CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 83

presentata dai Consiglieri regionali
COZZOLINO - MORICONI - COMANDINI - DERIU - FORMA - LOTTO - MANCA Gavino - TENDAS

il 25 luglio 2014

Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e di promozione
dell'educazione alimentare e motoria

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si propone di normare un duplice aspetto. Da un lato definisce le azioni di sostegno alle persone che sono affette da obesità grave secondo i parametri individuati nel capo I, articolo 2, comma 1; dall'altro, nel capo II, articolo 9, istituisce i centri di consulenza per una corretta alimentazione e per l'attività motoria indirizzati a favorire l'adozione di stili di vita improntati al benessere alla salute.

Per quanto attiene l'aspetto delle azioni di sostegno per l'obesità, il capo I prevede che, una volta accertata dalla struttura pubblica specializzata nella diagnosi, la Regione la riconosca come patologia sociale ricadente negli interventi di tutela ex legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, attraverso un principio di equiparazione.

Per questi soggetti sono previste delle misure, dal contenuto impegno finanziario, che sono tese a favorire l'integrazione sociale, lavorativa e ludico-sportiva ed a garantire "il diritto alla mobilità dei soggetti obesi attraverso una puntuale e rigorosa applicazione della legislazione in materia di eliminazione delle barriere architettoniche introducendo modifiche e integrazioni agli standard di progettazione e adeguamento degli uffici aperti al pubblico, dei mezzi di locomozione e dei luoghi deputati al pubblico utilizzo dei cittadini".

La presente proposta di legge, per il perseguimento dei fini di cui sopra, dispone l'istituzione del registro regionale dell'obesità, della rete clinica regionale e della commissione regionale per l'obesità. È previsto anche un momento formativo per il personale del settore sanitario e socio-sanitario per un adeguato approccio metodologico e professionale alle problematiche da parte di chi vive in prima linea il contatto con i soggetti affetti dalla patologia.

Il capo II è orientato specificamente verso una azione di prevenzione e di educazione alla cultura alimentare e motoria non solo per i soggetti che sono a rischio di obesità, ma per tutti i cittadini al fine di praticare stili di vita corretti attraverso sia l'utilizzo delle risorse alimentari della filiera produttiva locale, quindi con il recupero delle sane tradizioni alimentari tramandate come eredità di una cultura plurimillenaria intesa come educazione al benessere alla salute e al miglioramento della qualità della vita nel rapporto col cibo nel pieno rispetto dell'ambiente e delle tradizioni del popolo sardo.

Il capo III contiene disposizioni per il sostegno alle associazioni di volontariato impegnate nel settore, in materia di esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie per i soggetti affetti dalla patologia e indica la spesa per l'attuazione della presente legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Principi generali, definizioni e azioni di sostegno per l'obesità

Art. 1
Principi generali e finalità

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze adotta azioni volte a tutelare le persone affette da obesità grave assicurando loro e alle loro famiglie il sostegno e l'assistenza necessari per favorire i processi educativi, l'integrazione e la partecipazione alla vita sociale, ed ottenere così la piena fruizione dei diritti.

2. La Regione nel riconoscere la rilevanza sociale dell'obesità, promuove l'istituzione di centri di educazione alimentare e motoria che si ispirino ad un corretto modello di alimentazione basato su di uno stile di vita mediterraneo e sul recupero della storia, della tradizione e della cultura alimentare autoctona, derivante dall'utilizzo di prodotti tipici dell'Isola in armonia con le indicazioni che emergono dalla moderna medicina nutrizionistica.

 

Art. 2
Definizione dell'obesità grave

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è considerato obeso grave il soggetto il cui indice di massa corporea (BMI) supera il valore di 40 ovvero il cui indice di massa corporea superi di oltre il 60 per cento il cinquantesimo centile per età e sesso, nel caso di soggetti di età inferiore ai diciotto anni.

2. La diagnosi di obesità grave è effettuata da una struttura pubblica specializzata nella diagnosi e nella cura dell'obesità dell'adulto e dell'età pediatrica.

 

Art. 3
Riconoscimento dell'obesità grave
come handicap

1. La Regione considera l'obesità grave condizione oggettiva di handicap. Essa è equiparata all'handicap in situazione di gravità, così come disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modificazioni.

 

Art. 4
Azioni di sostegno

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze adotta idonee misure volte a favorire:
a) l'integrazione sociale, lavorativa e nelle attività ludico-sportive con specifiche misure di sostegno socio-economico alle famiglie nelle quali sono presenti soggetti affetti da obesità grave;
b) il diritto alla mobilità dei soggetti obesi attraverso una puntuale e rigorosa applicazione della legislazione in materia di eliminazione delle barriere architettoniche introducendo modifiche e integrazioni agli standard di progettazione e adeguamento degli uffici aperti al pubblico, dei mezzi di locomozione e dei luoghi deputati al pubblico utilizzo dei cittadini.

