CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 71

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - ANEDDA - ARBAU - COCCO Daniele Secondo - USULA - RUGGERI - COZZOLINO - FORMA - PINNA Rossella - PERRA - PIZZUTO

il 10 luglio 2014

Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si propone di introdurre nell'ordinamento regionale norme urgenti di riforma del sistema sanitario regionale. Il contesto in cui esse sono situate è quello di un sistema che non è stato in grado, negli ultimi anni, di contenere entro i parametri previsti i costi del sistema sanitario senza peraltro produrre un miglioramento delle performance nei confronti dei cittadini, né migliori condizioni di lavoro per gli operatori o l'applicazione piena di quelle riforme previste con la legge regionale n. 10 del 2006 o n. 23 del 2005 sul sistema dei servizi alla persona nella parte relativa all'integrazione dei servizi socio-sanitari.

Peraltro il sistema richiede profondi interventi legati alla nuova normativa nazionale e alla nuova programmazione, sia nella parte riguardante la rete ospedaliera regionale che richiede interventi profondi con la riduzione del numero dei posti letto per abitante rispetto alla precedente programmazione regionale risalente al periodo 2006-2009 con la sottoscrizione del "patto della salute", sia per la mutata modellistica organizzativa del sistema terapeutico che si propone di introdurre una più forte organizzazione territoriale della degenza e l'evoluzione dell'organizzazione ospedaliera in sistemi ad alta, media e bassa intensità di cure.

Oltretutto il quadro è ulteriormente sollecitato a mutare profondamente dalla riforma del sistema degli enti locali che prosegue a livello nazionale e che deve essere applicata, condizionata dagli effetti referendari dell'abolizione delle province che sono le basi delle attuali aziende sanitarie locali e gestite nel contesto dell'autonomia speciale di cui gode la Regione.

In questo contesto, questa proposta di legge avvia la riforma del sistema sanitario regionale e pone le condizioni perché siano dislocate altrimenti alcune funzioni delle aziende sanitarie in modo da consentire una profonda revisione dei confini territoriali, nel caso delle aziende sanitarie locali, o del numero dei posti letto, anche tramite accorpamenti di quelle ospedaliere.

In particolare le funzioni di committenza e quelle dell'emergenza urgenza si concentrano in una sede unica, mentre vengono introdotti nell'ordinamento regionale le sedi principali di organizzazione territoriale di degenza extra ospedaliera, le case della salute e gli ospedali di comunità, precedentemente introdotti da delibere di Giunta, ma non elevati a rango organizzativo stabile.

Con l'articolo 1 si dispiegano i principi generali richiamando l'avvio del processo di riforma del sistema sanitario regionale, attraverso provvedimenti urgenti finalizzati a ridurre rapidamente il disavanzo della spesa regionale sanitaria, in applicazione di normative nazionali e regionali, anche attraverso la ridefinizione territoriale e organizzativa delle aziende sanitarie e dei distretti socio-sanitari, di riorganizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza e della rete territoriale di assistenza.

Inoltre la legge vincola la Giunta regionale a presentare, entro novanta giorni, al Consiglio regionale, la proposta di ridefinizione territoriale e di accorpamento dei presidi ospedalieri delle aziende sanitarie.

Con gli articoli 2 e 3 si esplicitano i provvedimenti necessari alla riorganizzazione territoriale e organizzativa delle aziende sanitarie: la Centrale regionale di committenza e l'Azienda regionale dell'emergenza-urgenza.

Nell'articolo 2 si legge che la costituzione della Centrale regionale di committenza, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, è promossa presso l'agenzia dei servizi sanitari, al fine di favorire la razionalizzazione della spesa e potenziare i processi di pianificazione e aggregazione della domanda pubblica di beni e servizi sanitari.

Alla Centrale di committenza sono attribuite le funzioni di committenza delle aziende sanitarie ed è affidata la responsabilità dei piani di razionalizzazione della spesa sanitaria regionale da conseguire attraverso il governo e la standardizzazione della relativa domanda delle aziende sanitarie.

Con l'articolo 3 si provvede alla istituzione dell'Azienda regionale di emergenza e urgenza, che ha il fine di garantire, gestire e rendere omogeneo, nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza territoriale. L'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza (AREU), è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile ed è preposta allo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza attualmente svolti dalle centrali operative 118, presso le aziende sanitarie, ivi compreso il servizio di elisoccorso, nonché delle funzioni di coordinamento nel trasporto delle persone, dei neonati, degli organi e dei tessuti, di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti, e garantisce il coordinamento con tutte le aziende del sistema sanitario regionale e le istituzioni coinvolte al fine di garantire l'efficacia della risposta sanitaria di emergenza e urgenza.

