CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 78

presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - DEDONI - CRISPONI

il 22 luglio 2014

Riforma del Servizio sanitario regionale

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Anche la presente proposta di legge parte dallo stesso punto delle altre presentate nel passato dal nostro partito: trovare un ragionevole equilibrio tra le esigenze di bilancio e quella di garantire la migliore qualità di assistenza universale a tutti i cittadini sardi.

È opinione abbastanza condivisa nella nostra collettività che l'attuale modello istituzionale e organizzativo del sistema sanitario in Sardegna è sotto numerosi profili inadeguato, superato e di difficilissima gestione, a prescindere dalla parte politica che volta per volta si trova a governare il sistema.

Naturalmente non è solo la Sardegna ad avere problemi di questa natura in quanto tutte le società occidentali, o comunque economicamente e civilmente avanzate, affrontano oggi tra mille difficoltà le tematiche del diritto alla salute, il cui pieno riconoscimento nella Costituzione italiana rischia di essere una mera enunciazione di principio in assenza di un rigoroso sistema di garanzie sui principi condivisi relativi all'utilizzo delle risorse disponibili.

La nostra isola, inoltre, ha aspetti del tutto peculiari come l'estensione del territorio (24.000 km), con bassa densità di popolazione, concentrata in alcune aree urbane e costiere, con una rete di collegamenti interni assai carente e con i ben noti problemi riguardo agli spostamenti nel resto del paese legate all'insularità.

Non occorrono quindi molte parole per capire che qualsiasi organizzazione di sistema sanitario regionale che possa essere proposta per la Sardegna non potrà, né sotto il profilo organizzativo né sotto quello funzionale, prescindere dall'esistente né ovviamente cercare di imitare, se non del tutto parzialmente, i modelli di altri sistemi sanitari regionali pensati e strutturati per rispondere a condizioni di partenza assai diverse da quelle presenti nella nostra isola.

Noi Riformatori riteniamo che sarebbe un errore imperdonabile pensare ancora una volta che il problema della sanità sarda risieda soltanto negli uomini a cui sono affidate le responsabilità di gestione o che sia risolvibile attraverso piccoli aggiustamenti in corso d'opera.

In tal senso, anche l'esperienza della ultime due passate legislature, una governata dal centro sinistra e una dal centro destra, sono fonti preziose di insegnamento: qualsiasi sforzo nella compressione della spesa, se avviene in assenza di un'azione di radicale modifica del sistema, produce soltanto tagli alle prestazioni sanitarie e crescita del livello di insoddisfazione della popolazione e degli operatori, senza riuscire neppure essere utile a raggiungere obiettivi virtuosi di bilancio.

La presente proposta non è semplice, bisogna essere onesti, prefigura un sistema complesso e con un numero enorme di prevedibili interrelazioni, per cui per essere realizzata ha necessità di tempo per la sua compiuta implementazione.

Per questo vi è la necessità di un largo consenso, che ci impegniamo a costruire nei tempi più rapidi possibili, consapevoli che l'immobilismo sostanziale rischia di essere una certificazione di condanna al malfunzionamento per il nostro sistema sanitario.

Alla discussione della Commissione prima e dell'Aula poi, proponiamo le idee guida del nostro progetto di riforma: l'istituzione di un centro di spesa unico per tutta l'isola, la responsabilizzazione dei centri della spesa, lo sviluppo dell'azione di verifica della qualità dell'assistenza da parte della Regione, il recupero del consenso e della motivazione delle professionalità che operano nel sistema, l'ottimizzazione delle procedute attraverso l'utilizzo di economie di scala, e, last but not least, l'inserimento di meccanismi di premialità.

Noi riteniamo indispensabile non accontentarsi di piccoli aggiustamenti o soluzioni parziali, e allo scopo di modificare uno stato di cose insoddisfacente andiamo a toccare complessivamente tutti gli aspetti critici, ci sembra necessario un intervento radicale di riorganizzazione del sistema, che recuperi efficienza, efficacia e appropriatezza, migliorando la percezione complessiva di "protezione sanitaria" da parte del cittadino.

