CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 79

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COMANDINI - MORICONI - TENDAS - COLLU - COZZOLINO - DERIU - FORMA - MANCA Gavino - PINNA Rossella - SABATINI

il 22 luglio 2014

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18,
recante "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo"

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Le norme di seguito illustrate vogliono affrontare e possibilmente risolvere alcune problematiche insorte con l'applicazione delle norme regionali in vigore in materia di agriturismo. Infatti le modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale) introdotte con la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, pur con il lodevole obiettivo di promuovere il consumo di prodotti sardi presso le aziende agrituristiche, hanno fatto riscontrare diverse criticità se non dei veri e propri ostacoli alla operatività delle stesse.

La criticità principale è rappresentata dall'istituzione dell'albo dei fornitori introdotto con la legge regionale n. 1 del 2010. Le difficoltà di predisposizione dello stesso e lo scarso interesse suscitato dall'iniziativa presso i nostri agricoltori, nonché le difficoltà operative derivate per le imprese agrituristiche, portano a riconsiderare l'argomento con lo specifico obbiettivo di semplificare ed agevolare il rapporto degli agriturismo con il mondo agricolo regionale. Se con tale misura si voleva incentivare l'utilizzo, da parte degli operatori agrituristici, di prodotti sardi di qualità, si può con certezza dire che questo non è stato raggiunto e il ricorso alle aziende iscritte all'albo dei fornitori ha rappresentato un intralcio più che uno stimolo per le aziende agrituristiche. Se l'obiettivo resta però quello di agevolare il consumo di prodotti sardi di qualità presso gli agriturismo, le imprese fornitrici vanno individuate molto semplicemente nelle imprese agricole singole o associate regolarmente operanti con azienda e sede in Sardegna.

In luogo dell'elenco dei fornitori si ritiene utile la predisposizione di un elenco di prodotti certificati e garantiti dalla Regione attraverso il marchio collettivo di qualità con l'obiettivo di creare una virtuosa sintonia tra le attività agrituristiche e le produzioni di qualità della Regione.

Con l'articolo 2, oltre alle norme riguardanti i prodotti che possono essere utilizzati per la preparazione dei pasti vengono introdotte inoltre alcune modifiche alla legge regionale n. 18 del 1998 riguardo alla verifica della idoneità dei locali polivalenti (cucine).

All'articolo 3 viene prevista la predisposizione di un marchio di qualità degli agriturismo sardi garantito dalla Regione, la cui concessione viene legata anche alla somministrazione di pasti preparati con il ricorso a prodotti agricoli di qualità.

All'articolo 4 viene introdotta una norma relativa al numero dei posti letto e dei campeggiatori in relazione all'età degli ospiti con la previsione dell'esclusione dal conteggio dei minori di 12 anni.

L'articolo 5 prevede l'adeguamento delle norme sulle sanzioni a seguito delle modifiche di cui all'articolo 2 mentre con l'articolo 6 viene prevista l'abolizione delle norme relative all'istituzione dell'albo dei fornitori.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 18 del 1998 (Definizione delle attività agrituristiche)

1. Le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1998, n. 18 (Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60), sono così sostituite:
"b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni e vendere direttamente i prodotti di propria produzione.".

 

Art. 2
Sostituzione dell'articolo 2 bis della legge regionale n. 18 del 1998 sui prodotti utilizzabili

1. L'articolo 2 bis della legge regionale n. 18 del 1998 è così sostituito:
"Art. 2 bis (Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande)
1. Il pasto e le bevande offerti al pubblico sono espressione e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare della Sardegna.
2. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni di terzi;
b) prodotti acquistati direttamente da altre imprese agricole regolarmente operanti con sede in Sardegna;
c) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC E DOCG;
d) prodotti certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione;
e) prodotti agroalimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173).
3. La somma dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) è pari, in valore, ad almeno l'80 per cento del prodotto totale annuo utilizzato.
4. È sempre consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.
5. La trasformazione della carne e del latte di produzione propria per uso familiare e per la somministrazione dei pasti negli agriturismo è consentita, in deroga alle vigenti norme, nei locali polivalenti (cucine) previsti in dette strutture, previo controllo e autorizzazione delle autorità competenti e nel rispetto dei seguenti limiti massimi:
a) per i prodotti caseari fino a 50 litri di latte/giorno;
b) per gli insaccati fino a 800 chili di carne/anno.
6. La Giunta regionale, con apposita direttiva, individua i requisiti minimi di idoneità dei locali polivalenti (cucine) per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5.
7. Le autorizzazioni di cui al comma 5 si intendono acquisite qualora l'autorità competente non provveda entro quarantacinque giorni dalla relativa richiesta.".

 

Art. 3
Elenco dei prodotti sardi di qualità e marchio degli agriturismo sardi

1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale n. 18 del 1998 è aggiunto il seguente:
"Art. 2 bis 1 (Elenco dei prodotti sardi di qualità e marchio degli agriturismo sardi)
1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare il cui parere si considera acquisito dopo trenta giorni:
a) approva, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, apposito logo per un marchio di qualità degli agriturismo sardi garantiti dalla Regione;
b) approva, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, un apposito elenco di tutti i prodotti di qualità della Regione.

2. I prodotti indicati nell'elenco di cui al comma 1, lettera b) comprendono tutti prodotti sardi DOP, IGP, IGT, DOC E DOCG e i prodotti certificati con il marchio collettivo di qualità garantito dalla Regione.

3. Le imprese agrituristiche che utilizzano in prevalenza prodotti indicati nell'elenco di cui al comma 2, possono ottenere, secondo i criteri stabiliti nelle direttive di cui all'articolo 3, la concessione dell'utilizzo del marchio di cui al comma 1, lettera a).".

 

Art. 4
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 1998 (Limiti per l'esercizio
dell'agriturismo)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 1998 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Nel conteggio dei posti letto e dei campeggiatori di cui ai commi 1 e 2 non sono computati i minori di 12 anni.".

 

Art. 5
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 18 del 1998 in materia di sanzioni

1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 18 del 1998 è sostituita dalla seguente:
"c) violazioni dell'articolo 2 bis, comma 3.".

 

Art. 6
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 18 del 1998:
a) la lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 10;
b) l'articolo 10 bis.

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).