CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 80
presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COZZOLINO - COMANDINI - DERIU - LOTTO - MANCA Gavino - PISCEDDA - TENDASil 22 luglio 2014
Disposizioni in materia di tutela della salute per impianti aeraulici
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La seguente proposta di legge detta disposizioni al fine di regolare una materia delicata per la tutela della salute, in armonia con quanto disposto dalla normativa europea e da quella nazionale per contrastare l'insorgere di focolai di malattie infettive la cui trasmissione è imputabile al cattivo funzionamento degli impianti di condizionamento dell'aria negli ambienti confinati di vita e di lavoro.
Gli effetti perniciosi derivanti dal cattivo funzionamento di detti impianti nella nostra Isola sono andati crescendo nel tempo, proporzionalmente al diffondersi ormai comune dei condizionatori d'aria, con una pervasività che ha assunto connotazioni di rilevanza sociale.
Se solo si pensa ai diversi settori occupazionali dell'alberghiero, della sanità, della pubblica amministrazione ecc., per soffermarci al solo dato degli occupati negli ambienti confinati di lavoro in Sardegna, vediamo che l'industria, escluse le costruzioni, conta 59 mila unità, i servizi (commercio, alberghi) 131 mila, cui si sommano 287 mila unità degli altri servizi.
Dal che è possibile desumere che il dato, sommato a tutti gli utenti che per vari motivi frequentano gli stessi ambienti, per esempio pazienti e visitatori di ospedali, assume proporzioni di sicura rilevanza sociale per vastità e intensità delle possibili ricadute di un fenomeno causa di molteplici disturbi e patologie che, se non viene effettuata un'azione di profilassi, possono assumere una dimensione preoccupante per la salute pubblica e per il sistema sanitario regionale.
Per questo motivo si è ritenuto opportuno intervenire per normare le caratteristiche degli impianti, i controlli e la manutenzione degli stessi in tutti quegli ambienti confinati di vita e di lavoro degni di tutela.
Ai fini di una valutazione delle conseguenze da edificio malato, derivanti dal cattivo funzionamento dei condizionatori d'aria, così come riconosciuti dalla letteratura medica e riassunti nella sigla SBS (Sick Building Syndrome), vi sono:
- emicranie
- irritazione agli occhi
- irritazione delle vie respiratorie
- tosse umida
- secchezza cutanea e pruriti
- vertigini e nausea
- difficoltà di concentrazione
- affaticamento
- sensibilità agli odoriMentre, per quanto riguarda le patologie correlate alla frequentazione dell'edificio malato, riportate nella sigla BRI (building Related Illness), si annoverano:
- legionellosi
- asma bronchiale aspergillosi
- alveolite allergica influenza
- morbillo
- malattie esantematiche
- meningite
- sars
- tbcLa Regione, al fine di attuare una corretta politica di prevenzione per determinate patologie che si riflettono sul sistema sociale con aggravio di costi per la sanità, meglio spendere un euro per prevenire che cento per curare, deve adottare una normativa tesa a disciplinare un'attività di prevenzione, soprattutto per tutti quegli impianti che presentano condotte prive di rivestimenti interni e, quindi, soggetti in maggior misura alla possibile diffusione di malattie infettive potenzialmente pericolose.
La conseguenza di una assenza di normativa al riguardo, oltre a incidere sulla spesa pubblica, mette a rischio il datore di lavoro da cause per ambiente insalubre, contemporaneamente tende a produrre maggiori costi per il datore di lavoro, pubblico o privato, motivo di effetti negativi sul Pil, facendo diminuire la produttività generale e aumentando le spese della sanità.
La presente proposta, che si caratterizza per non comportare oneri finanziari per la sua applicazione, è indirizzata a colmare un vuoto normativo in un settore delicato per la salute pubblica, adeguando la nostra Regione agli standard più evoluti di prevenzione e controllo di tutti gli impianti di condizionamento dell'area che abbiano una portata superiore ai 1.000 metri cubi.
