CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 96
presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COCCO Pietro - COZZOLINO - COMANDINI - DERIU - MANCA Gavino - MELONI - PISCEDDA - TENDASl'8 agosto 2014
Disciplina della normativa regionale in materia di riforme e semplificazione
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il progetto di legge si prefigge di fornire alla Regione uno strumento di legislazione in linea con l'esigenza di dotare gli organi esecutivo e parlamentare di una maggiore capacità di incidere sui fenomeni che regolano l'economia e la società moderna, in tempi certi e rapidi, attraverso un processo di riforma e semplificazione normativa che adegui la Sardegna ai sistemi ordinamentali più evoluti.
Il perdurare dello stato di crisi richiede l'adozione di misure normative straordinarie per affrontare con successo le difficoltà economiche e rafforzare il sistema sociale verso una società più giusta ed equa in difesa dei diritti dei cittadini.
Si va affermando in questi anni una legislatura, cosiddetta di crisi, con provvedimenti tesi a tamponare le drammatiche emergenze sociali ed economiche, ma molti di questi provvedimenti sono inficiati da lungaggini parlamentari e da un eccessivo e talvolta disinvolto ricorso all'uso strumentale di emendamenti frutto di visioni personalistiche o non inerenti la ratio della legge. Il risultato è che molte proposte di riforma vengono snaturate nei loro intenti riformistici ed i tempi delle riforme stesse non coincidono con quelli richiesti dalle dinamiche sociali ed economiche.
Il principio che si vuole introdurre tende a dare certezza sui tempi degli interventi normativi destinati a riformare materie e settori omogenei e soprattutto a far sì che, dopo ampio e approfondito confronto e dibattito, siano stabiliti con legge i principi ispiratori dall'organo legislativo. Successivamente, nel tempo prescritto dalla legge, sia adottato un apposito disegno di legge dall'organo esecutivo in modo da rendere omogenea tutta la materia fondendola in un testo unico che, previo parere della Commissione competente, sarà sottoposto all'esame definitivo dell'Aula, la quale si esprimerà con unico voto.
Nello specifico:
- la semplificazione normativa con l'adozione di testi unici per materie omogenee che rende le leggi facilmente comprensibili e maggiormente applicabili, risponde ad una precisa esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa verso una maggiore cognizione da parte dei soggetti interessati dei fenomeni e delle ricadute legate all'applicazione delle leggi;
- il testo si prefigge anche di intervenire sulle politiche legate ai rapporti di leale e reciproca collaborazione che devono regolare l'attività degli organi esecutivo e legislativo, applicando il principio dei pesi e dei contrappesi al fine di riequilibrare l'accentramento dei poteri e la preponderanza dell'iniziativa di legge da parte degli esecutivi a sfavore dell'attività consiliare;
- in questa direzione, il concetto di delega, legato ai processi di riforma strutturale di settori e materie di interesse collettivo vasto, deve vedere favorita la più ampia forma partecipativa, e questa non può che avvenire nella sede naturale del parlamento regionale;
- in sé questo principio normativo implica una condivisione, la più ampia possibile, frutto di un opportuno coinvolgimento delle parti nella sede assembleare che si sviluppi previo un ampio e articolato confronto sui processi riformatori, con l'individuazione e la definizione delle linee generali di indirizzo e la certezza dei tempi per l'approvazione del testo che sarà chiamato ad adottare l'organo esecutivo in ossequio a questi principi generali;
- l'azione di riordino e semplificazione normativa, con cadenza annuale, si propone come utile strumento per facilitare l'applicazione puntuale dei testi approvati per mezzo di una costante valutazione degli stessi in ordine al raggiungimento pieno degli obiettivi che la legge si prefigge;
- grazie al riordino verranno ripuliti dai testi gli elementi frutto di errori materiali e di contrasto, fornite interpretazioni autentiche, verranno adeguate le norme alle disposizioni nazionali e comunitarie e alla sentenze della Corte costituzionale, qualora intervenute, verso una riduzione complessiva del corpo delle leggi regionali, ottenendo un sensibile risparmio di risorse finanziarie.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art 1
Principi e finalità1. Il Consiglio regionale definisce le materie e i settori omogenei oggetto di riforma e semplificazione normativa attraverso l'adozione di testi unici.
Art. 2
Procedimento di delega1. Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale, con legge apposita, delega la Giunta regionale a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei.
2. La legge di cui al comma 1 indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.
3. Nel termine assegnato dalla legge di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta il testo unico al Consiglio regionale, che previo parere della Commissione consiliare competente, lo approva con unico voto.
4. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio regionale del testo, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.
5. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque prevedono l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.
Art. 3
Riordino e semplificazione normativa1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, col supporto dei rispettivi uffici preposti, esaminano con periodicità annuale lo stato della legislazione regionale.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Giunta regionale, previo parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, predispone un apposito disegno di legge che assicura:
a) la manutenzione dell'ordinamento regionale per quanto attiene:
1) la correzione di errori materiali, imprecisioni e di eventuali elementi di contrasto;
2) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
3) l'allineamento con le disposizioni nazionali e comunitarie;
4) l'interpretazione autentica di norme regionali;
5) l'adeguamento alle sentenze della Corte costituzionale;
b) la riduzione progressiva del corpo delle leggi regionali attraverso l'abrogazione espressa di norme inutilizzate o prive di efficacia.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).