La soluzione che proponiamo in questo provvedimento prevede interventi radicali sotto il profilo strutturale, tra i quali:
a) la separazione tra i soggetti che devono garantire al cittadino le prestazioni indirette (servizi di tipo territoriale) e quelli, pubblici e privati, che garantiscono invece le prestazioni dirette al cittadino;
b) la promozione di sistemi di incentivazione e di meritocrazia come stimoli al miglioramento per tutti i protagonisti impegnati alla produzione di prestazioni; garantendo sia l'aumento della produttività che un'efficace azione di comparazione e quindi di controllo della spesa;
c) una riduzione di volume sia gestionale sia anche fisico delle aziende territoriali al fine di favorire il reperimento di managerialità di livello consono ad affrontare i problemi;
d) lo spostamento del processo decisionale il più possibile vicino al territorio e ai cittadini che sono interessati da quelle decisioni.

Sulla base dei suaccennati presupposti nasce la presente proposta di legge che disegna un modello nuovo, che già in passato abbiamo orgogliosamente definito "modello sardo", perché tiene conto delle esperienze positive delle altre regioni italiane, ma con la convinzione di aver inserito aspetti innovativi, moderni e assolutamente calzati sulle esigenze della nostra Isola.

La presente proposta di legge è strutturata in 15 articoli e sostituisce in parte la legge n. 10 del 2006, di cui peraltro riprende la schematizzazione generale, che resta in vigore per le parti non innovate in questa proposta.

La nostra proposta introduce l'ASL unica regionale, come strumento di governo territoriale, che consenta la semplificazione e l'omogeneizzazione delle procedure e riduca il numero esagerato delle AA.SS.LL. attuali.

Alla ASL unica sono attribuite le competenze amministrativo gestionali, in particolare quelle relative all'acquisizione di beni e servizi e alla gestione complessiva del personale.

Vengono poi introdotte strutture intermedie tra l'ASL regionale e gli attuali Distretti, dedite alla gestione dei servizi territoriali, denominate "circoscrizioni sanitarie provinciali" (CSP ), guidate da un direttore, dotate di autonomia gestionale abbastanza ampia nell'ambito delle attività sanitarie.

La proposta di legge definisce con dettaglio gli ambiti di competenza della ASL regionale e delle CSP, istituisce la possibilità, basandosi su precisi criteri, per la Giunta Regionale di istituire nuove aziende ospedaliere che si aggiungono alle già esistenti aziende miste ospedale-università e all'azienda ospedaliera di alta specializzazione G. Brotzu di Cagliari, che viene completata con l'inserimento degli ospedali Oncologico e Microcitemico.

La struttura portante della presente proposta è dunque incardinata sulla ASL a valenza regionale, sulle sette Circoscrizioni Sanitarie Provinciali: tutte entità di dimensioni ragionevoli e quindi controllabili senza difficoltà sotto il profilo economico-finanziario anche perché soggette a sistemi di finanziamento assolutamente oggettivi, in grado di consentire con facilità il raffronto delle spese e delle prestazioni, sia nel settore dell'assistenza territoriale che in quello ospedaliero.

La separazione tra ospedale e territorio si ripercuoterà positivamente su entrambe le entità, in quanto, avvicinando il livello decisionale a quello del "fruitore finale della prestazione", consentirà procedimenti esecutivi molto più rapidi e immediati, ma soprattutto più rispondenti alle esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari.

Siamo infine convinti che l'integrazione territoriale delle aziende ospedaliere pubbliche e private, sia pure in ambiti ristretti e stabiliti dalla Regione, potrà innescare un processo virtuoso di confronto e di crescita che si ripercuoterà positivamente sulla qualità e quantità delle prestazioni con un sicuro incremento dell'indice di soddisfazione della popolazione.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Norme generali

Art. 1
Aziende sanitarie locali

1. Il Servizio sanitario regionale è costituito da una Azienda sanitaria locale, unica per tutta le Regione e coincidente con il suo territorio, denominata "Azienda sanitaria Sardegna" (ASS); essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione.

2. La Azienda sanitaria Sardegna è organizzata nelle seguenti circoscrizioni sanitarie provinciali (CSP):
a) CSP di Sassari coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Sassari;
b) CSP di Olbia coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Olbia-Tempio;
c) CSP di Nuoro coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Nuoro;
d) CSP di Lanusei coincidente con l'ambito territoriale della Provincia dell'Ogliastra;
e) CSP di Oristano coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Oristano;
f) CSP di Sanluri coincidente con l'ambito territoriale della Provincia del Medio Campidano;
g) CSP di Carbonia coincidente con l'ambito territoriale della Provincia di Carbonia-Iglesias.