La proposta è suddivisa in due capi e nove articoli.
Il Capo I, sulla prevenzione, nell'articolo 1, descrive le finalità e cita i riferimenti di legge che fanno da contorno alla proposta. I successivi articoli 2, 3 e 4 individuano i requisiti per le apparecchiature, dispongono la frequenza e le modalità e le cadenze attraverso le quali svolgere le verifiche sui nuovi impianti e indicano il personale tecnico qualificato a svolgere tutte le operazioni di controllo e manutenzione.
Il Capo II, sull'organizzazione e metodo, all'articolo 5, istituisce l'Albo regionale la cui finalità è quella di stabilire criteri certi e certificati per il personale addetto all'igiene e quello addetto alla manutenzione degli impianti. Nell'articolo 6 sono individuati i parametri di legge, per accertare la presenza di agenti patogeni e in quale misura, entro i quali viene stabilità l'idoneità o meno di un impianto. Gli articoli 7 e 8 indicano rispettivamente l'autorità sanitaria del territorio quale deputata alla vigilanza e le sanzioni da comminare ai trasgressori. L'articolo 9 contiene i termini per l'adozione del Regolamento e quelli entro i quali i comuni devono aggiornare i propri regolamenti edilizi e di igiene. L'articolo 10 indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente progetto di legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
PrevenzioneArt. 1
Finalità1. La Regione, in armonia con le linee di indirizzo in materia di tutela della salute della normativa europea e nazionale, adotta le seguenti disposizioni in materia di prevenzione contro la diffusione di malattie infettive, trasmesse per mezzo di nebulizzazione indotta da impianti di condizionamento dell'aria, negli ambienti confinati di vita e di lavoro.
2. In osservanza con le disposizioni contenute nell'accordo Stato-Regioni del settembre del 2001, delle direttive europee e del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, in materia di sicurezza e salute, la presente legge detta norme per attuare le azioni di prevenzione su tutti gli impianti aeraulici con condotte prive di rivestimenti interni riferiti ad ambienti con volume superiore ai 1.000 metri cubi.
Art.2
Apparecchiature, progettazione e installazione1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza collettiva tutti i progetti di installazione dei sistemi aeraulici sono attestati da un tecnico qualificato, il quale dichiara la conformità ai requisiti igenico-sanitari stabiliti con apposito regolamento di attuazione, di cui al comma 1 dell'articolo 9, d'ora in avanti definito regolamento.
2. Tutti gli impianti aeraulici, negli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione, rispondono a precisi requisiti per apparecchiature aerodisperdenti di condizionamento stabiliti con regolamento.
Art.3
Verifiche su nuovi impianti1. Al termine dell'installazione, al momento del collaudo dei nuovi impianti, le ASL competenti territorialmente, attraverso i propri tecnici, effettuano un'ispezione allo scopo di accertare che:
a) l'aria immessa nell'ambiente, in particolare quelli confinati, sia priva di contaminazione da agenti patogeni;
b) l'aria immessa nell'ambiente, in particolare quelli confinati, non superi la contaminazione limite della carica micotica e batterica di cui al comma 2 dell'articolo 6;
c) il particolato presente e depositato nei condotti di distribuzione dell'aria, all'atto del collaudo, non sia superiore a 0,1 g/mq;
d) l'accertamento del particolato depositato sia eseguito attraverso prove di laboratorio sulla base dei parametri stabiliti dal regolamento;
e) nella vaschette di raccolta della condensa/umidificazione, all'interno delle unità di trattamento aria, non sia riscontrato alcun ristagno d'acqua; in particolare è accertato che gli scarichi di drenaggio siano liberi e non ostruiti; in caso di eventuali ristagni d'acqua andranno effettuate opportune analisi, volte a verificare le cariche microbiche e batteriologiche.2. Tutti gli impianti aeraulici negli edifici di nuova costruzione, ovvero a seguito di interventi di ristrutturazione devono rispondere a precisi requisiti costruttivi fissati con regolamento.