La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, definisce la sede, la struttura organizzativa, il patrimonio e le funzioni operative dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza.

Con l'articolo 4 si disciplina il funzionamento dei distretti socio-sanitari e della conferenza territoriale socio-sanitaria già previsti nella legge regionale n. 10 del 2006, il cui funzionamento è tuttavia legato all'esistenza delle province istituzionali. In questo modo il funzionamento viene attribuito al sistema dei comuni su cui incide il territorio dell'azienda sanitaria territoriale.

Con l'istituzione della Conferenza territoriale socio-sanitaria composta dai sindaci dei comuni che ricadono nell'ambito territoriale delle ASL regionali si trasferiscono ad essa tutte le funzioni finora attribuite alla Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria dalla legge regionale n. 23 del 2005 e dalla legge regionale n. 10 del 2006.

La legge poi rinvia a uno specifico provvedimento della Giunta regionale, sottoposto al parere della Commissione competente, l'istituzione della Consulta generale di cittadinanza e delle Consulte locali di cittadinanza, composta da rappresentanti di associazioni accreditate a livello regionale di cittadini, di malati cronici, da rappresentanti dei comuni e delle aziende sanitarie locali che esprime il parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Piano socio-sanitario regionale.

Con gli articoli 5 e 6 si disciplinano le Case della salute e gli ospedali di comunità. La legge individua nella Casa della salute la struttura che raccoglie in un unico spazio l'offerta extraospedaliera del servizio sanitario, integrata con il servizio sociale, in grado di rispondere alla domanda di assistenza di persone e famiglie con bisogni complessi. L'articolo 5 individua obiettivi, criteri e organizzazione dei servizi della casa della salute che deve operare nell'erogazione dei servizi sia direttamente che attraverso il coinvolgimento degli operatori sanitari e sociali e con la partecipazione degli enti-locali e delle loro rappresentanze istituzionali. La norma, in sede di prima applicazione, rinvia alla deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, il piano regionale delle case della salute, garantendo una localizzazione equilibrata delle strutture in tutto il territorio regionale che tenga conto di quelle già esistenti o previste nei piani sperimentali approvati nel corso degli ultimi anni.

Con l'articolo 6, al fine di garantire adeguati livelli di cura per tutte le persone che non abbiano necessità di ricovero in ospedali per acuti, ma che hanno comunque bisogno di un'assistenza sanitaria protetta che non potrebbero ricevere a domicilio, e limitatamente a periodi di tempo medio-brevi, si istituisce l'ospedale di comunità (OsCo) quale presidio di raccordo funzionale tra l'ospedale per acuti e i servizi territoriali.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi generali

1. La Regione, con la presente legge, avvia il processo di riforma del sistema sanitario regionale, mediante disposizioni urgenti finalizzate a ridurre rapidamente il disavanzo della spesa regionale sanitaria, in applicazione di normative nazionali e regionali, migliorare i servizi, razionalizzare la spesa e rendere più funzionale l'utilizzo delle risorse umane ed economiche, adeguare l'assetto istituzionale e organizzativo previsto dalla legislazione vigente, anche a seguito delle profonde riforme avviate a livello regionale e nazionale in materia di enti intermedi, riorganizzare il sistema dell'emergenza-urgenza e della rete territoriale di assistenza.

 

Art. 2
Istituzione della centrale regionale
di committenza

1. Al fine di favorire la razionalizzazione della spesa e potenziare i processi di pianificazione e aggregazione della domanda pubblica di beni e servizi sanitari, è istituita la funzione di Centrale regionale di committenza secondo quanto previsto dall'articolo, 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

2. Con specifico provvedimento la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità, individua le modalità di funzionamento della Centrale di committenza, alla quale sono attribuite le funzioni di committenza delle aziende sanitarie ed è affidata la responsabilità dei piani di razionalizzazione della spesa sanitaria regionale da conseguire attraverso il governo e la standardizzazione della relativa domanda delle aziende sanitarie.

3. Le funzioni individuate con le modalità di cui al comma 2, sono attribuite all'Agenzia regionale della sanità istituita ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5).

