CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 69

presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - DEDONI - CRISPONI

il 27 giugno 2014

Istituzione di unità operative per il benessere degli animali d'affezione e il randagismo nell'ambito dei servizi veterinari e di un numero telefonico regionale di pronto soccorso veterinario

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il riconoscimento degli animali quali esseri portatori di diritti è uno dei capisaldi della politica dell'Unione europea che ha visto due traguardi essenziali, la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, sottoscritta a Parigi il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO, e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel testo previsto dal trattato di Lisbona, entrato in vigore dal dicembre 2009) il quale, all'articolo 13, prevede che: "Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello Spazio, l'Unione e gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti (...)".

Gli animali, dunque, quali esseri senzienti devono essere tutelati e protetti e, pertanto, ogni atto che si ponga in contrapposizione a tali princìpi e che avvenga in assenza di un bisogno essenziale per l'uomo, in una società civile, dovrebbe rientrare nella casistica degli atti di violenza e di maltrattamento. In Italia si è assistito a un'incisiva evoluzione della normativa concernente la tutela dei diritti degli animali, che ha condotto all'approvazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo e, in seguito, di altre norme per la tutela degli animali. Tuttavia, la legislazione vigente risulta ancora carente nel disciplinare taluni profili. In particolare, un'evidente lacuna normativa si riscontra per quanto concerne il soccorso agli animali feriti. Sul punto, la riforma del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, ha introdotto l'obbligo di soccorso agli animali vittime di incidenti della strada. Nello specifico l'articolo 189, comma 9-bis, prevede che, in caso di incidente da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, l'utente della strada che ha causato il sinistro ha l'obbligo di fermarsi e di porre in essere ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Chiunque non ottemperi al predetto obbligo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria. La norma, sebbene senza dubbio meritevole nell'intento, è stata predisposta in assenza della necessaria e preventiva organizzazione di un sistema adeguato affinché l'utente della strada sia posto nelle condizioni di assolvere a tale obbligo, che nella pratica viene spesso eluso; molto spesso l'animale ferito è lasciato in strada, a rischio della sua vita e anche di quella degli altri utenti della strada, poiché la sua presenza può causare ulteriori sinistri. Infatti, non è stato previsto un adeguato sistema che consenta al cittadino di rivolgersi tempestivamente all'ente competente per usufruire del servizio di soccorso veterinario in caso di un animale vittima di incidente. La competenza del servizio di assistenza veterinaria è riconosciuta alle regioni, che a loro volta hanno delegato tale funzione alle aziende sanitarie locali. Tuttavia, non sempre sono garantiti un servizio di guardia veterinaria attivo ventiquattro ore su ventiquattro e spazi adeguati di pronto soccorso per gli animali feriti. La Regione non ha ancora istituito un numero unico telefonico di pronto soccorso per la segnalazione di un'emergenza al fine di inviare personale e mezzi adeguati.

La presente proposta di legge, che è composta da un unico articolo, intende pertanto rendere più efficiente il servizio di pronto soccorso veterinario, prevedendo l'istituzione, nell'ambito del servizio veterinario, di un'unità operativa con medici veterinari preposti, tra l'altro, allo svolgimento di attività di pronto soccorso, nonché di un numero unico telefonico di pronto soccorso veterinario.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione di una unità operativa per il benessere degli animali e di un numero unico di pronto soccorso veterinario

1. La Regione istituisce presso le aziende sanitarie locali, nell'ambito del servizio veterinario, un'unità operativa per il benessere degli animali d'affezione e il randagismo.

2. L'unità operativa di cui al comma 1, dotata di personale medico veterinario e di supporto tecnico-amministrativo in numero adeguato alle esigenze del territorio, garantisce anche la reperibilità medico veterinaria e il servizio di pronto soccorso veterinario.

3. La Regione istituisce un numero unico telefonico di pronto soccorso veterinario attivo ventiquattro ore su ventiquattro, anche in ottemperanza alle disposizioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, adotta il regolamento per il funzionamento del numero unico telefonico di pronto soccorso veterinario, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.