CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 68
presentata dai Consiglieri regionali
MANCA Pier Mario - UNALI - ANEDDA - COCCO Daniele Secondo - DESINI - CHERCHI Augusto - USULA - SALE - ZEDDA Paolo - BUSIAil 27 giugno 2014
Ridefinizione dei parametri per le nomine
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il rapporto di fiducia e identificazione fra popolo e istituzioni, cittadinanza e politica, rappresentati e rappresentanti, in questi anni ha subito una forte crisi che ha portato a un sempre maggiore allontanamento del popolo ed in particolare dei giovani dalle istituzioni. Fra le molteplici cause di questa situazione vi è la percezione, di una sempre maggiore distanza del mondo politico e amministrativo dalle spinte innovative di una società in continua evoluzione che si manifesta, anche e sopratutto, con una chiusura, negata a parole, ma confermata dai fatti, a far entrare nei meccanismi decisionali nuove figure. La politica e la pubblica amministrazione vengono viste come "caste" impermeabili alla società civile e al ricambio generazionale. Un ricambio generazionale tanto più necessario, a nostro avviso, se si considera tra l'altro la velocità con cui in questi anni tecnologie, pratiche, approcci sono cambiati e si sono evoluti per reggere la sfida di un mondo sempre più complesso e interconnesso.
La nostra proposta di legge, che non ha l'ambizione di risolvere in un colpo una materia così spinosa, vuole tuttavia contribuire a un cambiamento nella direzione di una maggiore apertura della politica e della pubblica amministrazione verso la società civile e verso i giovani e le giovani di Sardegna. Questa proposta vuol dare segnali, nel contempo concreti e simbolici, di cambiamento della politica ovvero promuovere azioni che riaprendo i luoghi della politica a chi fino a oggi ne è stato escluso ricrei, oltre che una giusta valutazione del merito, le condizioni di fiducia fra cittadinanza e istituzioni.
Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, che vieta la nomina negli enti della Regione per coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, non ha nessun intento di biasimo per chi già ha fatto, ma vuole semplicemente evitare un meccanismo di concentrazione dei ruoli decisionali nelle mani di chi da più lungo tempo ha frequentato questi stessi ruoli. Si tratta in altri termini di formalizzare istituzionalmente un meccanismo di generosità sociale e di sensibilità alla valorizzazione di chi magari ha meno esperienza, ma può portare nuove competenze e maggiore freschezza. Comunque lo si voglia vedere, l'intento della proposta rimane quello di una apertura verso i più giovani e verso una più dinamica distribuzione dei ruoli decisionali e di responsabilità.
Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge è corollario e rafforzamento del comma 1 dato che previene la possibilità di accumulo di incarichi e remunerazioni; un accumulo giustamente percepito dalla nostra collettività, sempre più impoverita, non solo come una indebita concentrazione di ricchezza e potere, ma come un freno alla possibilità che merito, efficienza, trasparenza e innovazione tornino a essere idee guida della politica e elementi di valore e distinzione delle istituzioni della nostra Sardegna.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Divieto di nomina per superamento età1. Coloro che hanno compiuto i 65 anni di età non sono nominati nei seguenti ruoli:
a) componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti amministrativi regionali, con la sola esclusione degli organi aventi rilevanza statutaria;
b) componenti di comitati e di commissioni costituiti dalla Regione presso istituti di credito convenzionati e società finanziarie per la concessione di provvidenze creditizie a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio regionale;
c) componenti di organi amministrativi, consultivi e di controllo di enti o istituzioni soggetti a vigilanza, tutela e controllo della Regione, diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui nomina compete a organi della Regione, ovvero i componenti di nomina regionale in organi paritetici o di coordinamento con altre amministrazioni;
d) componenti di organi amministrativi, consultivi e di controllo di società, associazioni, enti o istituzioni, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), e c), la cui nomina compete a organi della Regione;
e) direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende USL, i direttori generali e di servizio dell'amministrazione regionale, degli enti regionali, nonché i componenti degli uffici di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessorati regionali;
f) difensore civico regionale previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4.
g) garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dalla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8;
h) garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7;
i) componenti del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11.2. Gli emolumenti comunque denominati, esclusi i rimborsi spese, relativi agli incarichi previsti dal comma 1 non sono cumulabili con trattamenti pensionistici erogati dalle gestioni previdenziali obbligatori o con vitalizi erogati dal Consiglio regionale, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dal Parlamento europeo.