CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 90

presentata dai Consiglieri regionali
TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra

il 5 agosto 2014

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 (Istituzione del parco naturale regionale "Porto conte")

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge istitutiva del Parco di Porto Conte, risalente al 1999, ha necessità di alcune modifiche al fine di renderne la gestione ed il funzionamento più rispondente ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza cui deve essere improntata l'azione amministrativa, anche nello spirito della riduzione dei costi verso cui la temperie economica costringe ad improntare la cura della cosa pubblica. Il Paese sta vivendo un momento di straordinaria crisi economica ed occupazionale, ed è giusto che assieme ai sacrifici delle famiglie e dei cittadini anche la politica faccia la sua parte. Peraltro, occorre armonizzare la legge alle novità normative statali che, in funzione del raggiungimento di obbiettivi anticorruzione, stabiliscono significative incompatibilità ed ineleggibilità. Al fine di raggiungere i risultati in argomento la proposta di novella legislativa regionale si propone di:
1) ridurre il numero dei componenti l'assemblea da 25 a 9, pur nel rispetto della doverosa rappresentanza della minoranza consiliare;
2) eliminare l'organo consiglio direttivo, con trasferimento delle sue competenze in capo al presidente del parco;
3) prevedere che la carica di presidente del parco possa essere rivestita solo da soggetti esterni al consiglio comunale e con appropriate competenze;
4) ridurre la composizione del collegio dei revisori dei conti ad un revisore unico;
5) ridurre i compensi del presidente e dei membri dell'assemblea, prevedendo tetti massimi rispettivamente pari alla metà dell'indennità del Sindaco di Alghero per il primo e alla metà del gettone dei consiglieri comunali del medesimo comune per i secondi.
6) prevedere, al pari di quanto previsto per gli altri parchi regionali, uno stanziamento annuale adeguato alle esigenze di tutela, valorizzazione e promozione del parco, che solo con un supporto finanziario certo potrà svolgere le sue funzioni di volano del territorio.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 1999 (Organi di gestione)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 4 (Istituzione del Parco naturale regionale "Porto Conte"), è sostituito come segue:
"2. Sono organi dell'ente di gestione:
a) l'assemblea;
b) il presidente;
c) il direttore;
d) il revisore unico dei conti.".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1999 (Statuto del parco)

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1999 sono così sostituiti:
"2. In conformità alla presente legge lo statuto disciplina le nomine, le designazioni, le attribuzioni di poteri, il funzionamento dell'ente e il compenso degli organi di gestione, sulla base del principio che il limite massimo del compenso del presidente e dei membri dell'assemblea è rispettivamente pari a quello di un assessore del Comune di Alghero e al 50 per cento del gettone dei consiglieri comunali del medesimo comune, nonché l'organizzazione dei servizi del parco.".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 1999 (Assemblea del parco)

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 1999 è così sostituito:
"Art. 5 (Assemblea del parco)
1. L'assemblea è costituita da nove consiglieri comunali in carica del Comune di Alghero.
2. I nove membri sono eletti dal Consiglio comunale di Alghero con voto limitato, in modo da garantire la rappresentanza della minoranza consiliare in misura non inferiore ad un terzo.
3. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'assemblea non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto dell'ente di gestione.
4. In particolare, l'assemblea:
a) predispone il piano del parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;
b) approva il regolamento del parco;
c) approva il programma pluriennale di gestione;
d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
f) approva i regolamenti di funzionamento degli organi del parco;
g) approva i criteri generali per l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi;
h) elegge il presidente del parco;
i) nomina il direttore del parco;
j) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalla presente legge e dallo statuto.
5. L'assemblea è presieduta dal presidente del parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.".

 

Art. 4
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 1999 (Presidente del parco)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 1999 è così sostituito:
"Art. 6 (Presidente del parco)
1. I consiglieri e gli assessori comunali sono ineleggibili alla carica di presidente del parco.
2. I candidati alla carica di presidente del parco possiedono sufficiente esperienza, comprovata da adeguato curriculum, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale, con particolare riferimento a realtà omogenee rispetto a quelle del Parco di Porto Conte.
3. Il presidente del parco ha la legale rappresentanza dell'ente di gestione e ne coordina l'attività. Esercita le funzioni che gli siano delegate dall'assemblea e quelle non espressamente attribuite ad altri organi dalla legge o dallo statuto. Propone all'assemblea l'adozione delle deliberazioni, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza dell'assemblea, sottoponendoli alla sua ratifica nella seduta immediatamente successiva alla loro adozione. Esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del parco, delibera la costituzione in giudizio dell'ente e la stipula di contratti e convenzioni.".

 

Art. 5
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 4 del 1999 (Misure provvisorie
di salvaguardia)

1. L'articolo 29 della legge regionale n. 4 del 1999 è sostituito come segue:
"Art. 29 (Disposizioni provvisorie di salvaguardia, di coordinamento e finali)
1. Fino all'entrata in vigore del piano del parco trovano applicazione, oltre alle norme di cui agli articoli 26 e 27, le disposizioni contenute nel vigente Piano paesaggistico regionale.
2. Il consiglio direttivo in carica decade alla data di entrata in vigore della presente legge. I consiglieri e gli assessori comunali che abbiano assunto la carica di presidente del parco precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono incompatibili, e ad essi si applica la vigente normativa statale in materia.".

 

Art. 6
Norma transitoria

1. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge di modifica, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente invia al Comune di Alghero il nuovo schema di statuto approvato dalla Giunta regionale.

2. Qualora lo statuto non venga deliberato dal Consiglio comunale di Alghero entro sei mesi dall'invio dello schema, la Regione esercita i poteri sostitutivi.

 

Art. 7
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 4 del 1999 (Norma finanziaria)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 4 del 1999 è sostituito come segue:
"1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, sulla base dei costi di gestione consolidati, in euro 1.200.000 annui e fanno carico all'UPB S04.08.001, cap. SC04.1727, del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e a quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Agli stessi oneri si provvede:
a) quanto ad euro 500.000 annui mediante utilizzo delle disponibilità sussistenti sull'UPB S04.08.001, cap. SC04.1727;
b) quanto ad euro 700.000 annui mediante le seguenti variazioni nel bilancio della Regione 2014-2016:
in diminuzione
STRATEGIA 04
UPB S04.08.002
cap. SC04.1753 - Parchi e riserve
2014 euro 700.000
2015 euro 700.000
2016 euro 700.000
in aumento
STRATEGIA 04
UPB S04.08.001
cap. SC04.1727 - Porto Conte
2014 euro 700.000
2015 euro 700.000
2016 euro 700.000.

 

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).