 

Art. 5
Registro regionale dell'obesità

1. L'Agenzia regionale della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri di patologia istituiti dall'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni legislative sulla sanità), in conformità a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo.

2. Il registro contiene i dati anagrafici e sanitari dei soggetti affetti da obesità al fine di adottare idonee misure sanitarie di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'incidenza del fenomeno nell'Isola e per agevolare gli studi e la ricerca scientifica per la cura della malattia.

3. I soggetti pubblici e privati accreditati dal servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affetti da obesità, raccolgono, aggiornano e inviano i dati relativi alla cura del registro regionale secondo le modalità tecniche e i contenuti definiti dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

 

Art. 6
Rete clinica regionale

1. La Regione crea la Rete clinica per la cura e l'assistenza ai soggetti affetti da obesità attraverso l'attivazione di una cartella clinica elettronica disponibile in web e condivisa tra ASL e strutture ospedaliere di riferimento.

2. L'elaborazione della cartella in tutti i suoi aspetti tecnici e sanitari è affidata al registro regionale.

 

Art. 7
Commissione regionale sull'obesità

1. Su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale la Giunta regionale istituisce la Commissione regionale sull'obesità.

2. La commissione è composta da 7 esperti di comprovata e specifica competenza nel settore dell'obesità, di cui: uno nominato dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, due nominati dall'associazione dei medici (uno ospedaliero e uno universitario), uno nominato dalle associazioni di volontariato che si occupano di assistere soggetti affetti da obesità grave e loro familiari, uno esperto in scienze dell'alimentazione, uno in scienze motorie e un rappresentante delle associazioni di categoria dei produttori dell'agro-alimentare sardo.

3. Alla commissione sono assegnati i seguenti compiti:
a) predisporre linee guida per il percorso diagnostico e terapeutico;
b) elaborare programmi per la formazione e aggiornamento dei medici e di informazione per i pazienti;
c) predisporre programmi di campagne di sensibilizzazione e di educazione alimentare e promuovere l'adozione di corretti stili di vita atti a prevenire l'obesità attraverso i centri di educazione alimentare e motoria di cui all'articolo 1, comma 2.

 

Art. 8
Interventi per la formazione del personale

1. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione della formazione del personale del settore sanitario e socio-sanitario, su indicazione delle commissione regionale, organizza corsi per la formazione dei professionisti affinché conseguano l'idoneità come formatori sulle tematiche relative ad interventi di prevenzione e cura dell'obesità su:
a) attivazione di meccanismi di verifica, specie nella scuola, per una corretta informazione sulle metodiche preventive e di cura;
b) promozione di un modello di alimentazione salutare;
c) promozione di una attività fisica utile alla salute cardiovascolare e muscolo-scheletrica, in grado di sostenere un dispendio energetico adeguato al mantenimento di un peso ragionevole;
d) pratiche di mantenimento del peso salutare a lungo termine.

 

Capo II
Prevenzione alimentare e motoria

Art. 9
Istituzione di centri di educazione alimentare e motoria

1. La Giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, istituisce dei centri di educazione alimentare e motoria per la promozione del benessere alla salute.

2. I centri hanno sede presso le ASL territoriali e la loro attività è coordinata e diretta dalla Commissione regionale sull'obesità sulla base di un programma annuale attuativo di informazione ed educazione alimentare e motoria.

3. I centri svolgono un'attività di consulenza informazione per tutti i soggetti che hanno uno stile di vita o comportamenti alimentari che li pongano a rischio per l'obesità e per i cittadini che intendano perseguire un corretto stile di vita improntato alla cura del benessere alla salute.

4. I centri, mediante apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche regionali, possono svolgere nelle scuole di ogni ordine e grado attività di promozione, diffusione ed educazione alimentare, attraverso le produzioni agro-alimentari dell'Isola, e dell'attività motoria.

 

Art. 10
Recupero delle tradizioni alimentari sarde

1. I centri di cui all'articolo 9 improntano la loro attività al raggiungimento di un collaudato modello alimentare da conseguire attraverso lo sviluppo del concetto di educazione alimentare, inteso come educazione al benessere e al miglioramento della qualità della vita nel rapporto col cibo visto anche come rispetto dell'ambiente e delle tradizioni del popolo sardo.

 

Capo III
Sostegno all'associazionismo ed esenzioni

Art. 11
Associazionismo e volontariato

1. La Regione riconosce la positiva azione delle associazioni che si occupano di aiutare di prestare solidarietà e sostegno alle persone affette da obesità e alle loro famiglie e sostiene tutte le attività di progettazione, formazione, informazione e studio della patologia effettuate anche in collaborazione con le scuole e le università negli interessi della collettività sarda.

 

Art. 12
Esenzioni

1. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'articolo 7, emana disposizioni per l'esenzione dalla compartecipazione alle spese sanitarie per farmaci, prestazioni ambulatoriali e diagnostiche e altre prestazioni specialistiche ai soggetti affetti da obesità grave.

 

Art. 13
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000 annui, si provvede attraverso le riserve finanziarie previste dalla legislazione vigente.