CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 76

presentata dai Consiglieri regionali
MANCA Gavino - TUNIS - COMANDINI - PINNA Rossella - TENDAS - ZEDDA Paolo Flavio - TRUZZU

il 17 luglio 2014

Norme per l'istituzione di un servizio pubblico regionale per l'informazione televisiva locale
e per la produzione e diffusione di programmi per la valorizzazione della lingua, della cultura
e della identità sarda

***************

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il pluralismo del sistema informativo è presupposto e garanzia dello Stato democratico, costituisce il motore fondamentale dello sviluppo sociale e rappresenta la condizione indefettibile affinché i cittadini, ovunque residenti, possano esercitare appieno il diritto-dovere alla partecipazione democratica e al controllo sull'operato delle istituzioni. Sempre più spesso diventare oggetto di notizia è condizione, o quanto meno premessa, per diventare soggetto di diritto.

All'ombra delle emittenti e testate nazionali – non sempre attente alle specificità proprie della realtà regionali e lontane dalla quotidianità dei problemi vissuti dai cittadini – operano sul territorio regionale un numero importante di imprese editoriali televisive. Mediante l'emittenza locale regionale di qualità si assicurano spazi informativi ad ogni posizione politica, si dà voce alle quotidiane problematiche vissute nel territorio e si svolge un'importante funzione di documentazione di quanto avviene nelle realtà locali.

Senza pretesa di completezza, con riferimento alle sole televisioni private operanti nel territorio regionale della Sardegna, si parla di oltre 250 dipendenti fra giornalisti, tecnici specializzati e personale dell'indotto.

Attualmente le emittenti locali della Sardegna sono l'unica realtà culturale a larga diffusione che possa consentire alla nostra Isola di tutelare la propria identità di minoranza linguistica storica, con l'attivazione di servizi promozione e divulgazione della cultura e lingua sarda.

Le istanze locali, lo sviluppo sociale ed economico, la cultura e l'identità regionale, pertanto, possono trovare un veicolo di tutela e promozione nell'emittenza locale di qualità.

Tale esigenza impone alla Regione di riconoscere e implementare - nelle more della necessaria revisione dell'attuale sistema nazionale - il ruolo di servizio pubblico locale svolto dall'emittenza regionale di qualità.

La Sardegna, stante la peculiarità della propria condizione territoriale di insularità e la debolezza del sistema economico che alimenta la raccolta pubblicitaria, non può esimersi dall'assumere provvedimenti che vengano incontro alle problematiche delle imprese dell'informazione locale.

La riforma del Titolo V della Costituzione, in particolare l'articolo 117, ha inserito fra le materie a legislazione concorrente quella relativa all'ordinamento della comunicazione, dando espressamente spazio alle Regioni per inserirsi attivamente nella regolamentazione della materia.

É nell'ambito di questa competenza che il legislatore regionale, con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 ha istituito il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna, quale organo di consulenza del Governo regionale, proponendosi di "tutelare il pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi di valorizzare le specificità culturali, linguistiche e sociali del popolo sardo, garantendo a tutti i cittadini il pieno diritto alla partecipazione consapevole alle attività politiche, sociali e culturali della Comunità" anche mediante l'inevitabile attivazione di strumenti che permettano ai media locali sia di superare le obiettive difficoltà contingenti, sia di programmare nuovi investimenti, garantendo l'innovazione tecnologica e di prodotto, l'aggiornamento del personale e il complessivo rafforzamento del sistema.

La difficile contingenza economica delle imprese dell'informazione televisiva locale rendono, peraltro, urgente l'intervento regionale sia come misura di salvaguardia dell'offerta informativa, sia come sostegno alla promozione e divulgazione della cultura e della lingua sarda.

Ciò trova fondamento nell'articolo 6 della Costituzione e della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ai sensi del quale la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua sarda, nelle sue diverse espressioni, quale lingua di identità storica della Sardegna e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale; promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell'identità della comunità regionale e del popolo sardo.

Con le azioni di cui alla presente proposta di legge la Regione concorre, altresì, all'attuazione dei principi espressi dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle nazioni unite il 10 dicembre 1948, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dallo Strumento dell'iniziativa centro europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994, dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue, dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992, dalla Convenzione quadro sulle minoranze nazionali, dall'articolo 3 del Trattato costituzionale dell'Unione europea, ratificato dal Parlamento italiano con legge 7 aprile 2005, n. 57, dalla legge di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), articolo12, comma 2, e dei principi e delle disposizioni della legge regionale 15 ottobre 1996, n. 26 "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna".

L'articolato consta di sette articoli dove vengono descritte le finalità della legge, la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi, i requisiti per le candidature delle emittenti a svolgere le attività di servizio pubblico per l'informazione televisiva previste nella presente legge e le attività di controllo previste.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione" e dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna", tutela il pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi, riconosce e promuove il ruolo di servizio di interesse generale dell'attività di informazione svolta dall'emittenza locale, in quanto condizione necessaria per assicurare alla cittadinanza un'informazione libera, plurale e legata alle specificità del territorio.

2. La Regione, in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione e della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna", così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", del comma 2 dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche", nonché secondo il disposto della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna", tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua sarda, nelle sue diverse espressioni, quale lingua di identità storica della Sardegna e parte del patrimonio storico, culturale e sociale della comunità regionale.

3. Nell'esercizio dei principi e nel perseguimento degli interessi e delle finalità pubbliche di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove, mediante la presente legge, appositi interventi per assicurare il rafforzamento del sistema dell'informazione televisiva regionale, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 5 lettera l) e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2005 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

 

Art. 2
Definizioni

1. Per la finalità di cui alla presente legge sono considerate imprese dell'informazione televisiva locale, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE, le imprese aventi sede legale ed operativa in qualsiasi comune della Regione, che realizzino almeno il 90 per cento del loro fatturato nel territorio della Regione, costituite in qualsiasi forma giuridica, regolarmente iscritte negli appositi registri previsti dalla legge della Repubblica per l'esercizio d'impresa e operanti nel settore emittenza televisiva con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT).

 

Art. 3
Tipologia degli interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione istituisce un servizio pubblico per l'informazione televisiva regionale e la produzione e la diffusione di programmi per la valorizzazione della lingua sarda e della cultura ed identità sarda.

2. Il servizio pubblico di cui al comma 1 è affidato dalla Regione alle emittenti locali, che risultino aggiudicatarie all'esito di un bando pubblico, mediante sottoscrizione di apposito contratto di servizio.

3. La Giunta regionale predispone un regolamento di attuazione della presente legge e lo approva sentita la Commissione consiliare competente che esprime parere entro 20 giorni.

4. Sulla base del bando di cui al comma 2, è definita la graduatoria delle emittenti aggiudicatarie del contratto di servizio pubblico per l'informazione televisiva di interesse regionale.

5. I criteri di ripartizione percentuale del corrispettivo tra le emittenti aggiudicatarie, previsti nel regolamento, tengono conto:
a) della copertura territoriale;
b) dell'utenza effettivamente raggiunta;
c) del numero dei dipendenti giornalisti a tempo pieno;
d) del numero dei dipendenti tecnico amministrativi a tempo pieno;
e) degli eventuali ulteriori parametri definiti a garanzia del servizio richiesto.

 

Art. 4
Requisiti richiesti per le candidature

1. Le emittenti che intendono candidarsi a svolgere il servizio pubblico di cui alla presente legge, fermi le condizioni e gli obblighi definiti all'articolo 3, dimostrano:
a) di essere in regola con le attestazioni DURC;
b) di possedere una stabile organizzazione redazionale con almeno 2 giornalisti impiegati con rapporto di lavoro a tempo pieno secondo le previsioni della contrattazione collettiva, un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti e un consulente esperto in lingua sarda;
c) una copertura di segnale, come attestata dalle autorizzazioni ministeriali, non inferiore al 60 per cento del territorio regionale e al 60 per cento della popolazione;
d) di essere produttore di contenuti oltre che gestore di rete, oppure essere unicamente produttore di contenuti, che si avvale delle frequenze in possesso di terzi per trasmettere;
e) di aver svolto, con continuità giornaliera, nei due anni precedenti quello di validità della convenzione, attività di produzione e di messa in onda di contenuti televisivi, sulla base dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 6 "Istituzione del servizio civile nazionale", su banda propria o di terzi, nell'ambito della Regione e con una copertura di segnale pari o superiore a quella sopra indicata;
f) l'adesione al Codice in materia di televendite - approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 - e al Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002;
g) gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 6;
h) di aver assolto a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone di concessione per gli anni pregressi.

 

Art. 5
Controllo da parte del Comitato regionale
per le comunicazioni

1. Il compito di accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti, per l'esercizio del servizio pubblico televisivo locale di cui alla presente legge, è svolto dal Comitato regionale per le comunicazioni, CORECOM.

2. È, altresì, demandata al CORECOM la verifica dell'adempimento agli impegni assunti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, da parte delle emittenti televisive locali aggiudicatarie del contratto di servizio pubblico per l'informazione televisiva di cui alla presente legge. Il corrispettivo è revocato, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, nel caso in cui la verifica operata dal CORECOM rilevi il mancato adempimento dell'emittente televisiva locale.

 

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 3.000.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si fa fronte rispettivamente:
a) per l'anno 2014, mediante utilizzo di pari quota delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 iscritte in conto dell'UPB S06.02.002 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016;
b) per l'anno 2015 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte in conto dell'UPB S05.01.001 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e in conto delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

STRATEGIA 06

UPB S06.02.002 - Promozione e propaganda turistica
2014 euro 3.000.000
2015 euro
2016 euro

STRATEGIA 05

UPB S05.01.001 - Spese per il Servizio sanitario regionale. Parte corrente
2014 euro
2015 euro 3.000.000
2016 euro 3.000.000

in aumento

UPB 503.02.003 - Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione
2014 euro 3.000.000
2015 euro 3.000.000
2016 euro 3.000.000

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sull'UPB S03.02.003 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 7
Notifica all'Unione europea

1. La presente legge è comunicata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.