CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 93
presentata dai Consiglieri regionali
FORMA - COMANDINI - COZZOLINO - LOTTO - MANCA Gavino - MELONI - PISCEDDA - SABATINI - SOLINAS Antonio - TENDAS - COCCO Pietro - PINNA Rossella - COLLU - MORICONIil 6 agosto 2014
Disposizioni in materia di tutela della panificazione e dei pani tipici della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Per la seguente proposta di legge, sentita l'Associazione regionale dei panificatori, si è preso come modello di riferimento la legge regionale n. 10 del 2013 della Lombardia, adattandola alle nostre esigenze regionali.
Essa detta disposizioni al fine di regolare e disciplinare l'attività di produzione e vendita del pane, sostenendo e valorizzando le peculiarità dei pani tradizionali, la tutela del consumatore, l'informazione nutrizionale e la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti.
La modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione, nonché l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, hanno contribuito al miglioramento qualitativo delle tipologie panarie tradizionali. Da qui nasce l'esigenza di regolamentare maggiormente questo settore produttivo. Con tale finalità viene garantita la formazione del responsabile dell'attività, l'istituzione del Registro regionale del pane da forno tipico della tradizione della Sardegna e la valorizzazione delle filiere locali.
La proposta è suddivisa in undici articoli.
L'articolo 1 descrive le finalità. I successivi articoli 2, 3 e 4 individuano il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, le modalità di avvio dell'attività, connotano la figura del responsabile dell'attività e introducono l'obbligo formativo. Gli articoli 5, 6 e 7 specificano le modalità di vendita, l'istituzione del Registro regionale del pane da forno tipico della tradizione della Sardegna e valorizzano le filiere del pane. Gli articoli 8 e 9 definiscono gli organi della vigilanza e il sistema sanzionatorio. Gli articoli 10 e 11 dettano le norme transitorie in fase di prima applicazione della legge e gli aspetti finanziari.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge disciplina l'attività di produzione e vendita del pane sostenendo e valorizzando:
a) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento ed alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;
b) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione, nonché l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi in funzione del miglioramento qualitativo e dell'incremento della sicurezza igienico-sanitaria;
c) le tipologie panarie tradizionali del territorio, anche mediante l'adesione al marchio collettivo di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione o ad accordi intercategoriali di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;
d) le imprese di panificazione ubicate sul territorio della Regione.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge le definizioni di "attività di panificazione" "panificio", "pane fresco" e "pane conservato" sono quelle di cui all'articolo 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Ai fini della presente legge l'impianto di produzione di pane e prodotti assimilati o affini e l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, si considerano con riferimento all'azienda, intesa come complesso unitario funzionalmente collegato di beni, anche di diversa natura.
3. Ai fini della presente legge si considera "pane di produzione locale" il pane preparato prevalentemente con ingredienti la cui provenienza risulta avere la minore distanza di trasporto e che rispettano le caratteristiche della stagionalità.
Art. 3
Esercizio dell'attività di panificazione1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a Dichiarazione autocertificativa unica (DUAAP) di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), da inoltrarsi al comune competente per territorio tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Art. 4
Responsabile dell'attività1. Il responsabile dell'attività produttiva è il titolare, ovvero un proprio collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della DUAAP.
2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
3. Il responsabile dell'attività produttiva è individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.
4. Il responsabile dell'attività produttiva è assoggettato ad un corso di formazione accreditato dalla Giunta regionale, ed erogato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, anche attraverso l'ausilio del sistema di formazione professionale. I contenuti e la durata del corso sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale che tiene conto dell'esigenza di effettuare almeno il 60 per cento di tirocinio in azienda.
5. Non è assoggettato al corso di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;
c) essere in possesso di diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema di istruzione professionale, unitamente ad un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età.6. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.
Art. 5
Modalità di vendita1. Il pane fresco è venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.
2. Il pane conservato è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.
3. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 2 sono esposti in scomparti appositamente riservati e sono chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della normativa nazionale vigente.
4. È obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.
5. È vietato utilizzare la denominazione di "pane fresco" o di "pane conservato", anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli indicati all'articolo 2, comma 1.
6. È fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore.
7. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002, e successive modificazioni.
Art. 6
Registro regionale del pane da forno tipico della tradizione della Sardegna1. È istituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il Registro regionale del pane da forno tipico della tradizione della Sardegna.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei produttori e panificatori, disciplina le modalità di tenuta del registro regionale individuando le specialità di pane da forno tipiche della tradizione da inserirvi.
Art. 7
Valorizzazione della filiera sarda1. La Regione, riconoscendo l'importanza di sostenere e rilanciare l'economia del settore e di migliorare l'offerta al consumatore, valorizza la filiera del pane e dei prodotti da forno tipici della tradizione della Sardegna attraverso accordi o programmi di filiera attuati dai soggetti interessati.
2. Gli accordi e i programmi di filiera prevedono la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali agricoltori, produttori, panificatori, rivenditori e consumatori finali.
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni di produttori e panificatori, definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera, con particolare riguardo ai principi di trasparenza, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale.
Art. 8
Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali (ASL) e dai comuni cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9.
Art. 9
Sanzioni1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da euro 1.000 a 4.000 ove il responsabile dell'attività produttiva non ottemperi all'obbligo formativo di cui all'articolo 4, comma 4, o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5;
b) euro da 1.000 a 4.000 per il mancato rispetto di ogni singolo obbligo di cui all'articolo 5.2. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati.
3. In caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.
Art. 10
Disposizioni transitorie1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP, entro centottanta giorni dalla stessa data, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell'attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, sono tenuti alla formazione di cui all'articolo 4, comma 4, entro il termine massimo di dodici mesi dall'attivazione dei corsi.
Art. 11
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge, valutati in euro 50.000 annui, si provvede, per il triennio 2014-2016, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse iscritte in conto dell'UPB S02.02.001 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016.
2. Dall'attuazione delle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.