CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 84

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - COZZOLINO - DERIU - FORMA - MANCA Gavino - PINNA Rossella - PISCEDDA - SABATINI - TENDAS

il 29 luglio 2014

Istituzione del distretto del tonno

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Tutelare la tradizione di un popolo significa, innanzitutto, preservarne la cultura alla quale si deve fare riferimento per contribuire a far crescere la sua economia.

Nel Sulcis Iglesiente la pesca del tonno rosso, con le sue tonnare fisse, rappresenta un'identità storica delle popolazioni del distretto di Portoscuso, Gonnesa e Carloforte.

Questa attività oggi viene minacciata dai provvedimenti fortemente restrittivi dell'Unione europea, la quale è intenzionata a inserire la specie Thunnus thynnus (tonno rosso) nell'allegato I della lista Cites senza alcuna considerazione per il gravissimo danno economico che ne deriverebbe per gli operatori che da anni vivono della sua pesca.

Il provvedimento è volto all'istituzione del distretto che mira proprio alla salvaguardia della memoria storica, quali sono appunto le tonnare fisse, alla tutela biologica e alla gestione della risorsa tonno rosso del Mediterraneo, alla realizzazione di una filiera di qualità, derivante dall'integrazione tra attività ittiche e attività locali, nel pieno rispetto dell'ambiente e della risorsa marina, senza trascurare la necessità di proteggere il tonno rosso seriamente minacciato.

L'obiettivo sarà ottenuto attivando progetti di ricerca mirati alla produzione del tonno rosso, risultato già perseguito, per la prima volta al mondo, nel giugno 2008, nell'Area marina calabrese, dall'Università di Bari, partner del Consorzio Biotecnomares, ovvero del consorzio nazionale italiano delle biotecnologie, delle metodologie dell'acquacoltura e della ricerca ecocompatibile e sostenibile, nato in Sardegna nel 2009, dove si è riusciti a produrre milioni di uova e far nascere in cattività tonni rossi, un successo ripetibile in quanto l'area interessata dal distretto, è ritenuta, da particolari studi ambientali, ideale per la riproduzione, anche in considerazione del fatto che l'ambito di pesca acquacoltura è confinante con un altro sito riproduttivo nelle isole Baleari.

Altri obiettivi che intende perseguire la presente proposta di legge sono la tutela genetica, con conseguente richiesta di marchio IGP Sulcis-Iglesiente e la valorizzazione delle risorse attraverso l'attivazione di percorsi di sostenibilità e di qualità dei metodi di allevamento e di pesca che, oltre a salvaguardare l'economia e la tradizione locale, con l'ausilio della ricerca scientifica, contribuirà a incrementare e migliorare l'attività della pesca e della maricoltura.

Il programma di sviluppo, previsto all'articolo 9 della presente proposta di legge, prevede:
1) la promozione, valorizzazione e gestione sostenibile e biologica della risorsa tonno rosso del Mediterraneo (Thunnus thynnus);
2) la pianificazione e l'integrazione delle attività di pesca e di acquacoltura secondo un'ottica di gestione integrata e sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico;
3) la valorizzazione del prodotto locale insistendo su logiche di filiera che, partendo dalla pesca strettamente intesa, comprenda attività complementari e sinergiche quali l'acquacoltura, la maricoltura, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione in modo da garantirne la rintracciabilità;
4) di promuovere la creazione di valore aggiunto di filiera, tramite l'allargamento della gamma di prodotti, da raggiungersi utilizzando tutto ciò che l'industria di lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici del distretto è in grado di produrre, a uso alimentare e non alimentare (nello specifico, prodotti secondari derivati da scarti di lavorazione);
5) di promuovere azioni di marketing del territorio e delle sue specificità (aspetto turistico-culturale, minerario, archeologico, ecc.), facendo leva sulla sostenibilità e tipicità del prodotto ittico del distretto;
6) di promuovere la diversificazione dell'attività di pesca tradizionale attraverso l'attivazione di iniziative turistiche, culturali e ricettive (pescaturismo, ittiturismo ecc.);
7) di promuovere la collaborazione e l'integrazione con altre imprese del territorio per avviare progetti di sviluppo locale, da definire in rete, in un'ottica della crescita, dell'innovazione e della ricerca;
8) la formazione dei tecnici che si occuperanno della filiera attraverso l'istituzione di master di specializzazione.