3. Il SSR è inoltre costituito dalle seguenti aziende ospedaliere
a) azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, comprendente l'ospedale San Michele, cui vengono accorpati gli ospedali Oncologico e Microcitemico;
b) l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, cui viene accorpato l'ospedale Marino di Cagliari, e l'Azienda ospedaliera universitario di Sassari, la cui composizione resta immutata.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si intende positivo, può inoltre istituire ulteriori aziende ospedaliere sulla base di precise motivazioni funzionali e dei seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura secondo le norme della legge regionale n. 10 del 2006 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5";
b) presenza di almeno tre strutture di alta specialità;
c) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale, anche di livello regionale, e di contabilità per centro di costo;
d) servizi di pronto soccorso e di emergenza accorpati in struttura di tipo dipartimentale nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 503 e successive modifiche e integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
e) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività istituzionale di tutela della salute e di erogazione delle prestazioni sanitarie;
f) dati di performance che superino la media regionale in almeno il settanta per cento dei seguenti indicatori:
- tasso di utilizzazione degenze ordinarie;
- indice di rotazione degenze ordinarie;
- indice di casei;
- degenza media trimmata;
- degenza media standardizzata;
- percentuale dei DRG sopra soglia;
- percentuale dei DRG di alta specialità;
- percentuale dei DRG a rischio di inappropriatezza;
- indice comparativo di performance
- tasso di mortalità.

5. Con le stesse modalità è modificata la composizione della già istituita azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari o delle aziende miste di Cagliari e Sassari.

 

Art. 2
Organizzazione e funzioni delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie
e della Azienda sanitaria e delle Circoscrizioni sanitarie provinciali

1. La ASS assicura, direttamente nell'ambito territoriale della Provincia di Cagliari e tramite le CSP negli altri ambiti territoriali circoscrizionali, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dalla presente legge in ordine alle aziende ospedaliere.
La ASS, le AA.OO e le AA.OO.UU di Cagliari e di Sassari, hanno personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale, di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.
La ASS svolge i compiti amministrativi di tutte le CSP e di tutto il servizio sanitario regionale per quanto si riferisce all'acquisizione di beni e servizi, mentre le AA.OO e le AA.OO.UU di Cagliari e di Sassari conservano la gestione autonoma del bilancio e del personale.
Le CSP sono organi funzionali della ASS che svolgono le funzioni loro attribuite dalla ASS, sulla base dell'atto aziendale, esclusivamente nel settore di erogazione di servizi sanitari alla popolazione, o in via diretta tramite strutture proprie o in via diretta tramite acquisto di prestazioni da soggetti erogatori privati.

2. Le CSP non hanno compiti amministrativi salvo quelli strettamente necessari al loro funzionamento, stabiliti dalla ASS e con esclusione di quelli relativi all'acquisizione di beni e servizi e alla gestione, assunzione e pensionamento del personale.

3. Sono organi della ASL e delle aziende ospedaliere il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

4. L'atto aziendale è adottato o modificato dal direttore generale, valutate le esigenze delle CSP e sentite le rispettive Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria.

5. Il direttore generale trasmette l'atto aziendale alla Giunta regionale per la verifica di conformità alla programmazione regionale; decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto, la verifica si intende positiva; ove la Giunta regionale si pronunci motivatamente nel senso della non conformità, il direttore generale sottopone alla Giunta regionale un nuovo testo entro i successivi trenta giorni; se la verifica è ancora negativa, la Giunta regionale può revocare il direttore generale oppure nominare un commissario ad acta.

