CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 92
presentata dai Consiglieri regionali
CHERCHI Augusto - MANCA Pier Mario - UNALIil 5 agosto 2014
Piano di eradicazione della peste suina africana
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il contrasto alla peste suina africana, nonostante i reiterati programmi di eradicazione, non ha sortito i risultati attesi. La situazione epidemiologica della peste suina africana in Sardegna nel corso del 2013 è stata caratterizzata da una recrudescenza della malattia, in particolare nelle popolazioni suine selvatiche, con un numero di focolai registrati pari a 66, e un numero di focolai nel suino domestico pari a 109. La distribuzione dei focolai nelle popolazioni selvatiche indica una estensione dell'areale endemico che impone una rivisitazione della zona infetta del selvatico, e delle norme di biosicurezza da osservare nelle popolazioni domestiche. Questi elementi oggettivi, accanto a variabili correlate al governo del territorio (presenza di allevamenti bradi illegali), sono alla base della modulazione delle azioni di intervento incardinate su alcuni elementi-guida.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge si prefigge di modificare radicalmente le strategie che da sempre hanno caratterizzato i programmi di risanamento che si sono susseguiti in Sardegna, ma che, certamente, non hanno contribuito a limitare i danni che l'infezione di Peste suina africana (PSA) arreca al comparto suinicolo isolano.
2. Obiettivo della presente legge è eradicare la PSA dalla Sardegna nel prossimo triennio.
Art. 2
Gestione del piano di eradicazione della PSA1. La gestione del piano di eradicazione della PSA è in capo alla Presidenza della Regione, con facoltà di delega all'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che ha la responsabilità ordinatoria per istituire il tavolo interassessoriale partecipato dai soggetti istituzionali che attualmente detengono la titolarità delle azioni di contrasto della peste suina africana con il compito di valutare e adottare il piano complessivo di azioni. È attribuito alla Presidenza della Regione il compito di interessare nella gestione della emergenza anche istituzioni esterne alla Regione che concordano le eventuali attività con il tavolo interassessoriale.
2. Al tavolo interassessoriale, coordinato dalla Presidenza della Regione o dall'Assessore delegato, partecipano l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - Servizio prevenzione, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che coordina le misure inerenti la fauna selvatica e le funzioni di polizia forestale e di lotta al pascolo brado, avvalendosi del Servizio tutela della natura e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, responsabile delle misure di incentivazione e promozione dell''allevamento suinicolo, istituite con la legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), e di tutte le misure comunitarie che sono messe in campo a sostegno del benessere animale e di tutela della razza autoctona di suino sardo e l'Istituto zooprofilattico della Sardegna.
3. Il tavolo interassessoriale, qualora lo ritenga indispensabile, può istituire specifici tavoli tematici a cui partecipano una rappresentanza degli operatori primari e secondari (allevatori e trasformatori) e soggetti che detengono adeguate competenze tecniche e amministrative per la progettazione di dettaglio degli interventi previsti. Il compito dei singoli tavoli tematici riguarda:
a) percorribilità del tema proposto;
b) tempi di attuazione;
c) risorse economiche e umane necessarie;
d) impianti normativi da modificare o da introdurre ex novo.
Art. 3
Azioni a favore degli allevatori di suini1. Le azioni a favore degli allevatori di suini costituiscono il fulcro del programma di lotta alla peste suina africana e rappresentano il prerequisito essenziale all'espletamento dell'azione prettamente sanitaria.
2. La Regione attiva un'azione di comunicazione, gestita e coordinata dai veterinari delle ASL con corsi a cadenza semestrale, tali da far prendere coscienza dell'assoluta e inderogabile necessità di impedire il contatto tra i capi allevati e i capi selvatici, e pertanto l'obbligo di mantenere i suini allevati, qualunque sia il loro numero e la finalità dell'allevamento, entro recinti adeguati e con l'osservanza di tutti i necessari requisiti di biosicurezza aziendale.
3. La comunicazione di cui al comma 2 comprende sia gli aspetti specifici della PSA che i problemi che comportamenti non rispettosi di queste indicazioni stanno determinando all'intero sistema regionale.
