CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 73

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI

l'11 luglio 2014

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende ribadire in maniera inequivocabile la necessità di assicurare al CORECOM Sardegna, quale organo di garanzia, l'indispensabile e assoluta indipendenza non solo dal sistema degli interessi delle comunicazioni, ma anche dal sistema politico e istituzionale, come viene sancito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11.

Tale finalità viene perseguita assicurando che la durata del mandato dei componenti del comitato sia di cinque anni, come viene sancito nella deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) n. 52/1999, adottata d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni ed i presidenti dei consigli regionali, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge n. 249 del 1997, articolo 1, commi 13 e 14, e come viene autorevolmente indicato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle autorità amministrative indipendenti svolta dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nel 2011 e del quale si riporta, tra parentesi, parte del testo integrale relativo alla durata del mandato "(La terzietà delle autorità è consolidata anche da una congrua durata del mandato dei componenti, ossia tale da evitare il rischio di nomine contingenti. In merito, il principale punto di discussione verte sull'opportunità di prevedere un mandato lungo senza possibilità di rinnovo, oppure un mandato breve con potenziale riconferma. In ogni caso, c'è condivisione su un aspetto: evitare incarichi coincidenti con la scadenza fisiologica della legislatura. In questo modo è possibile impedire che una diversa maggioranza parlamentare possa sostituire tout court i vertici delle autorità, sottoponendoli, di fatto, ad un sistema di spoil-system del tutto incompatibile con la natura indipendente di questi organismi.)", nonché come viene sottolineato nel recente documento della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni propedeutico al rinnovo dell'accordo quadro Agcom-regioni scaduto nel 2011.

Ma, soprattutto, nel formulare la presente proposta di legge si è ritenuto doveroso seguire gli obblighi delle statuizioni della Corte costituzionale e i principi scolpiti in analoghi casi della giurisprudenza amministrativa (TAR Campania; Consigli di Stato sez. V sentenza 28 dicembre 2011, n. 6931 "L'art. 1 della L. 31 luglio 1997, n. 249 ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale deve operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; di tale Autorità sono funzionalmente organi i Comitati regionali per le comunicazioni i quali devono assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni sul territorio, in ossequio al principio di decentramento.... Dunque tale cornice legislativa non può che inquadrare il Corecom come un organo del tutto indipendente rispetto agli organi di direzione politica; ciò sia per le funzioni, sia per la sua dipendenza funzionale all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In ogni caso la designazione dei componenti affidata al Consiglio regionale non fa derivare automaticamente quella dipendenza politico fiduciaria che sola può giustificare i meccanismi dei spoil system, ma comunque la dipendenza funzionale dall'Agcom dei comitati regionali per le comunicazioni fa indiscutibilmente di questi un ramo locale dell'Autorità e ciò esclude che i suoi componenti possono essere paragonati a figure apicali delle strutture amministrative regionali"). Seguendo quindi le indicazioni su riportate si ritiene che la presente proposta di legge dia l'indispensabile interpretazione normativa volta ad assicurare che la durata in carica dei componenti del CORECOM Sardegna sia di cinque anni, cioè quella sancita dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2008, e che la stessa durata sia svincolata dalla possibilità che si possa realizzare una ipotesi di spoil system, del tutto incompatibile con l'indipendenza e l'autonomia che per legge contraddistingue i CORECOM italiani.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche alla durata in carica del CORECOM

1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna) dopo le parole "in carica cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dalla durata della legislatura".

2. Il comma 10 bis dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2008 è abrogato.