6. Gli atti aziendali contengono elementi per:
a) la valorizzazione del coinvolgimento responsabile dei cittadini, degli operatori e degli utenti nelle questioni concernenti la salute in quanto diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;
b) la valorizzazione delle Aziende ospedaliere e delle CSP quali strumenti operativi del servizio sanitario regionale all'interno del quale cooperano per la realizzazione degli obiettivi di salute;
c) la definizione dell' assetto organizzativo della ASS e delle CSP nonché delle AA.OO e delle AA.OO.UU di Cagliari e di Sassari, tenendo conto del necessario collegamento tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale, nonché della integrazione tra assistenza sociale e assistenza sanitaria;
d) la specificazione delle funzioni della direzione aziendale, in ordine alla negoziazione e alla stipulazione degli accordi e dei contratti con i produttori di prestazioni e servizi sanitari, alla garanzia della compatibilità tra la programmazione sanitaria annuale e la disponibilità delle risorse finanziarie, al controllo e alla verifica dei risultati nei confronti di ciascun soggetto erogatore di prestazioni e servizi, allo sviluppo del sistema di programmazione e controllo di cui all'articolo 4;
e) la specificazione delle principali funzioni del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del direttore dei servizi sociosanitari, dei dirigenti dei presidi ospedalieri e delle circoscrizioni sanitarie provinciali, del direttore di dipartimento, del direttore di distretto socio-sanitario, del coordinatore dei servizi delle professioni sanitarie e sociali di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica", del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, del consiglio delle professioni sanitarie;
f) la scelta del dipartimento come modello ordinario di gestione operativa con il progressivo superamento delle strutture complesse in favore di un modello costituito prevalentemente da strutture semplici e dipartimentali;
g) la definizione degli organi delle CSP e del dipartimento, tra cui:
- il direttore della CSP è nominato dal direttore generale della ASS tra dipendenti del SSR con almeno cinque anni di attività dirigenziale di strutture sanitarie e/o amministrative e/o tecniche di piccola o media dimensione, anche con gestione parzialmente autonoma delle risorse umane ed economiche assegnate alla unità operativa da lui diretta.
- il direttore delle CSP è nominato per la durata di tre anni rinnovabili una sola volta, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati, assicura il coordinamento organizzativo e gestionale, è garante della continuità assistenziale e della qualità dell'assistenza; nomina, tra i dirigenti sanitari e amministrativi afferenti alla struttura, un dirigente sanitario e uno amministrativo che lo coadiuvano nella gestione della struttura e sottoscrivono con lui gli atti deliberativi;
- il direttore della CSP sottoscrive un apposito contratto contenente gli obbiettivi da raggiungere e il trattamento economico aggiuntivo in caso di raggiungimento di tali obbiettivi;
- il direttore del dipartimento è nominato dal direttore della CSP competente per territorio sulla base di una rosa selezionata dal comitato di dipartimento tra dirigenti di livello apicale da almeno cinque anni; in ogni caso non è un dirigente nominato in base all'articolo 15 septies del decreto legislativo. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- il direttore del dipartimento, nominato per la durata di tre anni rinnovabili una sola volta, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati, assicura il coordinamento organizzativo del dipartimento, è garante della continuità assistenziale e della qualità dell'assistenza e ne assicura la verifica e il miglioramento continuo, promuove l'aggiornamento continuo tecnico scientifico del personale, e non rimane titolare della struttura complessa cui è preposto;
- il comitato di dipartimento, composto dai responsabili delle strutture che vi afferiscono e da una quota di componenti elettivi, individuati tra le professionalità presenti all'interno del dipartimento, il quale concorre alla definizione del programma d'attività e alla verifica degli obiettivi;
h) l'assegnazione delle competenze stabili o temporanee che si intendono affidare alle CSP:
1) la valorizzazione della funzione di governo delle attività cliniche o governo clinico, comprensiva della collaborazione multiprofessionale e della responsabilizzazione e partecipazione degli operatori, in particolare in relazione ai principi di efficacia, appropriatezza ed efficienza;
2) le modalità di raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
3) la determinazione delle risorse professionali necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale e dalla programmazione regionale.

 

Capo II
Programmazione
e organizzazione delle aziende sanitarie

Art. 3
Direttore generale, direttore sanitario
e direttore amministrativo

1. Il direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell'azienda sanitaria, ne ha la rappresentanza legale e nomina i responsabili delle strutture operative secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale. La nomina, la conferma e la revoca, nonché lo stato giuridico e il trattamento economico del direttore generale sono disciplinati dagli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 nel testo vigente al 31 dicembre 2005, avendo precipuo riguardo ai criteri di valutazione e all'assegnazione degli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2. Il direttore generale delle aziende sanitarie è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) anzianità dirigenziale di almeno cinque anni negli ultimi dieci in aziende di media o grande dimensione, con almeno 200 dipendenti e cinquanta milioni di euro di fatturato annuo;
c) certificata autonomia decisionale nell'espletamento del mandato di cui alla lettera b) con specifica autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie e capacità di firma su atti di gestione a valenza esterna all'azienda.