4. La comunicazione di cui al comma 2 contiene il divieto di pascolo brado e la tenuta di allevamenti in ambienti non recintati e le conseguenti sanzioni e la revoca dell'autorizzazione sanitaria per gli allevamenti non a norma.
Art. 4
Premialità nelle aziende suine1. In sede di approvazione del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sardegna 2014-2020, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, è prevista una strategia sul benessere animale come elemento imprescindibile per favorire standard elevati di biosicurezza e di buona pratica di allevamento.
2. La misura di cui al comma 1 prevede i necessari miglioramenti strutturali (quali l'adeguamento delle recinzioni), con l'obiettivo di incardinare queste attività come premio del raggiunto benessere animale, da legare alla valutazione complessiva dell'azienda e alla formazione obbligatoria alla quale concorre direttamente lo stesso allevatore.
3. Il sistema di premialità interessa tutte le aziende suinicole a norma per anagrafe, biosicurezza, benessere animale, in regola con i controlli previsti nel piano e consistenza superiore ai tre capi riproduttori.
4. La premialità è rivolta agli allevamenti con capacità di tre riproduttori a condizione che siano pienamente rispettati i requisiti enunciati nel comma 3.
5. L'ammontare del premio non può essere inferiore ai 150 euro per ogni riproduttore presente. Ai fini della consistenza sono considerati solo gli animali a partire dal primo parto per le scrofe e i verri da un anno di vita ed oltre.
6. La Regione, per tutelare l'allevamento del suino autoctono crea un sistema di certificazione valido per il sistema "export divet CE 99/2002" e prevede, all'interno della programmazione del PSR Sardegna 2014-2020, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, una misura per la salvaguardia del suino autoctono con l'attivazione di un bando per le razze in via di estinzione.
Art. 5
Lotta al pascolo brado1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge i proprietari di suini non censiti possono regolarizzare l'anagrafica aziendale ed individuale degli animali senza incorrere in alcuna sanzione.
2. A partire dal quarto mese di approvazione della presente legge:
a) è vietata per due anni qualsiasi attività di pascolo brado o di allevamento in ambienti non recintati e/o accessibili al selvatico, sì da consentire ai cinghiali infetti di liberarsi dell'infezione e all'ambiente di risanarsi;
b) è vietato l'allevamento di suini in condizioni di potenziale "contaminazione" e, quindi, in ambienti non recintati e/o accessibili al selvatico;
c) iniziano le azioni di depopolamento; queste azioni sono affidate, inizialmente alle forze di polizia locale, coadiuvate dalle forze dell'ordine locali e dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale.3. Le operazioni di interramento o smaltimento sono affidate a ditte specializzate contattate dalla Regione direttamente.
4. A partire dall'inizio del quarto mese dall'approvazione della presente legge è consentito l'abbattimento del suini trovati vaganti con l'uso del proiettile libero in condizioni di sicurezza per gli operatori e non è necessario provvedere ad alcuna ordinanza sindacale autorizzativa per l'abbattimento ed interramento dei suini rinvenuti bradi. Nell'abbattimento inoltre non è necessario l'intervento del servizio veterinario territorialmente competente.
5. Le azioni di controllo nel territorio dove di norma insistono i suini bradi si protrae per almeno due anni dal termine delle azioni di depopolamento o di contenimento della popolazione suina vagante.
6. Per le azioni di depopolamento, affidate alle forze di polizia locale, e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale è associata una misura di sostegno delle spese corrispondenti alla quantità dei soggetti abbattuti.
7. Se entro sei mesi dall'applicazione della legge non sono state attivate le azioni di depopolamento è compito del tavolo interassessoriale individuare nuovi soggetti e misure per l'abbattimento, interramento o smaltimento dei suini.
Art. 6
Nuova gestione dell'anagrafe suina1. Tutti i riproduttori di specie suina sono identificati individualmente entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
2. I riproduttori delle Province di Carbonia Iglesias, Sanluri, Cagliari, ed Oristano sono identificati con targa auricolare che riporti il codice aziendale di appartenenza e un codice individuale progressivo.
3. I riproduttori delle Province di Olbia, Sassari, Nuoro e Lanusei sono identificati con chip elettronico che riporti il codice aziendale ed un numero progressivo affinché i suini delle zone infette, qualora vengano movimentati, possano essere identificati in maniera univoca.