Un ruolo fondamentale sarà svolto dalla sinergia che si realizzerà tra pescatori e ricerca scientifica, per rendere compatibili le esigenze economiche con le necessarie azioni di tutela, sinergia finora auspicata, ma mai raggiunta compiutamente e in mancanza della quale si sta producendo una chiusura totale della pesca, senza considerare adeguatamente i bisogni di coloro che da questa risorsa trovano occupazione e sostentamento.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e obiettivi

1. La presente legge, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura) e ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al sostegno del sistema pesca, anche al fine dell'interazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, ed è basata su criteri di sostenibilità e di biologicità.

2. La presente legge:
a) riconosce l'importanza strategica dello sviluppo di una politica di filiera della pesca e acquacoltura sostenibile che promuova e valorizzi le risorse locali integrate del territorio, in grado di innalzare il livello qualitativo esaltandone le caratteristiche e le specificità;
b) definisce le azioni comuni finalizzate a sostenere concretamente lo sviluppo di filiera della pesca del tonno e del tessuto economico, attraverso il coinvolgimento degli operatori di filiera localizzati nella stessa;
c) valorizza le attività del settore secondario e terziario che concorrono a creare valore aggiunto al prodotto proprio del settore primario e, in un ottica più allargata, al lavoro della pesca e dell'acquacoltura, attraverso la diversificazione, l'integrazione e l'ampliamento delle attività legate alla pesca tradizionale in un'ottica di gestione integrata e sostenibile del territorio, sotto il profilo ambientale sociale ed economico.

 

Art. 2
Distretto della pesca del tonno

1. É definito Distretto della pesca del tonno l'area marina omogenea dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. La Regione individua il Distretto della pesca del tonno, che assicura la gestione razionale delle risorse, in attuazione del principio di sostenibilità e di biologicità dell'allevamento e delle produzioni.

3. Le modalità di identificazione, delimitazione e gestione del distretto ittico sono definite ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e in base all'articolo 5 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 (Disposizioni in materia di pesca).

 

Art. 3
Distretto della pesca
e dell'acquacoltura di qualità

1. Si definisce Distretto della pesca e dell'acquacoltura di qualità il sistema produttivo locale di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale) e successive modifiche, caratterizzato da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività ittiche e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

 

Art. 4
Individuazione del Distretto della pesca
e dell'acquacoltura di qualità

1. Ai fini della sua individuazione, il Distretto della pesca e dell'acquacoltura di qualità possiede le seguenti caratteristiche:
a) realizzazione di uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa, biologici o tipici, la cui produzione risulti significativa per l'economia agro-alimentare regionale;
b) presenza di un sistema consolidato di relazioni tra imprese ittiche, servizi alla pesca e acquacoltura;
c) partecipazione degli enti che rappresentano la ricerca scientifica per affiancare le imprese nell'innovazione della filiera, della conservazione, nella rintracciabilità del prodotto e nella redazione del programma di sviluppo;
d) integrazione tra produzioni e fenomeni culturali e turistici del territorio attraverso relazioni con le istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale, con le quali le imprese ittiche e i gruppi di ricerca scientifica stabiliscono rapporti di tipo acquacoltura e convenzionale;
e) valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura attraverso l'adozione di sistemi di qualità e marchi di produzione biologica;
f) sostegno alle attività alternative e all'ampliamento delle azioni di commercializzazione da parte dei produttori;
g) pubblicità delle produzioni locali e dei metodi di pesca;
h) individuazione di nuovi canali commerciali anche in abbinamento con altre tipologie di prodotto locale.