2. Il direttore generale attribuisce gli incarichi di cui al comma 2 dell'articolo 15 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, curando la trasparenza del procedimento e attenendosi ai criteri di professionalità, attitudine gestionale e rispondenza alla programmazione aziendale e agli obiettivi assegnati dalla Regione. Il mantenimento degli incarichi conferiti è correlato al raggiungimento degli obiettivi secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il direttore generale della ASS nomina i direttori delle CSP e ne definisce in via preventiva gli obiettivi generali dell'attività, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale; inoltre assegna, sulla base della programmazione regionale e aziendale, a ciascun direttore di CS, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, gli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse.

4. Il direttore della ASS stabilisce infine i criteri e i parametri per le valutazioni e le verifiche relative al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, nonché il raccordo tra questi e il trattamento economico aggiuntivo di sua spettanza, così come stabilito dalla Regione a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995 n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", e quello di spettanza del direttore della CSP in base al contratto sottoscritto, che è quindi connesso a quello del direttore della ASS e, in ogni caso, non supera di più del venti per cento i compensi annui lordi in godimento al momento della nomina.

5. Ove ricorrano gravi motivi la Giunta regionale può disporre la sospensione cautelare del direttore generale dall'incarico, per un periodo di tempo determinato e di norma non superiore a sessanta giorni; in tal caso può nominare un commissario straordinario, scelto tra il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale o delle aziende sanitarie, al quale spetta un'indennità non superiore a quella percepita dal direttore generale.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la Giunta regionale verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e, sentito il parere delle conferenze provinciali sanitarie di cui all'articolo 6 ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza permanente Regione-enti locali, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 5.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione, previo parere della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Ciascuna Conferenza provinciale sanitaria ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza permanente Regione-enti locali, nel caso di manifesta inattuazione del programma sanitario annuale e del programma sanitario triennale di cui al comma 3 dell'articolo 13, possono chiedere alla Giunta regionale di revocare il direttore generale o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto.

8. In caso di revoca del direttore generale la Giunta regionale, ove non abbia proceduto alla nuova nomina, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, un commissario straordinario al quale si applica il comma 3.

9. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale e partecipano alla direzione dell'azienda secondo quanto disposto dai commi 1 quinquies e 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'atto aziendale. Costituiscono requisiti, nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni:
a) per la nomina a direttore sanitario:
- titolo di laurea in medicina e chirurgia;
- età non superiore ai sessantacinque anni;
- specializzazione in discipline igienistico-organizzative
- esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attività di direzione sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, con almeno 100 dipendenti e 25 milioni di fatturato, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;
b) per la nomina a direttore amministrativo:
- titolo di laurea in discipline giuridiche o economiche;
- età non superiore ai sessantacinque anni;
- esperienza almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti la nomina, di qualificata attività di direzione tecnico-amministrativa in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private o in enti pubblici o privati di media o grande dimensione con almeno 100 dipendenti e 25 milioni di fatturato in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

10. I direttori generali, sanitari e amministrativi producono, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione di cui ai commi 4 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. Ove ricorrano gravi motivi gli incarichi di direttore sanitario o di direttore amministrativo possono essere sospesi o revocati dal direttore generale. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano dall'incarico non oltre sessanta giorni dalla data di nomina di un nuovo direttore generale, salvo conferma.

11. La funzione di direzione sanitaria è incompatibile con lo svolgimento di attività assistenziale.

12. Considerato il sostanziale mutamento del quadro istituzionale e organizzativo del SSR determinato dall'entrata in vigore della presente legge i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere attualmente in carica, salvo proroghe anche temporanee disposte dalla Giunta regionale, cessano dalle funzioni entro un massimo di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURAS.
La Giunta Regionale entro lo stesso termine provvede alla nomina di commissari straordinari che assicurano la ordinaria gestione e procedono alla predisposizione dei processi di scorporo e di fusione.
I commissari straordinari sono scelti tra i funzionari regionali e/o delle aziende sanitarie che non possono poi essere nominati direttori generali delle stesse aziende in cui hanno esercitato le funzioni commissariali.

 

Art. 4
Programmazione sanitaria regionale

1. Il Piano regionale dei servizi sanitari ha durata triennale e rappresenta il piano strategico degli interventi di carattere generale per il perseguimento degli obiettivi di salute e di qualità del SSR al fine di soddisfare le esigenze specifiche della realtà regionale, anche con riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.

