CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 67

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - CRISPONI - LEDDA - TEDDE - CARTA - COMANDINI - CHERCHI Oscar - FENU - MANCA Pier Mario - MORICONI - RUBIU - TENDAS - UNALI

il 27 giugno 2014

Abrogazione di leggi regionali in materia di agricoltura

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Al fine di dare corso ad un programma di semplificazione amministrativa, si ritiene utile dare sbocco ad un lavoro di ricerca e verifica effettuato dagli uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale su un consistente numero di leggi regionali in materia di agricoltura che sono risultate non più applicabili in quanto non conformi alle normative comunitarie. Le stesse non sono state mai notificate all'Unione europea e contengono previsioni di agevolazioni contributive o creditizie non più ammesse dalle attuali direttive comunitarie. Poiché la loro applicazione creerebbe seri problemi sia alla Regione sia agli stessi operatori agricoli eventualmente interessati, si ritiene indispensabile proporre la loro abrogazione. Con tale atto formale si attua una significativa riduzione delle leggi vigenti nel settore agricolo, determinando un quadro più semplice per coloro che vi operano cosicché non emergano più dubbi sulla vigenza di norme che, benché non applicate, restano comunque esistenti.

In particolare:
a) l'articolo 1 riporta l'elenco di n. 57 leggi regionali che si intende abrogare;
b) l'articolo 2 riporta l'elenco di n. 2 leggi già abrogate dalle leggi oggetto della presente norma e di cui si conferma l'abrogazione;
c) l'articolo 3 riporta l'elenco di diversi articoli di n. 25 leggi da abrogare nelle parti non più applicabili.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Abrogazione di leggi regionali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi:
a) la legge regionale 9 agosto 1950, n. 44 (Provvedimenti per combattere la disoccupazione in agricoltura e per favorire l'incremento della produzione agricola);
b) la legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 (Contributi per opere di miglioramento fondiario);
c) la legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 (Provvidenze a favore delle cooperative ed altre associazioni di produttori agricoli);
d) la legge regionale 2 agosto 1951, n. 14 (Provvedimenti per l'incremento della meccanica agraria in Sardegna);
e) la legge regionale 15 giugno 1954, n. 12 (Disposizioni integrative della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46);
f) la legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22 (Contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dallo Stato);
g) la legge regionale 3 ottobre 1955, n. 15 (Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro);
h) la legge regionale 21 marzo 1956, n. 7 (Provvidenze per la costruzione di laghi collinari e per gli atti di trasferimento di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario);
i) la legge regionale 5 luglio 1956, n. 23 (Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate);
j) la legge regionale 31 gennaio 1957, n. 1 (Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo);
k) la legge regionale 4 luglio 1958, n. 12 (Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli);
l) la legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 (Disciplina ed incoraggiamento della silvicoltura ed in particolare della sughericoltura);
m) la legge regionale 28 giugno 1960, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1958, n. 12, concernente provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli);
n) la legge regionale 23 giugno 1960, n. 13 (Modifiche alla L.R. 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro);
o) la legge regionale 21 aprile 1961, n. 8 (Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole);
p) la legge regionale 29 novembre 1961, n. 14 (Disposizioni relative alla concessione di contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali);
q) la legge regionale 13 luglio 1962, n. 9 (Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero-casearia);
r) la legge regionale 19 ottobre 1962, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 concernente "Contributi per opere di miglioramento fondiario" e successive disposizioni);
s) la legge regionale 22 maggio 1964, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole);
t) la legge regionale 28 dicembre 1964, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole, modificata con legge regionale 22 maggio 1964, n. 13);
u) la legge regionale 25 marzo 1965, n. 3 (Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi);
v) la legge regionale 31 marzo 1965, n. 9 (Provvidenze a favore dei beneficiari dei mutui di assestamento di cui alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, e successive modificazioni);
w) la legge regionale 23 giugno 1967, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1956, n. 23, concernente provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate);
x) la legge regionale 6 agosto 1970, n. 16 (Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi);
y) la legge regionale 21 maggio 1971, n. 7 (Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole);
z) la legge regionale 30 settembre 1971, n. 25 (Norme per l'attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale);
aa) la legge regionale 2 maggio 1972, n. 6 (Istituzione di un fondo regionale per la riforma delle strutture fondiarie);
bb) la legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, recante norme per l'attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale ed approvazione del piano stesso ai sensi dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1969, n. 811);
cc) la legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40 (Provvidenze creditizie a favore della cooperazione agricola);
dd) la legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 (Fondo di solidarietà nazionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche);
ee) la legge regionale 8 luglio 1975, n. 30 (Concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui di miglioramento e sui prestiti per l'acquisto di scorte, integrativi dei contributi statali o regionali);
ff) la legge regionale 2 settembre 1975, n. 51 (Provvedimenti in favore della zootecnia per l'incremento della produzione di carne);
gg) la legge regionale 23 dicembre 1975, n. 63 (Interventi regionali per le strutture e le cooperative di gestione e di servizio nel settore della produzione della carne);
hh) la legge regionale 19 luglio 1976, n. 38 (Interventi per la ripresa della efficienza produttiva delle cooperative agricole e di trasformazione);
ii) la legge regionale 1° settembre 1976, n. 43 (Incremento del Fondo per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, istituito dal Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39);
jj) la legge regionale 19 novembre 1976, n. 55 (Modifiche al Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39);
kk) la legge regionale 14 dicembre 1976, n. 67 (Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame);
ll) la legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 giugno 1974, n. 12, concernente "Fondo di solidarietà nazionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche");
mm) la legge regionale 11 agosto 1977, n. 34 (Norme di interpretazione autentica dell'art. 22, comma secondo, della L.R. 10 giugno 1974, n. 12, relativa al Fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e delle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche);
nn) la legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 (Modifiche alla L.R. 13 luglio 1962, n. 9, concernente "Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero - casearia");
oo) la legge regionale 10 aprile 1978, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 giugno 1974, n. 12, concernente il Fondo di solidarietà regionale ed altre provvidenze in favore delle aziende e delle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche);
pp) la legge regionale 7 luglio 1978, n. 41 (Modifiche alla L.R. 10 dicembre 1973, n. 39, concernente il Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale);
qq) la legge regionale 19 luglio 1978, n. 46 (Ulteriori modifiche alla L.R. 10 dicembre 1973, n. 39, concernente il Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale);
rr) la legge regionale 17 novembre 1978, n. 66 (Integrazioni alla L.R. 17 novembre 1977, n. 42, recante "Modifiche alla L.R. 13 luglio 1962, n. 9, concernente provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero - casearia");
ss) la legge regionale 23 marzo 1979, n. 19 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda);
tt) la legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 (Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici);
uu) la legge regionale 21 agosto 1980, n. 33 (Adeguamento degli interventi finanziari regionali a favore delle cooperative agricole);
vv) la legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (Interventi per l'agricoltura e la forestazione);
ww) la legge regionale 28 febbraio 1981, n. 12 (Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla L.R. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni);
xx) la legge regionale 8 luglio 1981, n. 18 (Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, recante Interventi per l'agricoltura e la forestazione);
yy) la legge regionale 29 settembre 1982, n. 24 (Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura e disposizioni varie);
zz) la legge regionale 2 giugno 1983, n. 15 (Attuazione nel territorio della Sardegna della L. 20 ottobre 1978, n. 674, recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli);
aaa) la legge regionale 11 agosto 1983, n. 19 (Modifiche alla L.R. 23 marzo 1979, n. 19, recante: "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda");
bbb) la legge regionale 17 novembre 1986, n. 62 (Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli);
ccc) la legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44 (Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura);
ddd) la legge regionale 30 agosto 1991, n. 33 (Integrazioni e modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1911, n. 4, relativo al fondo lavorazione carni);
eee) la legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 (Interventi a favore dell'agricoltura. Abrogazione della legge regionale 23 gennaio 1988, n. 18, e modificazioni della L.R. 14 maggio 1984, n. 21, della L.R. 31 dicembre 1984, n. 36, della l.r. 27 giugno 1986, n. 44, della L.R. 17 novembre 1986, n. 62, della L.R. 28 settembre 1990, n. 43 e della L.R. 27 agosto 1992, n. 17).