4. Per consentire lo svolgimento delle attività proprie della Centrale regionale di committenza, il personale dell'Agenzia regionale della sanità di cui all'articolo 22, comma 5, della legge regionale n. 10 del 2006, è così stabilito:
a) il numero massimo complessivo di personale di cui alle lettere b) e c) è incrementato di ulteriori 5 unità;
b) il numero massimo di personale di cui alla lettera a) è stabilito annualmente sulla base dei compiti e del budget assegnati dalla Giunta regionale all'Agenzia.

 

Art. 3
Istituzione dell'azienda regionale
di emergenza e urgenza

1. Con l'obiettivo di garantire, gestire e rendere omogeneo, nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza-urgenza territoriale, è istituita l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile.

2. L'Azienda è preposta allo svolgimento dei compiti relativi all'emergenza-urgenza attualmente svolti dalle centrali operative 118 presso le aziende sanitarie, ivi compreso il servizio di elisoccorso, nonché delle funzioni di coordinamento nel trasporto delle persone, anche neonati, degli organi e dei tessuti, di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti, e assicura il coordinamento con tutte le aziende del sistema sanitario regionale e le istituzioni coinvolte al fine di garantire l'efficacia della risposta sanitaria di emergenza e urgenza.

3. Sono organi dell'Azienda il direttore generale, il collegio dei sindaci e il collegio di direzione. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Per gli organi e per le figure del direttore sanitario e amministrativo si applicano le disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia di organizzazione delle aziende sanitarie.

4. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, definisce la sede, la struttura organizzativa, il patrimonio e le funzioni operative dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza.

 

Art. 4
Funzionamento dei distretti socio-sanitari, della conferenza territoriale socio-sanitaria, delle consulte generali e locali di cittadinanza

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i distretti socio-sanitari svolgono le funzioni previste dagli articoli 7 e 21 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali); in particolare:
a) la convocazione della conferenza di programmazione di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2005, al fine di elaborare la proposta di piano locale unitario dei servizi alla persona;
b) la partecipazione con i comuni dell'ambito distrettuale alla programmazione locale e alla realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona;
c) l'organizzazione e lo sviluppo degli osservatori distrettuali sulla rete integrata dei servizi e degli interventi sociali e il monitoraggio dell'offerta e della spesa;
d) l'implementazione del sistema informativo dei servizi sociali su base distrettuale;
e) la tenuta dei registri dei soggetti privati e sociali solidali e delle altre organizzazioni che partecipano alla realizzazione del sistema integrato;
f) le funzioni, di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 23 del 2005, delegate dai comuni singoli in materia di autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento di servizi e strutture sociali e socio-sanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, a gestione pubblica o privata.

2. É istituita la Conferenza territoriale socio-sanitaria composta dai sindaci dei comuni che ricadono nell'ambito territoriale delle ASL e da un rappresentante della Consulta locale di cittadinanza, di cui al comma 3. Alla Conferenza territoriale socio-sanitaria spettano tutte le funzioni finora attribuite alla Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria dalla legge regionale n. 23 del 2005 e dalla legge regionale n. 10 del 2006. La Conferenza, nella prima seduta, elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza composto da un vicepresidente e da un segretario. La prima convocazione della Conferenza territoriale socio-sanitaria è effettuata dal direttore generale della ASL di riferimento.

3. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con specifico provvedimento, sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, istituisce la Consulta generale di cittadinanza e le Consulte locali di cittadinanza e ne definisce composizione, funzioni e modalità di funzionamento. La Consulta generale è composta da rappresentanti di associazioni accreditate a livello regionale che operano nel settore socio-sanitario, da rappresentanti dei comuni e delle aziende sanitarie locali ed esprime, in particolare, il parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Piano socio-sanitario regionale. Nelle aziende sanitarie locali sono istituite una o più Consulte locali di cittadinanza, le quali esprimono, in particolare, parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Programma sanitario annuale e triennale dell'azienda sanitaria locale.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014) è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per il triennio 2014, 2015 e 2016 la programmazione in ambito sociale di cui al comma 1 è limitata alle annualità 2015 e 2016. Per la sola annualità 2014 l'assunzione degli impegni da parte della Regione prescinde dalla presentazione dei programmi triennali da parte dei comuni ed è effettuata sulla base della normativa di settore e dei criteri vigenti.".