2. La proposta di Piano regionale dei servizi sanitari, predisposta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e approvata dalla Giunta regionale, è presentata al Consiglio regionale, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano in scadenza; il Consiglio regionale approva il piano dei servizi sanitari entro il successivo 31 ottobre. Spetta alla Giunta regionale approvare gli atti che costituiscono attuazione del Piano dei servizi sanitari.

3. Nella predisposizione della proposta di piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale promuove una larga consultazione della comunità regionale, assicurando altresì la consultazione delle rappresentanze dei soggetti privati accreditati.

4. Il Piano regionale dei servizi sanitari:
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio con particolare riguardo alle disuguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;
b) indica le aree prioritarie di intervento ai fini del raggiungimento di obiettivi di salute, anche attraverso la predisposizione di progetti obiettivo;
c) individua gli strumenti finalizzati a orientare il SSR verso il miglioramento della qualità dell'assistenza;
d) fornisce indirizzi relativi alla formazione e alla valorizzazione delle risorse umane;
e) indica le risorse disponibili e le attività da sviluppare;
f) fornisce criteri per l'organizzazione dei servizi sanitari;
g) definisce la rete ospedaliera con criteri, per quanto possibile oggettivi, di proporzionalità riguardo alla distribuzione dell'offerta dei posti letto pubblici e privati fra la AS Sardegna, le strutture private, le università e le aziende ospedaliere, alla presenza nelle aziende sanitarie delle diverse discipline, nonché all'individuazione dei centri di riferimento di livello regionale;
h) individua le priorità e gli obiettivi per la programmazione attuativa locale.

 

Art. 5
Programmazione sanitaria
e socio-sanitaria locale

1. Alla definizione della programmazione attuativa locale concorre la Conferenza provinciale sanitaria ai sensi e con le modalità di cui al comma 2 e all'articolo 6.

2. La Conferenza provinciale sanitaria verifica entro il 30 giugno di ogni anno il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PLUS e dalla programmazione attuativa locale; entro il 30 giugno del terzo anno di vigenza del PLUS, la Conferenza delibera gli indirizzi per la nuova programmazione locale tenendo conto delle conseguenze finanziarie per l'azienda sanitaria locale e per gli altri soggetti sottoscrittori del PLUS.

3. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 e contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, il direttore generale della ASS, visti gli analoghi programmi delle singole CSP, e i direttori generali delle aziende ospedaliere adottano, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma sanitario annuale e il programma sanitario triennale, con allegato il programma degli investimenti di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni. Nelle delibere di adozione il direttore generale espone le ragioni che hanno eventualmente indotto a discostarsi dai pareri espressi dalla Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria.

4. I programmi sanitari annuale e triennale delle aziende sanitarie sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre.

 

Capo III
Organismi di rappresentanza,
ricerca e formazione

Art. 6
Conferenza circoscrizionale socio sanitaria

1. La Conferenza circoscrizionale sanitaria è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nella provincia e si riunisce almeno due volte l'anno.

2. La Conferenza provinciale sanitaria
a) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle CSP anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al direttore della CSP e/o della ASL e alla Regione;
b) esprime parere obbligatorio sull'atto aziendale, sul programma sanitario annuale e sul programma sanitario triennale della CSP e sulle modifiche degli stessi trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni;
c) valuta, entro il 30 giugno di ogni anno, l'attuazione degli obiettivi previsti dal PLUS e dalla programmazione locale;

3. L'ufficio di presidenza della Conferenza provinciale sanitaria è composto dal presidente della conferenza e da tre sindaci, eletti a maggioranza semplice dai sindaci, dai presidenti dei Comitati di distretto, anche con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali", qualora non sia già presidente del comitato di distretto, e ha funzioni di rappresentanza, formazione dell'ordine del giorno e convocazione delle riunioni, di organizzazione dei lavori della Conferenza e di verifica dell'attuazione delle decisioni assunte.

4. La Conferenza di cui al comma 1 esprime i pareri di propria competenza entro quindici giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi inutilmente i quali essi si intendono acquisiti come positivi.

 

Art. 7
Servizi sanitarie sociosanitari del territorio

1. L'ASS e le CSP assicurano i livelli essenziali di assistenza nel territorio istituendo e organizzando i distretti e i dipartimenti i quali operano in maniera integrata tra di loro e con il sistema integrato dei servizi alla persona.

