CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 101
presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COZZOLINO - COMANDINI - DERIUil 5 settembre 2014
Norme in materia di gestione delle risorse energetiche
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Sardegna paga da anni il prezzo di altissimi costi per l'approvvigionamento energetico per il proprio sistema industriale e produttivo a causa dell'assenza di risorse energetiche alternative, meno onerose rispetto a quelle attuali.
Un altissimo costo energetico che ha determinato nel tempo una crisi irreversibile del settore industriale, del suo indotto e di tutte le altre attività economiche energivore con la chiusura di numerose aziende e la conseguente espulsione dai processi produttivi di centinaia di migliaia di lavoratori.
La crisi attuale ha acuito maggiormente queste problematiche sino a determinare un collasso irreversibile del sistema industriale e produttivo sardo che oggi, in assenza di soluzioni alternative, si avvia mestamente allo smantellamento creando una desertificazione produttiva e occupazionale dai risvolti economici e sociali preoccupanti.
La gestione delle risorse energetiche presenti, e di quelle che attraverso mirate politiche di sviluppo possono essere insediate nel territorio, non può essere lasciata alla sola iniziativa privata essendo un bene primario strategico per un effettivo riavvio del sistema produttivo e industriale della Sardegna.
La Regione attraverso la costituzione di una società di capitali a partecipazione pubblica sarà in grado di gestire questo bene primario ponendo in essere tutte le azioni ed interventi finalizzati alla gestione dell'esistente, ma anche e soprattutto a garantire la metanizzazione dell'Isola, la valorizzazione, ricerca e produzione del gas naturale della Regione, lo sviluppo delle risorse geotermiche, la promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, e a favorire un migliore utilizzo delle risorse energetiche locali.
Il testo composto è da quattro articoli.
Il primo detta disposizioni per istituire la società Sardegna Energia Spa e determina lo scopo sociale.
Il secondo norma le modalità di costituzione della società.
Il terzo regola l'attività sociale.
Il quarto l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, con l'obiettivo di supportare le politiche regionali in materia di energia e garantire la gestione delle risorse energetiche strategiche presenti o da distribuire sul territorio dell'Isola, promuove la costituzione di una società di capitali, a partecipazione interamente pubblica, da denominarsi Sardegna Energia Pulita Spa.
2. La Società è a partecipazione interamente pubblica e ha per oggetto sociale la definizione e l'attuazione di azioni e interventi finalizzati a garantire la metanizzazione dell'Isola, la valorizzazione, ricerca e produzione del gas naturale della Regione, lo sviluppo delle risorse geotermiche, e a favorire un miglior utilizzo di tali risorse energetiche locali.
Art. 2
Costituzione Sardegna Energia Pulita Spa1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito disegno di legge contenente i provvedimenti necessari alla costituzione ed all'avvio operativo delle attività della società e indica la quota del capitale sociale che intende conferire, la sua copertura finanziaria nel bilancio regionale e la titolarità dello stesso.
2. L'Amministrazione regionale conferirà alla società, in via esclusiva, gli opportuni titoli (permessi, concessioni).
3. La società è pienamente responsabile dello svolgimento delle attività connesse con l'esercizio di tali diritti.
Art. 3
Attività sociale1. Per l'esercizio delle attività la società può stipulare accordi o partnership con soggetti privati che dispongano delle risorse finanziarie, tecniche e manageriali adeguate.
2. Nel caso in cui vi siano soggetti privati che dispongono di titoli amministrativi vigenti (permessi o concessioni), la società può stipulare accordi con gli stessi, garantendo la continuità delle attività e il rischio assunto dall'investitore nella fase di ricerca e sviluppo.
3. Gli accordi garantiscono in ogni caso il mantenimento in capo alla società pubblica della proprietà della risorsa e la responsabilità della gestione della relativa attività.
4. Il soggetto privato svolge l'attività in conformità dei termini e delle condizioni convenuti, e ha diritto, nel caso di avvio della produzione, a quote della stessa, da definire in base ad appositi accordi, destinate a rimborsarlo dei costi di ricerca e sviluppo e a garantirgli una redditività del proprio investimento. La quota riconosciuta a titolo di profitto è finalizzata remunerare anche il rischio assunto dall'investitore.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).