CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 81
presentata dai Consiglieri regionali
ZEDDA Alessandra - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - LOCCI - FASOLINO - PERU - RANDAZZO - TEDDE - TUNIS - TOCCOil 23 luglio 2014
Fondo di garanzia per le associazioni sportive dilettantistiche e cessione di crediti
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge istituisce il fondo di garanzia per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e nel contempo estende la cessione di crediti concessi dalle banche, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 18, anche alle associazioni sportive.
Essa comprende la possibilità di ottenere:
a) rifinanziamenti per finanziamenti di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a dodici mesi) non inferiore a trentasei mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, concessi sotto qualsiasi forma a ASD e finalizzati:
1) al consolidamento dell'indebitamento a breve termine, con vincolo della banca al mantenimento di tutte le altre linee in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori dodici mesi o fino alla naturale scadenza, pena la decadenza della garanzia acquisita;
2) alla rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata;
b) nuovi finanziamenti per:
1) operazioni finanziarie di qualsiasi genere della durata massima di diciotto mesi meno un giorno, destinate all'ottenimento di finanza addizionale rispetto a quella già in essere, con vincolo della banca al mantenimento delle linee già in essere per almeno ulteriori dodici mesi o fino alla naturale scadenza;
2) operazioni finanziarie di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a dodici mesi) non inferiore a diciotto mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, concessi sotto qualsiasi forma (anche leasing) a ASD per la copertura di programmi di investimento finalizzati a sostenere i processi di crescita;
c) lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e promuovere accordi con il sistema bancario per la definizione di condizioni finanziarie omogenee e vantaggiose.L'articolo 1 esamina le funzioni delle società sportive e gli obiettivi dalle stesse perseguiti e indica le condizioni che portano a rimuovere gli ostacoli in ordine all'accesso al credito.
Oramai l'attività delle ASD è divenuta imprescindibile per la formazione socio-sportiva dei giovani e non solo, dei diversamente abili, e non può più essere sostenuta dalle sole forme di volontariato.
L'articolo 2 evidenzia le forme di garanzia relative ai finanziamenti destinati alle ASD.
L'articolo 3 contempla i soggetti destinatari che devono possedere un'anzianità sportiva pari ad almeno 30 anni, l'iscrizione all'albo del CONI, l'iscrizione ad almeno una federazione sportiva con regolare attività, un numero minimo di minori, regolarmente tesserati ad una o più federazioni sportive in ciascuna delle ultime tre stagioni agonistiche antecedenti la richiesta.
L'articolo 4 contempla l'ambito e la durata dei finanziamenti.
Gli interventi relativi al fondo di garanzia riguardano per esempio:
a) anticipo contributi sportivi e 5 per mille;
b) consolidamento e ristrutturazione debito per specifici settori:
c) debiti pregressi acqua (Abbanoa);
d) debiti pregressi energia elettrica;
e) debiti pregressi gasolio e carburanti;
f) debiti pregressi per impiantistica sportiva;
g) debiti tributari (Equitalia);
h) debiti pregressi verso federazioni.L'articolo 5 indica la modalità attuativa delle garanzie ed istituisce presso la SFIRS un fondo di garanzia con dotazione minima di euro un milione.
L'articolo 6 definisce gli importi massimi per ASD e la garanzia è stabilita pari all'80 per cento.
L'articolo 7 delega alla Giunta regionale le direttive di attuazione ed erogazione dei relativi finanziamenti e garanzie.
L'articolo 8 definisce la cessione dei crediti attraverso le operazioni pro soluto e pro solvendo a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, sempre con l'utilizzo della garanzia SFIRS di cui al fondo previsto nell'articolo 5.
L'articolo 9 contempla la norma finanziaria e definisce le risorse per gli anni 2014/2015/2016. L'articolo 10 definisce l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e favorisce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie sportive e ricreative nell'ambito della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dell'evoluzione delle relazioni sociali e dell'avanzamento della qualità degli stili di vita.
2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini attraverso un miglioramento delle condizioni che consentono alle associazioni sportive dilettantistiche di realizzare il loro scopo sociale e di rimuovere gli ostacoli in ordine all'accesso al credito e ad altre risorse organizzative in mancanza delle quali risulti limitata la loro operatività.
3. La Regione, sentite le federazioni sportive e gli enti interessati, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale, acconsente alla predisposizione di un sistema di garanzie che renda più sostenibile sotto il profilo finanziario la gestione delle associazioni sportive dilettantistiche.