2. L'organizzazione dipartimentale è regolata dall'atto aziendale.

3. Le CSP possono essere articolate in distretti sanitari secondo quanto previsto nell'atto aziendale.

4. L'atto aziendale definisce le competenze dei diversi distretti.

5. Il direttore di distretto può avvalersi di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali.

6. La ASS e le CSP possono inoltre istituire, quando ritenuto opportuno o previsto da norme nazionali e/o da direttive regionali, distretti interaziendali a carattere funzionale, con particolare attenzione a quelli relativi alle aree psichiatriche e alle aree materno infantile.

7. Nei casi di cui al comma 6, la ASS e la CSP stipulano appositi accordi con le altre aziende o CSP interessate, incluse le aziende ospedaliere, che disciplinano le modalità di integrazione e funzionamento delle nuove strutture dipartimentali.

8. Il direttore della ASS e della CSP assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il coordinamento tra le attività dei distretti e il PLUS, avvalendosi anche del direttore dei servizi sociosanitari.

 

Art. 8
Disposizioni sulle aziende ospedaliero-universitarie e sulle aziende ospedaliere

1. Le aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinate sulla base dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419". La Giunta regionale tiene conto delle finalità istituzionali e delle peculiarità organizzative di tali aziende in sede di predisposizione degli atti di programmazione. Il direttore generale adotta l'atto aziendale dell'azienda ospedaliero-universitaria d'intesa con il rettore dell'università interessata, in relazione ai dipartimenti ad attività integrata e alle strutture complesse a direzione universitaria; l'atto aziendale disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda nel rispetto di quanto stabilito, limitatamente ai profili concernenti l'integrazione tra attività assistenziali e funzioni di didattica e di ricerca, dai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999. Il direttore generale trasmette, entro quindici giorni, copia degli atti aziendali all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

2. L'apporto economico-finanziario dell'università e della Regione all'azienda ospedaliero-universitaria avviene secondo le modalità stabilite dall'articolo 7 e dal comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999.

3. Le aziende ospedaliere sono disciplinate in analogia, per quanto applicabile, con le ASL; la Giunta regionale tiene conto delle finalità istituzionali e delle peculiarità organizzative di tali aziende e istituti

4. La remunerazione delle prestazioni e dei servizi resi dalle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, è definita, in relazione ai volumi di attività contrattati e ai tariffari regionali vigenti, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 8, salvo le eventuali assegnazioni regionali connesse a specifiche funzioni anche assistenziali, nonché i trasferimenti collegati alle procedure della mobilità sanitaria interregionale. In particolare la Regione riconosce alle aziende ospedaliere e ospedaliere-universitarie una quota di remunerazione uniforme e basata su criteri oggettivi per coprire i costi relativi alle funzioni non tariffabili, come i servizi di urgenza ed emergenza, la rianimazione, la donazione degli organi, i centri ustionati e le attività di carattere medico-sociale per le patologie di carattere cronico.

 

Art. 9
Consiglio delle professioni sanitarie

1. Il Consiglio delle professioni sanitarie è un organismo consultivo-elettivo delle CSP, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie; esso esprime pareri e formula proposte nelle materie per le quali l'atto aziendale lo preveda.

2. I pareri sono espressi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento degli atti trascorso inutilmente il quale si intendono acquisiti come positivi.

3. Il Consiglio delle professioni sanitarie dura in carica tre anni; le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal direttore generale o dal direttore della CSP nei sessanta giorni antecedenti la data di scadenza e hanno luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.

4. Il Consiglio delle professioni sanitarie è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 7 e un massimo di 10 ed è determinato dall'atto aziendale; in ogni caso è assicurata la equilibrata partecipazione delle componenti presenti all'interno dell'azienda o della CSP, ivi incluso il personale universitario.

5. Il direttore sanitario dell'azienda o della CSP ne fa parte di diritto e lo presiede.

6. Le modalità di elezione del Consiglio delle professioni sanitarie sono definite nell'atto aziendale; in ogni caso, l'elezione avviene a scrutinio segreto.

7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro elettivo si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dalla votazione.