4. Tutti i suinetti, anche da macello, sono identificati in tutte le province con targa auricolare che riporti il codice aziendale di appartenenza e un codice individuale progressivo entro il ventunesimo giorno di vita.
Art. 7
Utilizzo dei riproduttori in deroga alla normativa Aujezky1. Fino al risanamento della peste suina, negli allevamenti sardi è consentito utilizzare esclusivamente riproduttori in deroga alla normativa attuale sul controllo della malattia di Aujezky, così come previsto per la razza suina autoctona.
2. È competenza delle ASL registrare l'utilizzo in deroga dei riproduttori al fine non consentire che tali riproduttori possano entrare in un circuito di vendita extraregionale.
Art. 8
Gestione dei focolai1. Tutte le ASL, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, identificano le equipe che presiedono agli abbattimenti in sede di focolaio.
2. I membri delle equipe identificate come squadra di abbattimento non partecipano, per almeno quindici giorni successivi alle operazioni di abbattimento, ad attività alcuna nel campo dei suini.
3. Ogni ASL garantisce almeno tre equipe di operatori; le prime due operano, rispettivamente, in zona di protezione e in zona di sorveglianza, mentre alla terza sono assegnati i compiti ordinari di attuazione del piano peste.
4. In zona di protezione e di sorveglianza per tutte le attività cliniche di controllo delle temperature le equipe sono dotate di termometro digitale a distanza ad evitare possibili contagi iatrogeni; è competenza delle ASL formare all'utilizzo della strumentazione tutti gli operatori e dotare gli operatori di tale tecnologia.
5. Per tutte le altre azioni da attuare in zona di sorveglianza e di protezione si applica il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 (Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana).
Art. 9
Attività ordinarie di piano1. Sino a quando le operazioni di depopolamento non siano giunte almeno al 75 per cento del quantum inizialmente stimato in tutta la Sardegna, l'attività ordinaria è così ripartita:
a) in tutte le aziende suinicole è incentivato il controllo delle macellazioni uso famiglia per portare la copertura di questo servizio ad interessare il 90 per cento delle aziende suinicole isolane nell'arco di tre anni; nella pratica della macellazione uso famiglia è derogata la visita pre macellazione fatto salvo il caso in cui l'azienda si trovi in zona di restrizione per la peste suina africana;
b) al momento della macellazione, è cura del veterinario verificare la corretta identificazione anagrafica dei suini posseduti e la corretta registrazione anagrafica degli stessi animali; ogni suino macellato è sottoposto ad accertamenti diagnostici per la peste suina e per la trichina, MVS e malattia di Aujezky;
c) gli accertamenti fatti in occasioni delle macellazioni uso famiglia sono valide ai fini delle attività di piano e della qualificazione sanitaria delle aziende fino a sei riproduttori;
d) nelle aziende con consistenze uguale o superiore a sette riproduttori è attuato il piano di controllo sierologico ed anagrafico con compilazione delle check list anagrafiche e della biosicurezza; il controllo sierologico è eseguito su un gruppo di suini di età superiore ai tre mesi con una numerosità in grado di evidenziare la presenza della malattia con prevalenza al 5 per cento ed il 95 per cento di confidenza; in concomitanza con gli accertamenti per peste suina africana sono eseguiti gli esami di laboratorio per la Malattia vescicolare del suino, la Peste suina classica e la Malattia di Aujeszky.2. Le aziende suinicole sono qualificate sulla base dei referti delle macellazioni uso famiglia per le aziende con consistenza fino a quattro riproduttori sulla base degli esiti degli esami di laboratorio a seguito del controllo sierologico nel caso di aziende aventi almeno cinque riproduttori.
3. Qualora l'azione di depopolamento ha raggiunto almeno il 75 per cento del quantum inizialmente stimato, in tutti gli allevamenti che si sono adeguati alla presente legge è attuato un piano di controllo sierologico ed anagrafico con compilazione delle check list anagrafiche e della biosicurezza; il controllo sierologico è eseguito su un gruppo di suini di età superiore ai tre mesi con una numerosità in grado di evidenziare la presenza della malattia con prevalenza al 5 per cento ed il 95 per cento di confidenza. In concomitanza con gli accertamenti per peste suina africana sono eseguiti gli esami di laboratorio per la Malattia vescicolare del suino, la Peste suina classica e la Malattia di Aujeszky.