Art. 2
Garanzie1. La Regione, per i fini di cui all'articolo 1:
a) consente il rilascio di garanzie a prima richiesta su linee di credito concesse da banche per rifinanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, rilasciate sotto qualsiasi forma ad associazioni sportive dilettantistiche e finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine nonché alla rinegoziazione dei finanziamenti in termini di durata e di misura del tasso applicato, con il proposito di poter sostenere piani di ammortamento con rate meno elevate;
b) rilascia garanzie anche per le operazioni di nuova concessione con durata massima di diciotto mesi meno un giorno e per operazioni a medio/lungo termine (senza vincolo specifico di utilizzo);
c) attribuisce, al fine di rafforzare il tessuto associativo esistente e nella prospettiva di ridurre i rischi associati alle operazioni finanziarie, una percentuale di garanzia maggiore a quelle banche che assicurano il mantenimento delle linee in essere il cui impiego è stato oggetto di consolidamento.
Art. 3
Soggetti destinatari1. Sono destinatarie finali dei benefici associati alle garanzie di cui all'articolo 2 le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica, con esclusione delle società professionistiche, che possiedano una anzianità sportiva pari almeno a trenta anni.
2. Non accedono ai benefici previsti dalla presente legge le associazioni sportive che siano riconosciute responsabili di aver indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di controllo anti-doping.
3. Le associazioni sportive indicate nel comma 1, per accedere alle garanzie, devono avere i seguenti requisiti:
a) l'iscrizione all'albo CONI;
b) l'iscrizione almeno a una federazione sportiva con regolare attività;
c) un numero minimo di atleti e atlete minorenni regolarmente tesserati a una o più federazioni sportive in ciascuna delle ultime tre stagioni agonistiche antecedenti la richiesta, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7.
Art. 4
Ambiti di intervento1. Le garanzie previste nell'articolo 2 riguardano:
a) rifinanziamenti per prestiti di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a dodici mesi) non inferiore a trentasei mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, concessi sotto qualsiasi forma a ASD e finalizzati: al consolidamento dell'indebitamento a breve termine, con vincolo della banca al mantenimento di tutte le altre linee in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori dodici mesi o fino alla naturale scadenza, pena la decadenza della garanzia acquisita;
b) la rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata;
c) nuovi finanziamenti per:
1) operazioni finanziarie della durata massima di diciotto mesi meno un giorno, anche destinate all'ottenimento di finanza addizionale rispetto a quella già in essere, con vincolo della banca al mantenimento delle linee già in essere per almeno ulteriori dodici mesi o fino alla naturale scadenza;
2) operazioni finanziarie di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a dodici mesi) non inferiore a diciotto mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, concessi sotto qualsiasi forma (anche leasing) a ASD per la copertura di programmi di investimento finalizzati a sostenere i processi di crescita.
Art. 5
Dotazione finanziaria del fondo di garanzia1. Per l'attuazione delle garanzie è istituito, presso la SFIRS, un fondo di garanzia la cui dotazione finanziaria minima è di euro 1.000.000.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di euro 1.000.000.
3. Le garanzie sono prestate nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie.
Art. 6
Limiti di valore1. Le garanzie rilasciate dal fondo di garanzia, pari all'80 per cento dell'importo garantito, sono soggette a un limite di valore nella misura di un importo massimo pari a euro 100.000 per associazione sportiva dilettantistica.
2. Ogni associazione beneficiaria degli interventi previsti dalla presente legge può riaccedere al fondo previa integrale restituzione del finanziamento precedentemente ottenuto, sempre rispettando il limite dell'importo massimo pari a euro 100.000.
Art. 7
Direttive di attuazione e regolamento attuativo1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di erogazione della misura di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.
Art. 8
Cessione crediti1. La Regione, al fine di favorire lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, promuove accordi con il sistema bancario per la definizione di condizioni finanziarie omogenee e vantaggiose da applicare alle operazioni di cessione pro soluto o pro solvendo dei predetti crediti, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Gli accordi prevedono i limiti massimi delle condizioni economiche applicabili alle operazioni di cessione pro soluto o pro solvendo e di anticipazione, con o senza cessione, dei crediti certificati.
2. Con riferimento alle associazioni di cui al comma 1, la Regione si fa carico dei costi finanziari connessi all'attuazione degli accordi di cui al medesimo comma, ivi compresi gli interessi moratori, eventualmente maturati, in caso di ritardato pagamento imputabile ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno, nei limiti dei mancati trasferimenti regionali a loro favore.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a disciplinare l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei relativi provvedimenti di attuazione e di ogni altra norma nazionale in materia.
5. Al fine di garantire il rispetto del patto di stabilità interno, ciascuna Direzione generale rende indisponibile per altri utilizzi la risorsa dei plafond assegnati, corrispondente all'ammontare dei crediti certificati in applicazione dei commi da 1 a 4.
Art. 9
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge, valutate in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016:
in aumento
UPB S05.04.001
Capitolo NI Fondo Garanzia e cessione di crediti ASD)
2014 euro 1.000.000
2015 euro 1.000.000
2016 euro 1.000.000
in diminuzioneUPB S06.04.001
Finanziamenti agli enti e agenzie regionali - parte corrente
2014 euro 1.000.000
2015 euro 1.000.000
2016 euro 1.000.000
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).