CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 85

presentata dai Consiglieri regionali
OPPI - RUBIU - PINNA Giuseppino - TATTI

il 30 luglio 2014

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge interviene, modificandola, sulla legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).

Le modifiche sono volte a proseguire nell'operazione di razionalizzazione del sistema e contenimento dei costi e, nel contempo, ad assicurare un miglioramento delle prestazioni.

Invero, il Sistema sanitario regionale, attualmente disciplinato dalla legge regionale n. 10 del 2006, oltre a essere di difficile gestione, presenta innumerevoli criticità: l'aumento della spesa sanitaria e la crescita del disavanzo, l'elevato ricorso all'ospedalizzazione, l'allungamento delle liste d'attesa e l'elevato tasso di mobilità passiva extraregionale.

Per modificare questo stato di cose, si ritiene necessario un processo di riforma del sistema avente ad oggetto la modifica degli aspetti di carattere istituzionale e organizzativo già prospettati con la legge n. 3 del 2009.

La presente proposta prevede una riorganizzazione incentrata su:
- istituzione, in luogo delle esistenti ASL, di ASP intese come strumento di gestione territoriale;
- riorganizzazione del sistema sanitario prevedendo che lo stesso sia costituito da 3 ASP, dalle due Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, dall'Azienda Brotzu comprendente anche l'Ospedale Microcitemico (oltre all'Ospedale San Michele);
- istituzione del consorzio denominato Macroarea Sardegna per l'esercizio e la gestione in forma integrata e unitaria di specifiche attività.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2006 (Funzionamento del servizio sanitario regionale)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), è sostituito dal seguente:
"3. La Regione assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza, garantiti sull'intero territorio regionale e finanziati con risorse pubbliche ai sensi dell'articolo 26, attraverso:
a) le Aziende sanitarie provinciali (ASP);
b) le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419);
c) l'Azienda ospedaliera (AO) di rilievo nazionale e regionale prevista nel novellato articolo 2;
d) altri soggetti pubblici e privati accreditati con i quali la Regione e le ASP abbiano stipulato accordi contrattuali.".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2006 (Aziende sanitarie)

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Aziende sanitarie provinciali e aziende ospedaliere)
1. Il Servizio sanitario regionale (SSR) è costituito da tre aziende sanitarie provinciali, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione, salvo quanto previsto dai successivi articoli.
2. Le aziende sanitarie provinciali sono le seguenti:
a) ASP n. 1 coincidente con l'ambito territoriale delle Province di Sassari e Olbia-Tempio;
b) ASP n. 2 coincidente con l'ambito territoriale delle Province di Oristano, Nuoro e Ogliastra;
c) ASP n. 3 coincidente con l'ambito territoriale delle Province di Cagliari, Medio Canpidano e Carbonia-Iglesias;
3. II SSR è inoltre costituito dalle seguenti aziende ospedaliere:
a) Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, comprendente l'Ospedale San Michele, l'Ospedale Businco e l'Ospedale Microcirtemico;
b) le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari.
4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono costituite, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende di cui ai commi 2 e 3. Con lo stesso decreto è disciplinata la successione delle nuove aziende di cui ai commi da 1 a 3 nei rapporti intercorrenti con le aziende soppresse.".

 