 

Art. 2
Conferma di abrogazione

1. Restano abrogate:
a) la legge regionale 17 agosto 1967, n. 15 (Modifiche alla L.R. 22 gennaio 1964, n. 3 concernente il Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche);
b) la legge regionale 5 luglio 1972, n. 24 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1964, n. 3 ed alla L.R. 17 agosto 1967, n. 15 concernente il Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali avversità atmosferiche e da eccezionali calamità naturali).

 

Art. 3
Abrogazione di articoli

1. Sono abrogati, o restano comunque abrogati, i seguenti articoli di leggi regionali:
a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Riforma dell'assetto agro-pastorale);
b) l'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4 (Disposizioni varie per la gestione del bilancio della Regione relativo all'anno finanziario 1980);
c) gli articoli 26, 28, 31, 32, 33, 35, 38 e 41 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 1981 (legge finanziaria));
d) l'articolo 23 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1983 (legge finanziaria));
e) gli articoli 19 e 23 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31 (Provvedimenti a sostegno della produzione e della occupazione e disposizioni integrative della L.R. 10 maggio 1983, n. 12, legge finanziaria);
f) gli articoli 34, 38, 41, 42, 43 e 44 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1984));
g) gli articoli 15, 18 e 19 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 36 (Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie);
h) gli articoli 28, lettera p) e 35 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985));
i) gli articoli 28, lettera p), e 35 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985));
j) l'articolo 23 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1983 (legge finanziaria));
k) gli articoli 19, 22 e 23 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 14 (Provvedimenti a sostegno della produzione e dell'occupazione e disposizioni integrative della L.R. 10 maggio 1983, n. 12, legge finanziaria);
l) l'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 30 (Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura);
m) l'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 (Disciplina e incentivazione dell'agriturismo);
n) gli articoli 49, 54, 56 e 58 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1986));
o) gli articoli 31, 42 e 43 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1987));
p) gli articoli 39, 44, 45, 46, 49, 51, 52 e 53 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988));
q) l'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5 (Modifiche alla L.R. 4 giugno 1988, n. 11, e disposizioni varie);
r) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 4 (Interventi vari in agricoltura e modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, concernente "Costituzione del fondo regionale di garanzia per l'agricoltura e provvidenze per l'agricoltura");
s) gli articoli 24, lettera o), 30, 31, 32 e 34 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1991));
t) l'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992));
u) gli articoli 4, 8, 9, 12 e 13 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 17 (Provvidenze diverse a favore dell'agricoltura);
v) gli articoli 5, 7, 8, 9 e 12 della legge regionale 4 marzo 1994, n. 9 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica);
w) gli articoli 2, 3, comma 1, 4, 12, 18, 19, 20, 21, 30, comma 5, 32, 36, commi 2 e 4, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 (Interventi vari in agricoltura);
x) l'articolo 12, commi 5, 6 e 7, articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996), integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CO.RI.SA. di Alghero));
y) gli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 e 22 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l'accelerazione delle risorse del FEOGA - orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura).

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).