'UPB 507.02.004 - Fondo regionale per la mobilità sostenibile, quale specifica unità previsionale di base del bilancio regionale, ove confluiscono le risorse finanziarie regionali in materia di trasporto e mobilità sostenibile e quelle eventualmente trasferite dallo Stato alla Regione, quelle derivanti da specifici accordi quadro e di provenienza comunitaria. Da utilizzare a sostegno delle misure di cofinanziamento dei progetti e delle iniziative che perseguano le finalità proposte nella presente legge.

2. Nel fondo di cui al comma 1 convergono le risorse finanziarie finalizzate a supportare l'esercizio della mobilità sostenibile, con particolare riferimento agli investimenti agli enti locali per infrastrutture, sovrastrutture, mezzi e sistemi di supporto alla mobilità sostenibile e a tutte le misure alternative di cui alla presente legge.

 

Art. 14
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 600.000 annui, si provvede con la seguente variazione nel bilancio della Regione per gli anni 2014-2016:

in diminuzione

UPB 508.01.003
cap. SC08.0034 FNOL in conto capitale
2014 euro 600.000
2015 euro 600.000
2016 euro 600.000

in aumento

UPB 5070.02.004
Fondo regionale per la mobilità sostenibile
2014 euro 600.000
2015 euro 600.000
2016 euro 600.000

 

Art. 15
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).