Art. 10
Azioni a favore di tutta la filiera1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tramite l'agenzia regionale LAORE, organizza campagne di sensibilizzazione in favore dei consumatori finali e intermedi (quali ristoranti, agriturismi) al fine di far prendere coscienza del livello di pericolosità sociale del consumo di carni suine di provenienza non regolare e non certificata dal punto di vista sanitario.
2. Oltre alle sanzioni sono previste azioni di controllo sistematico verso gli acquirenti di carne suina (quali ristoratori, agriturismo) al fine di rendere difficile, se non impossibile, l'utilizzo di produzioni provenienti da allevamenti di suini irregolari.
3. La regione promuove adeguate forme di integrazioni orizzontali e verticali sia per gli allevamenti intensivi che per i piccoli allevatori orientati alle produzioni tradizionali da suini di razza sarda con particolare riguardo alla valorizzazione delle produzioni tipiche.
4. La Regione adotta il programma di controllo temporaneo delle importazioni di suini (vivi e carcasse) a salvaguardia dei partner commerciali.
Art. 11
Eradicazione della peste nelle popolazioni suine selvatiche e disciplina della caccia1. La ridefinizione dell'areale infetto del selvatico in Sardegna comporta la necessità di inserire nel calendario venatorio le regole cui si attengono le compagnie di caccia.
2. In tutto il territorio regionale sono realizzati locali per lo stoccaggio delle carcasse dei cinghiali cacciati in attesa degli esiti di laboratorio (per trichinella e peste suina), e per l'adeguato smaltimento dei visceri.
3. Dalla campagna venatoria successiva all'entrata in vigore della presente legge le compagnie che operano nelle zone infette da suino selvatico o domestico sono autorizzate solo previa verifica dei locali per lo stoccaggio delle carcasse.
4. Nei macroareali non infetti, contestualmente all'attività di controllo per la ricerca della trichinella, sono sottoposti al prelievo di un campione di sangue e di diaframma almeno 59 suini selvatici abbattuti, che sono sottoposti ad esame sierologico per la PSA.
5. Nei macroareali che insistono su territori soggetti a misure di restrizione per la presenza di casi nei suini domestici e nelle zone infette del selvatico è regolamentata l'attività venatoria. In questi sono prelevati, ai fini del campionamento destinato agli esami di laboratorio per valutare l'andamento epidemiologico della infezione, tutti i cinghiali cacciati.
6. Nei macroareali che insistono su territori soggetti a misure di restrizione per la presenza di casi nei suini domestici e nelle zone infette del selvatico la caccia è consentita ai soli residenti a condizione che, qualora allevino maiali domestici, dimostrino di saper rispettare le più elementari norme di profilassi. Nei macroareali che insistono su territori soggetti a misure di restrizione per la presenza di casi nei suini domestici e nelle zone infette del selvatico la caccia è consentita in deroga a quanto sopra stabilito anche ai non residenti a condizione che non allevino maiali nelle zone di residenza.
7. In tutta la Sardegna è vietata la caccia al cinghiale al di fuori delle compagnie di caccia grossa ed ai singoli cacciatori con mute di cani al seguito; tutti i cacciatori trovati a cacciare al di fuori di una regolare compagnia di caccia grossa sono severamente puniti.
8. Nelle zone infette è bloccata la caccia alla selvaggina stanziale e i permessi di caccia oltre il normale calendario venatorio per consentire il depopolamento dei cinghiali.
Art. 12
Adeguamento delle norme1. Il calendario venatorio è stilato tenendo conto di quanto stabilito dalla presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge è cura della Presidenza della Regione emanare apposito decreto attuativo.
Art. 13
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati complessivamente in euro 150.000 per il 2014, in euro 250.000 per il 2015 e in euro 300.000 per il 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui alle leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29 (Provvedimenti di lotta contro l'echinococcosi, la distomatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia), e 8 gennaio 1969, n. 1 (Profilassi e lotta obbligatoria contro le malattie del bestiame in Sardegna), iscritte in conto dell'UPB S05.02.003 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016.
2. Dall'attuazione delle altre disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.