 

Art. 5
Istituzione del distretto del tonno

1. Al fine di favorire la cooperazione tra gli operatori del settore ittico e le pubbliche amministrazioni coinvolte e per diffondere la cultura di filiera, contribuendo, in questo modo, allo sviluppo economico locale è istituito, in base all'articolo 2, il Distretto della pesca del tonno del Sulcis-Iglesiente.

2. Del distretto fanno parte le seguenti amministrazioni comunali: Portoscuso, Gonnesa, Iglesias e Buggerru.

3. La localizzazione del distretto è realizzata su base regionale e comprende le marinerie dislocate lungo la costa del Sulcis-Iglesiente.

4. I soggetti che compongono il distretto sono le imprese del settore primario della pesca del tonno, del secondario (trasformazione) e del terziario (commercializzazione, servizi, assistenza tecnica, ricerca scientifica), legati al prodotto ittico, oltre ai soggetti istituzionali che concorrono a realizzare il tessuto sociale del distretto, comprese le associazioni di categoria e le amministrazioni comunali di cui al comma 2. I soggetti promotori sono:
a) Tonnare acquacoltura Srl (settore primario);
b) Cooperativa pesca Alt Tur (settore primario);
c) Sarda Affumicati Sri (settore secondario);
d) Società Alpha Centauri Srl (settori secondario);
e) Consorzio Biotecnomares (servizi, assistenza tecnica, ricerca scientifica);
f) società Coral Reef Sas (settore terziario);
g) società Solky affumicati e salati (commercializzazione, terziario);
h) AGCI Pesca (associazione di categoria);
i) AIAB (associazione acquacoltura biologica);
j) Comune di Portoscuso;
k) Comune di Gonnesa;
l) Comune di Iglesias;
m) Comune di Buggerru.

 

Art. 6
Comitato del distretto

1. É istituito, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il Comitato di distretto, che resta in carica tre anni e si compone di 8 membri rappresentanti tutti i soggetti sottoscrittori, come di seguito riportato:
a) n. 2 rappresentanti delle imprese facenti parte del distretto;
b) n. 4 rappresentanti delle istituzioni locali (uno per il comune di Portoscuso, uno per il comune di Gonnesa, uno per il comune di Buggerru);
c) n. 1 rappresentante delle principali associazioni di categoria;
d) n. 1 rappresentante della società Ente ricerca scientifica.

2. Il Comitato di distretto si intende definitivamente formato e operativo nel momento in cui tutti i rappresentanti previsti dalla presente legge siano stati formalmente nominati. La mancata nomina dei propri rappresentanti in seno al Comitato, decorso il termine di trenta giorni, costituisce rinuncia alla designazione.

3. Il comitato di distretto si riunisce la prima volta su convocazione del sindaco del comune di Portoscuso, in qualità di coordinatore provvisorio, che ha compiti di rappresentanza sino alla cessazione delle sue funzioni a seguito della nomina del comitato di distretto che elegge il presidente. Dopo l'elezione il comitato è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e ha facoltà di deliberare a maggioranza assoluta degli intervenuti.

4. Il comitato di distretto elegge il proprio presidente a maggioranza assoluta dei componenti entro la terza riunione e, comunque, entro venti giorni dalla data della prima convocazione. Fino all'elezione del presidente il comitato è convocato dal componente più anziano di età. In mancanza di elezione nel termine previsto è eletto automaticamente il più anziano di età. Il presidente nomina un segretario del comitato di distretto.

 

Art. 7
Funzioni del presidente del comitato di distretto

1. Il presidente del comitato del distretto ha le seguenti funzioni:
a) rappresentanza del distretto;
b) convocazione del comitato di distretto;
c) vigilanza sullo stato di attuazione del programma di sviluppo;
d) relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo.