Art.4
Manutenzione e controlli1. La manutenzione igienica dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione è esercitata da personale addetto all'igiene degli impianti, iscritto in un apposito albo regionale, di cui al successivo articolo 5, aggiornato con frequenza annuale e istituito con regolamento, che accerta il rispetto dei limiti stabiliti nell'articolo 6.
2. Il servizio di pulizia e sanificazione dell'intera condotta avviene obbligatoriamente con cadenza annuale.
3. La salvaguardia delle condizioni igienico sanitarie è garantita attraverso periodiche ispezioni dell'impianto aeraulico e delle apparecchiature aero disperdenti da realizzarsi mediante apparecchiature di videoispezione capaci di ripercorrere la tubazione e di salvare i dati in un supporto informatico che faccia parte integrante del libretto delle manutenzioni di cui al comma 4. Tali filmati testimoniano il pre e il post intervento del servizio di pulizia e sanificazione dell'intera condotta.
4. A ogni sistema di condizionamento corrisponde un libretto di manutenzione igienica, sul modello di quello indicato dal regolamento, sul quale sono annottati i singoli interventi effettuati.
Capo II
Organizzazione e metodoArt. 6
Albo regionale1. La Regione istituisce l'albo regionale dei professionisti del settore igiene, sanificazione e ispezione ai fini della salvaguardia delle condizioni igienico sanitarie dei sistemi di condizionamento dell'aria. A tal fine, in convenzione con le ASL, abilita le aziende a istituire appositi bandi per la formazione e il rilascio dei titoli di abilitazione con spese a carico dei partecipanti.
2. In via di prima applicazione, le aziende che intendono operare nel settore dell'igiene, sanificazione e ispezione ai fini della salvaguardia delle condizioni igienico sanitarie dei sistemi di condizionamento dell'aria forniscono, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale dei professionisti abilitati dalla Regione, il nominativo del personale qualificato e quello del responsabile dell'igiene aeraulica che opera alle loro dipendenze garantendo, sotto propria responsabilità, qualifiche possedute, capacità e competenze tecniche di detti operatori sulla base delle normative vigenti.
3. La Regione rilascia agli iscritti nell'Albo regionale un apposito patentino di abilitazione, attestante la qualifica, il superamento di corsi di formazione ed eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento.
4. Il costo per il rilascio del patentino è a carico degli interessati. Le modalità di tenuta del patentino, il suo aggiornamento e il costo sono definiti con Regolamento.
Art. 6
Limiti di contaminazione nella manutenzione1. Il sistema aeraulico è considerato pulito e quindi idoneo quando tutte le superfici, comprese le condotte dell'aria, presentano una quantità di particolato inferiore a lg/mq.
2. Un impianto è considerato contaminato quando la presenza degli agenti patogeni supera una concentrazione di carica micotica pari a 15.000 CFU/g e batterica pari a 30.000 CFU/g.
Art.7
Vigilanza1. Le funzioni di vigilanza e controllo sullo stato degli impianti aeraulici sono svolte dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, per verificare la puntuale applicazione delle disposizioni sulla base delle risultanze di cui all'articolo 4.
Art. 8
Sanzioni1. Tutti i soggetti che si rendono colpevoli della violazione, accertata dai tecnici delle ASL competenti per territorio, delle disposizioni contenute nelle presente legge e nel regolamento di attuazione sono puniti con l'ammenda da 1.000 euro sino a 15.000.
2. L'autorità competente a ricevere i verbali e comminare le relative sanzioni, secondo le modalità stabilite con regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, è il direttore generale dell'ASL competente per territorio.
Art.9
Norma transitoria1. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana il Regolamento di attuazione della presente legge.
2. I comuni, entro centoventi giorni dall'emanazione del regolamento di attuazione, di cui al comma 1, adeguano di conseguenza i propri regolamenti edilizi e di igiene.
Art.10
Copertura finanziaria1. L'attuazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente.