CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 102

presentata

dai Consiglieri regionali
LAI - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - AGUS

il 9 settembre 2014

Disposizioni in materia di utilizzo del territorio regionale per lo svolgimento di esercitazioni militari

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nella Regione Sardegna sono presenti i poligoni militari permanenti di Capo Frasca (Arbus), di Capo Teulada, del Salto di Quirra e i poligoni occasionali di S. Ena Ruggia (Macomer), il Poligono CC a cielo aperto (Iglesias) e il Poligono CC a cielo coperto (Cagliari) che ospitano attività di esercitazione militari. Tali poligoni rappresentano il 61 per cento del complesso delle aree a tal fine destinati in tutto il territorio nazionale.

La Regione ha il dovere di intervenire su tali questioni, esercitando in merito le competenze a essa affidate dallo Statuto speciale e dalla Costituzione.

Gli articoli 3 e 4 Statuto speciale, infatti, assegnano alla Regione fondamentali funzioni in materia di agricoltura e foreste, edilizia e urbanistica, trasporti, acque, caccia e pesca, turismo e industria. Si tratta di attività che, chiaramente, possono subire grave detrimento (come già accade oggi) dalla presenza dei poligoni militari e dalle attività in essi esercitate. Da qui emergono titolo e competenze per l'esercizio, sulla base del principio di leale collaborazione con lo Stato, di una apposita attività legislativa in materia di poligoni militari ed esercitazioni militari sul territorio regionale.

Inoltre, la Regione intende recepire pienamente lo spirito della Costituzione che all'articolo 11 recita: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Sulla base di tale enunciato la Regione ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e respinge tutte le attività preparatorie delle attività a tale fine orientate. La Sardegna si propone come terra di pace e luogo di risoluzione dei conflitti partendo dal ripudio della guerra.

La normativa statale in materia riconosce formalmente alle regioni che ospitano poligoni e basi militari un diritto di reciproca consultazione Stato-Regioni per l'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della Regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari. Tale compito spetta al Comitato misto paritetico della Regione. Sostanzialmente tale potere è disconosciuto dal fatto che "le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la difesa", come avvenuto più volte, l'ultima delle quali il 29 agosto 2014.

Le ragioni che sottendono tale disegno di legge riguardano anche altri aspetti. In particolare la possibilità per la Sardegna di fruire di uno sviluppo sostenibile nel tempo, non inficiato o minato dalla presenza di sostanze a rischio di nocività per i residenti dell'isola.

Tale proposta si inserisce anche nel percorso delle commissioni parlamentari della XVI legislatura. Infatti la relazione conclusiva della Commissione d'indagine del Senato sull'uranio impoverito, licenziò unanimemente la proposta di chiusura dei poligoni di Capo Teulada, Capo Frasca e la riperimetrazione e riconversione del Poligono sperimentale e di addestramento interforze Salto di Quirra (PISQ); i lavori della Commissione d'indagine istituita presso la IV Commissione difesa della Camera sulle servitù militari hanno registrato con esplicita evidenza la condizione di inaccettabile squilibrio nella ripartizione nazionale delle servitù militari a svantaggio della Sardegna, nel quale territorio sono localizzate il 61 per cento del totale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, ai sensi degli articoli 3 e 4 del proprio Statuto speciale, interviene al fine di proteggere, tutelare e garantire il pieno esercizio e lo sviluppo di tutte le attività connesse alle competenze a essa attribuite in materia di agricoltura e foreste, edilizia e urbanistica, trasporti, acque, caccia e pesca, turismo e industria.

2. La Regione, in attuazione dell'articolo 11 della Costituzione, ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e respinge tutte le attività preparatorie allo svolgimento di attività militari all'interno o fuori dal proprio territorio.

 

Art. 2
Riduzione presenza servitù militari

1. Il territorio della Regione è utilizzato solamente per finalità di pace, in maniera pacifica e senza armi.

2. É obiettivo della Regione ridurre la presenza delle servitù militari fino alla dimensione definita dal Consiglio regionale con le norme a tal fine adottate.

 

Art. 3
Sostenibilità ambientale

1. La Regione preserva il proprio territorio da rischi di inquinamento derivante da attività nocive per gli abitanti, la flora e la fauna presenti nella Regione, sulla base del principio di sostenibilità ambientale.

 

Art. 4
Attuazione dell'articolo 11 della Costituzione

1. Ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 la Regione attiva un rapporto di collaborazione paritario con lo Stato per dare attuazione pratica e operativa all'articolo 11 della Costituzione.

 

Art. 5
Utilizzo del territorio sardo da parte dello Stato

1. Le decisioni inerenti l'utilizzo del territorio sardo da parte dello Stato per lo svolgimento di attività militari sono concordate preventivamente tramite un'intesa con la Regione che esprimerà la sua posizione tramite una legge del Consiglio regionale.

 

Art. 6
Svolgimento delle attività militari

1. Le attività militari da svolgere nel territorio a tal fine destinato sono preventivamente concordate con la Regione, la cui posizione è vincolante ai fini dello svolgimento delle stesse attività.

 

Art. 7
Utilizzo del territorio sardo
da parte di stati stranieri

1. Nel territorio sardo è comunque precluso lo svolgimento di qualsiasi attività di esercitazione militare afferente stati stranieri che utilizzano tali attività militari per offendere la vita, la dignità e il rispetto di altri popoli, come definito dagli organismi internazionali a tal fine preposti.

 

Art. 8
Istituzione Commissione speciale

1. La Regione istituisce una Commissione speciale sullo studio dell'impatto della presenza di poligoni e basi militari nel suo territorio.

2. Tale Commissione, di nomina consiliare, è costituita da componenti espressioni del Consiglio regionale e della società civile.

3. Tale commissione riferisce al Consiglio regionale con periodicità semestrale l'entità di tale impatto.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Le prestazioni dei componenti della Commissione di cui all'articolo 8 si svolgono a titolo gratuito.

2. Dalla presente legge non derivano oneri di alcun genere in capo al bilancio della Regione.