 

Art. 8
Compiti del comitato di distretto

1. Al comitato di distretto sono assegnati i seguenti compiti:
a) redazione e coordinamento per l'adozione del programma di sviluppo del Distretto del tonno del Sulcis-Iglesiente e promozione della sua attenzione;
b) promozione dell'utilizzo degli strumenti FEP, risorse regionali, nazionali, comunitarie;
c) espressione di proposte e pareri alle istituzioni regionali, nazionali e comunitarie in materia di politica della pesca regionale;
d) organizzazione e realizzazione di procedure di monitoraggio delle diverse fasi di attuazione del programma di sviluppo del distretto;
e) convocazione almeno ogni sei mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, dei rappresentanti delle imprese e delle istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo.

 

Art. 9
Programma di sviluppo

1. Il programma di sviluppo persegue le seguenti finalità:
a) promuovere, valorizzare, tutelare e gestire, in maniera sostenibile e biologica, la risorsa Tonno rosso mediterraneo (Thunnus thynnus);
b) promuovere la pianificazione e l'integrazione delle attività di pesca e acquacoltura secondo un'ottica di gestione integrata del territorio;
c) valorizzare il prodotto della pesca locale insistendo su logiche di filiera che, partendo dalla pesca strettamente intesa, comprendano, altresì, attività complementari e sinergiche quali l'acquacoltura, la maricoltura, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione;
d) promuovere la creazione di valore aggiunto di filiera tramite l'allargamento della gamma di prodotto da raggiungere utilizzando tutto ciò che l'industria di lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici del distretto è in grado di produrre, a uso alimentare e non alimentare (nello specifico: prodotti secondari derivati da scarti di lavorazione);
e) promuovere azioni di marketing del territorio e delle sue specificità (aspetto turistico, culturale, minerario, archeologico, ecc.), facendo leva sulla sostenibilità e tipicità del prodotto ittico del distretto;
f) promuovere la diversificazione dell'attività di pesca tradizionale attraverso l'attivazione di iniziative turistiche, culturali e ricettive (pescaturismo, ittiturismo ecc.);
g) promuovere la collaborazione e l'integrazione con altre imprese del territorio per avviare progetti di sviluppo locale in un'ottica della crescita, dell'innovazione e della ricerca.

 

Art. 10
Progetti di ricerca

1. Al fine di dare un contributo operativo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, il comitato del distretto realizza le seguenti azioni di sviluppo:
a) progetto di ricerca sulla produzione del tonno rosso;
b) progetto di ricerca sull'alimentazione per il finissaggio del tonno rosso;
c) identificazione e rintracciabilità genetica della specie Thunnus thynnus e richiesta del marchio IGP;
d) ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per la conservazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti;
e) mappatura e individuazione dei bisogni delle aziende del distretto e ricerca delle soluzioni più appropriate attraverso la selezione;
f) qualifica di fornitori accreditati con i quali stipulare convenzioni o accordi quadro finalizzati all'abbattimento dei costi;
g) attività di accompagnamento alla certificazione di filiera: ISO 9001/2000-ISO 14000 per le imprese di trasformazione e commercializzazione; EMAS per le imprese di produzione primaria;
h) realizzazione rintracciabilità di filiera interna ed esterna con relativa piattaforma web;
i) valorizzazione della filiera del tonno rosso, attraverso la definizione e l'applicazione di tecniche di acquacoltura biologica e sostenibile e l'adozione del relativo marchio comunitario.

 

Art. 11
Norma finale

1. La Regione riconosce il Distretto della pesca del tonno quale soggetto fondamentale nella predisposizione degli atti di programmazione economica e finanziaria del settore della pesca in Sardegna.

 

Art. 12
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 100.000 annui, si provvede, per il 2014, mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2006, iscritte in conto dell'UPB S06.05.002 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2014; per gli anni seguenti si provvederà ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

 

Art. 13
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).