 

Art. 5
Case della salute

1. La Regione, con l'obiettivo di qualificare l'assistenza territoriale al servizio della persona, di integrare i processi di cura e di garantire la continuità assistenziale, individua nella Casa della salute la struttura che raccoglie in un unico spazio l'offerta extraospedaliera del servizio sanitario, integrata con il servizio sociale, in grado di rispondere alla domanda di assistenza di persone e famiglie con bisogni complessi.

2. Le Case della salute operano per conseguire i seguenti obiettivi:
a) appropriatezza delle prestazioni attraverso percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali, presa in carico globale e orientamento di pazienti e famiglie;
b) riconoscibilità e accessibilità dei servizi;
c) unitarietà e integrazione dei servizi sanitari e sociali;
d) semplificazione nell'accesso ai servizi integrati.

3. Le Case della salute operano secondo i seguenti criteri assicurando le seguenti funzioni:
a) garantiscono adeguata continuità assistenziale, secondo le esigenze della rete territoriale di riferimento, di norma per sette giorni alla settimana e sulle ventiquattro ore;
b) assicurano l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) distrettuali e di quelli riferiti all'area dell'integrazione socio-sanitaria, con riguardo alle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
c) promuovono il lavoro di equipe tra le varie figure professionali: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e dell'emergenza territoriale, specialisti ambulatoriali, personale sanitario, socio-sanitario e tecnico-amministrativo, operatori sociali;
d) sviluppano percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali comuni e condivisi con tutti i professionisti dell'equipe territoriale che partecipano al processo di cura ed assistenza, utilizzando linee guida e protocolli adeguati;
e) sviluppano l'informatizzazione del sistema per consentire l'interrelazione fra i professionisti, e tra questi e i nodi della rete integrata dei servizi socio-sanitari del distretto e dei servizi sanitari ospedalieri, così da favorire il massimo livello di integrazione e condivisione delle informazioni;
f) garantiscono la funzione di sportello unico di accesso e orientamento all'insieme delle prestazioni ad integrazione socio-sanitaria (PUA), con possibilità di accedere alla prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero (CUP);
g) prevedono, in rapporto all'ambito territoriale di riferimento, la presenza di adeguati servizi diagnostici e clinici;
h) prevedono la presenza di ambulatorio infermieristico e ambulatorio per piccole urgenze che non richiedano l'accesso al pronto soccorso ospedaliero;
i) assicurano, secondo le specifiche previsioni della rete regionale dell'emergenza-urgenza, la presenza di un servizio di ambulanze per il pronto intervento sul territorio (punto di soccorso mobile 118), nonché di spazi adeguati per le attività delle associazioni di volontariato, di rappresentanza dei malati, di promozione sociale.

4. L'organizzazione dei servizi secondo i criteri indicati nel comma 3 avviene attraverso il coinvolgimento degli operatori sanitari e sociali e con la partecipazione degli enti locali e delle loro rappresentanze istituzionali.

5. Le Case della salute sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, garantendo una localizzazione equilibrata delle strutture in tutto il territorio regionale che tenga conto di quelle già esistenti o previste nei piani sperimentali approvati nel corso degli ultimi anni.

 

Art. 6
Ospedali di comunità

1. Al fine di garantire adeguati livelli di cura per tutte le persone che non abbiano necessità di ricovero in ospedali per acuti, ma che hanno comunque bisogno di un'assistenza sanitaria protetta che non potrebbero ricevere a domicilio, e limitatamente a periodi di tempo medio-brevi, è istituito l'ospedale di comunità (OsCo) quale presidio di raccordo funzionale tra l'ospedale per acuti e i servizi territoriali.

2. Gli ospedali di comunità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, garantendo una localizzazione equilibrata delle strutture in tutto il territorio regionale che tenga conto di quelle già esistenti o previste nei piani sperimentali approvati nel corso degli ultimi anni.

3. Le aziende sanitarie locali organizzano, nell'ambito della programmazione e delle specifiche linee-guida regionali, uno o più ospedali di comunità, anche mediante la riconversione di posti letto per la degenza in strutture già esistenti.

 

Art. 7
Norme finali

1. A seguito della modifica del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), il Collegio di direzione è organo delle aziende sanitarie.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, presenta un apposito disegno di legge che integri le disposizioni presenti, che avviano il processo di riforma del sistema sanitario regionale, con la ridefinizione territoriale del sistema sanitario regionale, anche sulla base degli atti di programmazione di cui alla normativa vigente.