 

Art. 10
Collegio di direzione

1. Presso ogni azienda e ogni CSP è istituito un collegio di direzione. Gli atti aziendali stabiliscono la composizione e le attribuzioni del Collegio di direzione prevedendo comunque la presenza in esso di una equilibrata rappresentanza di tutte le componenti del personale, incluso quello convenzionato, i raccordi con gli organi aziendali, la sua partecipazione all'elaborazione del programma aziendale di formazione continua del personale, nonché il suo potere di proposta sulle modalità ottimali per:
a) estendere la cultura e la pratica di un corretto governo delle attività cliniche o governo clinico;
b) prevenire l'instaurazione di condizioni di conflitto di interessi tra attività istituzionale e attività libero professionale;
c) favorire la gestione delle liste di prenotazione delle prestazioni;
d) garantire il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi;
e) promuovere una cultura collaborativa nei confronti delle altre aziende sanitarie, in particolare con riguardo alla mobilità infraregionale e allo sviluppo della rete dei servizi.

 

Art. 11
Ricerca biomedica e sanitaria

1. La Regione promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in campo biomedico e sanitario e garantisce il coordinamento e la complementarietà delle azioni di ricerca e di innovazione intraprese dai soggetti del servizio sanitario regionale, dalle università, dai centri di ricerca pubblici regionali, dal sistema del privato e del privato sociale, nonché il trasferimento dei risultati di eccellenza raggiunti.

2. La destinazione di risorse finanziarie a strutture, servizi e interventi nell'ambito del SSR da parte di enti pubblici e privati tiene conto, secondo il principio della leale collaborazione, delle priorità e degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale e locale.

3. È istituito il Comitato per la ricerca biomedica e sanitaria, composto garantendo la presenza dell'intero sistema sanitario regionale e universitario e degli altri centri di ricerca pubblici e privati, con il compito di supportare la Giunta regionale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per la formulazione di proposte per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo della ricerca biomedica e sanitaria.

4. La Giunta predispone entro il 31 marzo di ogni anno la relazione annuale sullo stato della ricerca biomedica e sanitaria in Sardegna.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare individua, con apposito bando, le aree e i settori di intervento della ricerca di maggiore interesse per il servizio sanitario regionale, garantendo attenzione al trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica assistenziale e alle patologie specifiche dell'isola, sui quali le università, le ASL, le aziende ospedaliere e per il loro tramite gli altri soggetti pubblici e privati individuati nel bando, possono presentare progetti di ricerca, determinando anche l'ammontare del finanziamento.

6. Entro il 30 settembre dello stesso anno la Giunta regionale, sulla base delle regole stabilite dal bando, provvede ad assegnare il finanziamento, anche pluriennale, ai progetti ritenuti congrui alla realizzazione degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in ambito socio-sanitario.

7. Il sistema di valutazione e di monitoraggio dei progetti di ricerca è effettuato, sulla base di standard internazionalmente riconosciuti, con criteri di trasparenza e pubblicità. La valutazione dei progetti ex ante in itinere e la valutazione ex post, la certificazione dei risultati ottenuti e il raggiungimento degli obiettivi programmati, sono effettuati avvalendosi dell'opera di revisori anonimi di comprovata competenza ed esperienza scientifica in materia di ricerca biomedica e sanitaria.

8. Lo stanziamento annuale complessivo della ricerca biomedica e sanitaria non è inferiore al due per mille del valore del fabbisogno finanziario del sistema sanitario regionale.

 

Art. 12
Formazione

1. La Regione riconosce l'importanza della formazione tecnico-professionale e gestionale della dirigenza e del restante personale del SSR e a tale scopo ne favorisce la formazione continua e promuove occasioni di formazione sulla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla diffusione delle tecniche di monitoraggio e controllo sull'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni e dei servizi sanitari.

2. Ferme restando le competenze degli organismi previsti dai contratti collettivi di lavoro, la Giunta regionale istituisce una apposita Commissione regionale per la formazione sanitaria, quale organismo di supporto per la definizione delle linee di indirizzo sulle attività formative di cui al comma 1.

 

Capo IV
Norme finali e transitorie

Art. 13
Abrogazioni e pareri

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata, nelle parti novellate dalla presente legge, la legge regionale n. 10 del 2006.

2. I pareri obbligatori previsti dalla presente legge sono resi, salvo diversa previsione, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il soggetto richiedente può procedere ugualmente all'adozione dell'atto o provvedimento sul quale è stato richiesto il parere.

 

Art 14
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse previste dal Fondo sanitario nazionale e con le risorse integrative regionali per le stesse finalità, iscritte in conto delle UPB S12.029 e S12.030 del bilancio della Regione per l'anno 2009 e delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 15
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.