CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 87

presentata dai Consiglieri regionali
TRUZZU - FENU - FLORIS - TOCCO

il 31 luglio 2014

Modifiche della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sulla disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Le ricerche e prospezioni, eseguite con metodi diretti e indiretti, nonché le autorizzazioni e concessioni di coltivazione dei combustibili solidi, liquidi e gassosi nel territorio della Regione sono in costante aumento. Grazie alle nuove tecnologie, le imprese propongono sempre nuove tecniche di prospezione, si sviluppano con maggiori profitti, ma incrementano il numero dei fattori determinanti il rischio ambientale.

La presente proposta di legge nasce con l'intendimento di aggiornare da un lato i canoni e le royalties dovuti all'Amministrazione regionale dai concessionari, che sono ancora quelli fissati dalla legge 19 dicembre 1959, n. 20, dall'altro di definire più compiutamente gli oneri ambientali a carico dei concessionari, nonché di normare più compiutamente alcune tecniche di coltivazione degli idrocarburi, quali in particolare il "fracking".

L'intendimento della proposta è anche quello modificare il criterio per il calcolo del corrispettivo, nella convinzione che debba essere ragguagliato alla produzione, commisurandolo al potenziale danno ambientale.

L'articolo 1 modifica i criteri per il calcolo del canone di concessione e le modalità di copertura degli oneri ambientali.

L'articolo 2 modifica l'aliquota delle royalties per la Regione.

L'articolo 3 corregge un'incongruenza della legge regionale n. 20 del 1959, sopprimendo l'articolo 18.

L'articolo 4 disciplina le modalità di tutela ambientale, richiedendo l'obbligatorietà della procedura di VIA per tutte le tecniche di coltivazione degli idrocarburi, nonché la necessità che le richieste di prospezione diretta e indiretta siano accompagnate da apposita relazione geologica.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 1959 sugli obblighi del concessionario

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20 (Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi), è così sostituito:
"1. Le compagnie concessionarie versano all'Amministrazione regionale:
a) un canone annuo anticipato proporzionale all'estensione del titolo minerario nella misura seguente per ogni chilometro quadro di superficie dell'area in concessione:
(euro/Ha)

Permesso di prospezione

3,50

Permesso di ricerca

6,50

Permesso di ricerca in prima proroga

13,80

Permesso di ricerca in seconda proroga

27,50

Concessione di coltivazione

55,00

Concessione di coltivazione in proroga

85,00

Concessione di stoccaggio su concessione di coltivazione

13,50

Concessione di stoccaggio senza concessione di coltivazione

55,00

b) royalties proporzionali alla quantità del prodotto estratto nella misura stabilita dall'articolo 17 calcolata sulla produzione mensile del singolo pozzo, riferito alla media dell'anno solare;
c) una polizza fideiussoria attualizzata a copertura del danno ambientale; la stima quantitativa viene eseguita dagli uffici competenti al rilascio del titolo autorizzativo e/o concessorio.".

 

Art. 2
Modifica dell'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 1959 (Determinazione delle royalties)

1. L'articolo 17 della le legge regionale n. 20 del 1959, è così sostituito:
"Art. 17 (Determinazione delle royalties)
1. Le royalties previste dall'articolo 16 sono fissate nella seguente tabella per prodotto estratto/pozzo:

produzioni di olio e gas in terraferma

12%

coltivazioni a mare di gas

10%

coltivazioni a mare di olio

8%

2. Le aliquote sono maggiorate del 30 per cento per le produzioni pozzo/mese eccedenti le 2.000 tonnellate.".

 

Art. 3
Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 1959 (Contributi regionali)

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 1959 è soppresso.

 

Art. 4
Tutela ambientale

1. Il disposto della deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2012, n. 34/33 ''Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib. G.R. n. 24/23 del 23.4.2008" e in particolare l'allegato A1 "Categorie di opere da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale" al punto 19 "Attività di coltivazione, ricerca e prospezione con metodi diretti e indiretti sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. (Combustibili solido-liquido-gassosi)" viene esteso anche alle ricerche in mare. La procedura di VIA si attua anche per le attività di estrazione degli idrocarburi mediante la tecnica del fracking.

2. Le attività di ricerca e prospezione nel territorio della Sardegna, comprese quelle in mare, ivi comprese quelle geotermiche e quelle eseguite con la tecnica del fracking, sono corredate da apposita relazione geologica e pertanto corredate da valutazioni inerenti un espresso giudizio di fattibilità tecnico-geologica, morfologica e idrogeologica, con particolare riguardo alle acque superficiali e sotterranee, nonché di una valutazione sulla pericolosità geologica.

 

Art. 5
Ambito di applicazione

1. Le disposizione della presente legge si applicano alle concessioni, ai permessi di ricerca e ai provvedimenti di proroga adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge.