CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 76/A
presentata dai Consiglieri regionali
MANCA Gavino - TUNIS - COMANDINI - PINNA Rossella - TENDAS - ZEDDA Paolo Flavio - TRUZZU - LOCCIil 17 luglio 2014
Norme per l'istituzione di un servizio pubblico regionale per l'informazione televisiva locale
e per la produzione e diffusione di programmi per la valorizzazione della lingua, della cultura
e della identità sarda***************
RELAZIONE DEL proponente
Il pluralismo del sistema informativo è presupposto e garanzia dello Stato democratico, costituisce il motore fondamentale dello sviluppo sociale e rappresenta la condizione indefettibile affinché i cittadini, ovunque residenti, possano esercitare appieno il diritto-dovere alla partecipazione democratica e al controllo sull'operato delle istituzioni. Sempre più spesso diventare oggetto di notizia è condizione, o quanto meno premessa, per diventare soggetto di diritto.
All'ombra delle emittenti e testate nazionali – non sempre attente alle specificità proprie delle realtà regionali e lontane dalla quotidianità dei problemi vissuti dai cittadini – operano sul territorio regionale un numero importante di imprese editoriali televisive. Mediante l'emittenza locale regionale di qualità si assicurano spazi informativi ad ogni posizione politica, si dà voce alle quotidiane problematiche vissute nel territorio e si svolge un'importante funzione di documentazione di quanto avviene nelle realtà locali.
Senza pretesa di completezza, con riferimento alle sole televisioni private operanti nel territorio regionale della Sardegna, si parla di oltre 250 dipendenti fra giornalisti, tecnici specializzati e personale dell'indotto.
Attualmente le emittenti locali della Sardegna sono l'unica realtà culturale a larga diffusione che possa consentire alla nostra Isola di tutelare la propria identità di minoranza linguistica storica, con l'attivazione di servizi promozione e divulgazione della cultura e lingua sarda.
Le istanze locali, lo sviluppo sociale ed economico, la cultura e l'identità regionale, pertanto, possono trovare un veicolo di tutela e promozione nell'emittenza locale di qualità.
Tale esigenza impone alla Regione di riconoscere e implementare - nelle more della necessaria revisione dell'attuale sistema nazionale - il ruolo di servizio pubblico locale svolto dall'emittenza regionale di qualità.
La Sardegna, stante la peculiarità della propria condizione territoriale di insularità e la debolezza del sistema economico che alimenta la raccolta pubblicitaria, non può esimersi dall'assumere provvedimenti che vengano incontro alle problematiche delle imprese dell'informazione locale.
La riforma del Titolo V della Costituzione, in particolare l'articolo 117, ha inserito fra le materie a legislazione concorrente quella relativa all'ordinamento della comunicazione, dando espressamente spazio alle Regioni per inserirsi attivamente nella regolamentazione della materia.
É nell'ambito di questa competenza che il legislatore regionale, con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 ha istituito il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna, quale organo di consulenza del Governo regionale, proponendosi di "tutelare il pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi di valorizzare le specificità culturali, linguistiche e sociali del popolo sardo, garantendo a tutti i cittadini il pieno diritto alla partecipazione consapevole alle attività politiche, sociali e culturali della Comunità" anche mediante l'inevitabile attivazione di strumenti che permettano ai media locali sia di superare le obiettive difficoltà contingenti, sia di programmare nuovi investimenti, garantendo l'innovazione tecnologica e di prodotto, l'aggiornamento del personale e il complessivo rafforzamento del sistema.
La difficile contingenza economica delle imprese dell'informazione televisiva locale rendono, peraltro, urgente l'intervento regionale sia come misura di salvaguardia dell'offerta informativa, sia come sostegno alla promozione e divulgazione della cultura e della lingua sarda.
Ciò trova fondamento nell'articolo 6 della Costituzione e della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ai sensi del quale la Regione tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua sarda, nelle sue diverse espressioni, quale lingua di identità storica della Sardegna e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale; promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell'identità della comunità regionale e del popolo sardo.
Con le azioni di cui alla presente proposta di legge la Regione concorre, altresì, all'attuazione dei principi espressi dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle nazioni unite il 10 dicembre 1948, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dallo Strumento dell'iniziativa centro europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994, dai documenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue, dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992, dalla Convenzione quadro sulle minoranze nazionali, dall'articolo 3 del Trattato costituzionale dell'Unione europea, ratificato dal Parlamento italiano con legge 7 aprile 2005, n. 57, dalla legge di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), articolo12, comma 2, e dei principi e delle disposizioni della legge regionale 15 ottobre 1996, n. 26 "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna".
L'articolato consta di sette articoli dove vengono descritte le finalità della legge, la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi, i requisiti per le candidature delle emittenti a svolgere le attività di servizio pubblico per l'informazione televisiva previste nella presente legge e le attività di controllo previste.
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RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE, INFORMAZIONE
composta dai consiglieri
MANCA Gavino, Presidente e relatore - LOCCI, Vice presidente - ZEDDA Paolo Flavio, Segretario - TUNIS, Segretario - COMANDINI - PINNA Rossella - TENDAS
pervenuta il 12 dicembre 2014
La Seconda Commissione, nella seduta del 26 novembre 2014, ha approvato all’unanimità la proposta di legge n. 76 a seguito di un attento e partecipato confronto che ha avuto come obiettivo primario quello di individuare delle soluzioni utili a sostenere il settore dell’emittenza televisiva locale.
La Commissione è consapevole della necessità di intervenire urgentemente con una legge complessiva che riguardi l’intero comparto dell’informazione e che riformi la legge regionale n. 22 del 1998, a tal fine ha inserito, nella programmazione dei propri lavori, la discussione di una proposta di legge di disciplina del sistema integrato della comunicazione che si propone di esaminare in tempi molto rapidi.
Il comparto televisivo, però, sta vivendo una crisi senza precedenti, dovuta da un lato all’avvento del digitale terrestre, che ha determinato un drastico calo degli ascolti, e dall’altro alla incontrollata crescita dell’offerta, che ha reso necessario un intervento legislativo immediato al fine di salvaguardare un sistema che rappresenta un importante presidio al pluralismo dell’informazione regionale e che riveste un certo rilievo dal punto di vista economico e occupazionale.
Con tale consapevolezza la Commissione ha proceduto all’esame della proposta di legge proponendo delle importati modifiche al testo dei proponenti e modificando profondamente l’impostazione iniziale che prevedeva l’istituzione di un servizio regionale per l’informazione televisiva locale. Tale scelta, infatti, non è parsa compatibile con la normativa che riserva tale prerogativa alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Le principali novità approvate dalla Commissione hanno riguardato molteplici aspetti. Innanzitutto si è ritenuto di inserire l’intervento legislativo nell’ambito della normativa regionale di carattere generale relativa all’intero settore dell’informazione, ossia, la legge regionale n. 22 del 1998, che peraltro già prevede interventi a favore dell’emittenza televisiva locale a cui gli interventi previsti dalla presente proposta di legge vanno ad aggiungersi.
Inoltre, sono stati precisati i contenuti del servizio richiesto alle emittenti televisive in quanto nel testo del proponente erano piuttosto indefiniti. In tale ambito la Commissione ha considerato fondamentale correlare la corresponsione dei contributi all’offerta di un "pacchetto" di programmi che, oltre a garantire informazione di carattere locale, assicurino dei servizi televisivi per l’informazione e la promozione di temi di particolare rilevanza, dei programmi di pubblica utilità per migliorare la conoscenza dell’Europa ed infine dei programmi specificamente dedicati ai minori, ai giovani e alle donne (articolo 3, comma 1).
Per quanto riguarda invece la definizione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione dei finanziamenti, la Commissione ha confermato quanto previsto nel testo del proponente, disponendo che la Giunta regionale dovrà tenere conto di alcuni parametri tra cui la percentuale di copertura territoriale e l’utenza effettivamente raggiunta, del numero dei dipendenti a tempo pieno o parziale e del surplus di programmazione rispetto ai limiti minimi stabiliti (articolo 3, comma 3).
La Commissione, inoltre, ha ridisegnato il ruolo attribuito al CORECOM che dovrà esprimere il parere sulla delibera della Giunta regionale che stabilisce i criteri e le modalità per l’attribuzione dei contributi ed effettuare i controlli sul possesso dei requisiti e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge da parte dei beneficiari, il cui inadempimento è causa di revoca dei benefici.
Nell’intento di salvaguardare i livelli occupazionali, la Commissione ha stabilito che per poter accedere ai contributi le aziende televisive debbano avere ad una stabile organizzazione e che vi sia la regolarità nel pagamento delle spettanze e dei contributi assistenziali e previdenziali dei dipendenti. Inoltre, al fine di incentivare le assunzioni di personale e ridurre il rischio di licenziamenti, ha previsto delle premialità per le emittenti televisive che, negli ultimi tre anni, non abbiano proceduto a riduzioni del proprio personale o, per converso, provvedano ad assumere personale del settore precedentemente licenziato (articolo 3, comma 4).
È stata prevista, inoltre, la possibilità che le piccole emittenti, che non raggiungono singolarmente il requisito della copertura di segnale del 60 per cento del territorio regionale o che posseggono una organizzazione sottodimensionata rispetto a quella minima prevista per l’accesso ai contributi, possano associarsi attraverso la creazione di consorzi o di raggruppamenti temporanei di imprese (articolo 4, comma 2).
Nel convincimento che gli interventi proposti possano, se posti in essere tempestivamente, alleviare lo stato di sofferenza del comparto la Commissione auspica che in Assemblea possa ritrovarsi la medesima condivisione che ha reso possibile una approvazione sollecita e partecipata del provvedimento.
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La Terza Commissione, nella seduta del 25 novembre 2014, ha espresso all'unanimità parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Norme per l'istituzione di un servizio pubblico regionale per l'informazione televisiva locale e per la produzione e diffusione di programmi per la valorizzazione della lingua, della cultura e della identità sarda
Titolo: Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22
Art. 1
Oggetto e finalità1. La Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione" e dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 "Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna", tutela il pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi, riconosce e promuove il ruolo di servizio di interesse generale dell'attività di informazione svolta dall'emittenza locale, in quanto condizione necessaria per assicurare alla cittadinanza un'informazione libera, plurale e legata alle specificità del territorio.
2. La Regione, in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione e della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna", così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", del comma 2 dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche", nonché secondo il disposto della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna", tutela, valorizza e promuove l'uso della lingua sarda, nelle sue diverse espressioni, quale lingua di identità storica della Sardegna e parte del patrimonio storico, culturale e sociale della comunità regionale.
3. Nell'esercizio dei principi e nel perseguimento degli interessi e delle finalità pubbliche di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove, mediante la presente legge, appositi interventi per assicurare il rafforzamento del sistema dell'informazione televisiva regionale, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 5 lettera l) e dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2005 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 22 del 1998
(Finalità)1. Il comma 3, dell'articolo 1, della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953) è sostituito dai seguenti:
"3. La Regione promuove nel proprio territorio lo sviluppo delle attività editoriali e dell'informazione televisiva, nel quadro degli obiettivi di promozione sociale, economica, ambientale, scientifica e culturale della collettività isolana, nel rispetto delle norme europee e statali in materia.
3 bis. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) l'emittenza televisiva in ambito locale valorizza e promuove la cultura e le tradizioni locali e in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna) tutela e diffonde la lingua sarda nelle sue diverse espressioni quale lingua di identità storica della Sardegna e parte del patrimonio storico, culturale e sociale della comunità regionale.".
Art. 2
Definizioni1. Per la finalità di cui alla presente legge sono considerate imprese dell'informazione televisiva locale, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE, le imprese aventi sede legale ed operativa in qualsiasi comune della Regione, che realizzino almeno il 90 per cento del loro fatturato nel territorio della Regione, costituite in qualsiasi forma giuridica, regolarmente iscritte negli appositi registri previsti dalla legge della Repubblica per l'esercizio d'impresa e operanti nel settore emittenza televisiva con trasmissione di segnale con tecnologia digitale terrestre (DTT).
Art. 2
Modifiche all'articolo 22
della legge regionale n. 22 del 1998
(Destinatari degli interventi)1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 22 del 1998 è sostituita della seguente:
"a) emittenti televisive private locali in digitale terrestre o satellitari ed emittenti radiofoniche private locali, costituite in qualsiasi forma giuridica, che operino nel territorio della Sardegna, nel quale realizzino almeno il 90 per cento del fatturato, nel cui ambito trasmettano quotidianamente informazioni di interesse regionale e locale, oltre a quelle fornite dai notiziari giornalistici e producano, periodicamente, trasmissioni sulla realtà sociale, economica, ambientale e culturale della Sardegna;".
Art. 3
Tipologia degli interventi1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione istituisce un servizio pubblico per l'informazione televisiva regionale e la produzione e la diffusione di programmi per la valorizzazione della lingua sarda e della cultura ed identità sarda.
2. Il servizio pubblico di cui al comma 1 è affidato dalla Regione alle emittenti locali, che risultino aggiudicatarie all'esito di un bando pubblico, mediante sottoscrizione di apposito contratto di servizio.
3. La Giunta regionale predispone un regolamento di attuazione della presente legge e lo approva sentita la Commissione consiliare competente che esprime parere entro 20 giorni.
4. Sulla base del bando di cui al comma 2, è definita la graduatoria delle emittenti aggiudicatarie del contratto di servizio pubblico per l'informazione televisiva di interesse regionale.
5. I criteri di ripartizione percentuale del corrispettivo tra le emittenti aggiudicatarie, previsti nel regolamento, tengono conto:
a) della copertura territoriale;
b) dell'utenza effettivamente raggiunta;
c) del numero dei dipendenti giornalisti a tempo pieno;
d) del numero dei dipendenti tecnico amministrativi a tempo pieno;
e) degli eventuali ulteriori parametri definiti a garanzia del servizio richiesto.
Art. 3
Modifiche all'articolo 23
della legge regionale n. 22 del 1998
(Requisiti)1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Requisiti)
1. Per la fruizione dei benefici di cui agli articoli 24 e 24 bis sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere iscritti al registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) presentare il rendiconto e il bilancio aziendale relativo all'anno precedente a quello per il quale si chiede il contributo;
c) possedere una stabile organizzazione redazionale con almeno 4 giornalisti e 2 unità di personale tecnico-amministrativo impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, una copertura occupazionale equivalente, in termini di ore di lavoro, con dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di categoria e un direttore responsabile;
d) essere in regola con i pagamenti delle spettanze al personale e dei relativi oneri previdenziali e assistenziali con le attestazioni Durc;
e) avere una copertura di segnale non inferiore al 60 per cento del territorio regionale e al 60 per cento della popolazione;
f) essere gestore di rete e produttore di contenuti, ovvero unicamente produttore di contenuti che si avvale di reti di terzi per trasmettere;
g) avere trasmesso quotidianamente, nei due anni precedenti, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale su una rete propria o di terzi, nell'ambito della Regione e con una copertura di segnale pari o superiore a quella sopra indicata;
h) avere aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
i) non avere il carattere di televendita, né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva.
2. Le emittenti televisive, ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 24 bis, possono con riferimento alle lettere c) ed e) del comma 1, creare un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio finalizzati alla realizzazione dei servizi previsti nel medesimo articolo".
Art. 4
Requisiti richiesti per le candidature1. Le emittenti che intendono candidarsi a svolgere il servizio pubblico di cui alla presente legge, fermi le condizioni e gli obblighi definiti all'articolo 3, dimostrano:
a) di essere in regola con le attestazioni DURC;
b) di possedere una stabile organizzazione redazionale con almeno 2 giornalisti impiegati con rapporto di lavoro a tempo pieno secondo le previsioni della contrattazione collettiva, un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti e un consulente esperto in lingua sarda;
c) una copertura di segnale, come attestata dalle autorizzazioni ministeriali, non inferiore al 60 per cento del territorio regionale e al 60 per cento della popolazione;
d) di essere produttore di contenuti oltre che gestore di rete, oppure essere unicamente produttore di contenuti, che si avvale delle frequenze in possesso di terzi per trasmettere;
e) di aver svolto, con continuità giornaliera, nei due anni precedenti quello di validità della convenzione, attività di produzione e di messa in onda di contenuti televisivi, sulla base dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 6 "Istituzione del servizio civile nazionale", su banda propria o di terzi, nell'ambito della Regione e con una copertura di segnale pari o superiore a quella sopra indicata;
f) l'adesione al Codice in materia di televendite - approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 - e al Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002;
g) gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 6;
h) di aver assolto a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone di concessione per gli anni pregressi.
Art 4
Interventi a sostegno
dell'emittenza televisiva locale1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 22 del 1998 è aggiunto il seguente:
"Art. 24 bis (Interventi a sostegno dell'emittenza televisiva locale)
1. Fermo restando quanto disposto dal Capo IV della presente legge, la Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sostiene le emittenti televisive in ambito locale che realizzino una programmazione avente i seguenti contenuti:
a) informazione locale autoprodotta;
b) produzione e diffusione di programmi in lingua sarda e per la valorizzazione della lingua, della cultura, del patrimonio immateriale e identità sarda;
c) promozione di campagne su importanti temi di rilevanza sociale, ambientale e culturale o progetti aventi particolare rilievo informativo per le comunità locali, servizi di informazione dei grandi eventi che favoriscano la conoscenza della Sardegna e ne rafforzino l'immagine a livello nazionale e internazionale;
d) progettazione e realizzazione di programmi di pubblica utilità e per facilitare l'accesso all'informazione dei cittadini sardi residenti all'estero e degli immigrati;
e) produzione di programmi finalizzati a favorire l'accesso dei sardi alle opportunità provenienti dall'Unione europea e a migliorare la conoscenza delle istituzioni europee;
f) produzione di programmi specificamente dedicati ai minori, al pubblico giovanile e alle donne, nonché di programmi nel linguaggio mimico gestuale dei sordi.
2. I programmi di cui al comma 1, trasmessi nella fascia oraria diurna (7-22,30), limitano le inserzioni pubblicitarie a non oltre il 15 per cento del tempo di trasmissione previsto per ciascuno di essi.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e sentito il Corecom, che si esprime entro quindici giorni, approva una delibera con la quale è stabilito il minutaggio minimo dei programmi di cui al comma 1 e nella quale sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi di cui al presente articolo che tengono conto in particolare:
a) della percentuale di copertura territoriale e dell'utenza effettivamente raggiunta;
b) del numero dei dipendenti giornalisti e tecnico amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, con una copertura occupazionale equivalente, in termini di ore di lavoro, con dipendenti a tempo parziale;
c) della produzione e trasmissione dei programmi di cui al comma 1 in misura superiore a quella minima fissata per l'accesso ai contributi.
4. Nella delibera di cui al comma 3 sono previste premialità a favore delle emittenti televisive che abbiano garantito, negli ultimi tre anni, il mantenimento del livello occupazionale nella propria azienda o provvedano all'assunzione di lavoratori, giornalisti e personale tecnico amministrativo, operante nel settore e precedentemente licenziato e in regime di ammortizzatori sociali o mobilità.
5. La delibera è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni, decorso tale termine si prescinde dal parere.
6. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 23 della presente legge, o il mancato, totale o parziale adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari costituisce causa di revoca dei benefici.
7. Il Corecom provvede, ogni sei mesi, alla rilevazione dei dati necessari alla verifica di cui al comma 6 che trasmette alla Giunta regionale.".
Art. 5
Controllo da parte del Comitato regionale
per le comunicazioni1. Il compito di accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti, per l'esercizio del servizio pubblico televisivo locale di cui alla presente legge, è svolto dal Comitato regionale per le comunicazioni, CORECOM.
2. È, altresì, demandata al CORECOM la verifica dell'adempimento agli impegni assunti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, da parte delle emittenti televisive locali aggiudicatarie del contratto di servizio pubblico per l'informazione televisiva di cui alla presente legge. Il corrispettivo è revocato, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, nel caso in cui la verifica operata dal CORECOM rilevi il mancato adempimento dell'emittente televisiva locale.
Art. 5
Controllo da parte del Comitato regionale
per le comunicazioni(soppresso)
Art. 6
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 3.000.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si fa fronte rispettivamente:
a) per l'anno 2014, mediante utilizzo di pari quota delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 iscritte in conto dell'UPB S06.02.002 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016;
b) per l'anno 2015 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte in conto dell'UPB S05.01.001 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e in conto delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
STRATEGIA 06
UPB S06.02.002
Promozione e propaganda turistica
2014 euro 3.000.000
2015 euro
2016 euroSTRATEGIA 05
UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale. Parte corrente
2014 euro
2015 euro 3.000.000
2016 euro 3.000.000in aumento
UPB 503.02.003
Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione
2014 euro 3.000.000
2015 euro 3.000.000
2016 euro 3.000.0003. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sull'UPB S03.02.003 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 6
Norma finanziaria1. Per effetto delle modifiche introdotte dalla presente legge, le risorse già stanziate per gli interventi di cui alla legge regionale n. 22 del 1998 sono incrementate di euro 1.500.000 per l'anno 2014 e di euro 3.000.000 annui a decorrere dall'anno 2015.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni, relative al finanziamento del fondo regionale per l'occupazione, iscritte in conto dell'UPB S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e in conto delle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
STRATEGIA 06
UPB S06.06.004
Fondo Regionale per l'Occupazione - Spese correnti
2014 euro 1.500.000
2015 euro 3.000.000
2016 euro 3.000.000in aumento
STRATEGIA 03
UPB S03.02.003
Interventi per promuovere e sostenere l'editoria e l'informazione
2014 euro 1.500.000
2015 euro 3.000.000
2016 euro 3.000.0004. Gli oneri derivanti dalla presente legge gravano sull'UPB S03.02.003 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 7
Notifica all'Unione europea1. La presente legge è comunicata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 7
Notifica all'Unione europea1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attivati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato di cui agli articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
2. La presente legge è notificata alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 2010, n.13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12). La sua efficacia rimane sospesa fino alla conclusione delle procedure di controllo effettuate dalla Commissione europea sulla compatibilità della stessa con l'ordinamento dell'Unione europea.
Art. 7 bis
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).