Art. 3
Istituzione del consorzio di area vasta Macroarea Sardegna

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2006, è inserito il seguente:
"Art. 2 bis (Istituzione del consorzio di area vasta Macroarea Sardegna)
1. Per migliorare il livello di funzionamento del sistema sanitario regionale è istituito, tra le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e, previa intesa con i rispettivi rettori, le aziende ospedaliero-universitarie, il consorzio di area vasta denominato Macroarea Sardegna.
2. Il consorzio di area vasta è costituito per l'esercizio e la gestione in forma integrata e unitaria di specifiche attività tecniche, amministrative e di supporto alle aziende sanitarie operanti nel territorio della Regione. In particolare il consorzio svolge le seguenti funzioni:
a) gestione del patrimonio delle aziende ricadenti nell'area vasta;
b) reclutamento del personale delle aziende rientranti nell'area vasta, a eccezione delle procedure riguardanti figure apicali e di quelle delegate dal consorzio alle singole aziende o a gruppi di aziende, nonché formazione e gestione delle competenze economiche, della situazione contributiva e previdenziale e dei procedimenti disciplinari del personale delle aziende rientranti nell'area vasta;
c) gestione e organizzazione delle reti informatiche e della relativa tecnologia, compresi i sistemi di prenotazione centralizzata delle prestazioni sanitarie;
d) organizzazione e gestione dei magazzini economali e farmaceutici, anche centralizzati per aree geografiche, e della pertinente logistica, la quale deve essere organizzata in modo da garantire una sufficiente vicinanza alle strutture da servire;
e) centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto che le procedure di acquisto di beni e servizi possono essere delegate alle singole aziende quando riguardino approvvigionamento di beni di prevalente produzione locale.
3. Sono organi del consorzio il consiglio di amministrazione e il direttore amministrativo.
4. Il consiglio di amministrazione del consorzio è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie, ospedaliere e ospedaliero-universitarie, o dai loro delegati.
5. Il consiglio di amministrazione, che opera quale collegio imperfetto e ha facoltà di delega ai dirigenti delle singole aziende, svolge i seguenti compiti:
a) adotta uno o più regolamenti di funzionamento del consorzio, dei suoi organi e dei suoi uffici;
b) approva, sulla base della programmazione regionale e delle singole aziende, il piano annuale di attività;
c) svolge funzioni di direzione, indirizzo e verifica dell'attività del consorzio;
d) nomina, nel corso della prima riunione, il direttore amministrativo del consorzio.
6. Il direttore amministrativo del consorzio ha competenze, requisiti e trattamento economico parificati a quelli del direttore amministrativo dell'azienda più grande del consorzio e, nel rispetto delle procedure previste per le nomine nelle aziende sanitarie, nomina i responsabili delle aree funzionali in cui il consiglio di amministrazione ritiene di organizzare la Macroarea.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i tempi e i modi in cui le funzioni previste dal comma 2 sono trasferite dalle aziende alla Macroarea Sardegna.
8. La deliberazione di cui al comma 7, che contiene le modalità per la costituzione dei servizi del consorzio, la loro localizzazione e i criteri per il trasferimento del personale amministrativo dalle aziende, individua come obiettivo prioritario la centralizzazione dei servizi di bilancio e gestione delle risorse finanziarie al fine di arrivare entro un anno al pagamento centralizzato di tutte le fatture.
9. In ogni caso il trasferimento alla Macroarea delle funzioni concernenti gli acquisti e il personale è completato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Nelle more dell'entrata in funzione della Macroarea, le ASL e le AO non assumono personale amministrativo, salvo che si verifichino gravi e motivate carenze in organico.".

 

Art. 4
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006 (Servizi sanitari e socio-sanitari nel territorio)

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Organizzazione delle ASP e dei distretti)
1. Le ASP e, per quanto di competenza le AO, assicurano i livelli essenziali di assistenza nel territorio istituendo e organizzando i distretti e i dipartimenti i quali operano in maniera integrata tra loro e con il sistema integrato dei servizi alla persona.
2. L'organizzazione dipartimentale è regolata dall'atto aziendale; sono in ogni caso istituiti in ogni azienda sanitaria i seguenti dipartimenti territoriali:
a) dipartimento di prevenzione, articolato ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni;
b) dipartimento della salute mentale.
3. Le ASP sono articolate in distretti sanitari secondo quanto previsto nell'atto aziendale.
4. I distretti socio-sanitari costituiscono l'articolazione territoriale delle ASP e uno dei luoghi dell'integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale.
5. L'atto aziendale definisce le competenze dei diversi distretti e la istituzione e composizione di eventuali organi di coinvolgimento delle amministrazioni locali.
6. Il direttore di distretto può avvalersi di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali.
7. Il direttore generale della ASP, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, individua i distretti e le eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali.
8. Le ASP possono inoltre istituire, quando ritenuto opportuno o previsto da norme nazionali e/o da direttive regionali, distretti interaziendali a carattere funzionale, con particolare attenzione a quelli relativi alle aree psichiatriche e alle aree materno-infantile. In tal caso stipulano con le altre aziende interessate, incluse le aziende ospedaliere, appositi accordi che disciplinano le modalità di integrazione e funzionamento delle nuove strutture dipartimentali.
9. Il direttore generale della ASP assicura il coordinamento tra le attività dei distretti e il PLUS, avvalendosi anche del direttore dei servizi socio-sanitari.".

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse previste dal Fondo sanitario nazionale e con le risorse integrative regionali per le stesse finalità, iscritte in conto delle UPB S05.01.001 e S05.01.002 del bilancio della Regione per l'anno 2014 e delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.