CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 65
presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - FORMA - MANCA Gavino - SABATINI - COZZOLINO - DEMONTIS - MORICONI - SOLINAS Antonio - PISCEDDA - COMANDINI - LOTTOil 25 giugno 2014
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna)
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il presente progetto di legge si prefigge di intervenire sulla legge istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna (Corecom) al fine di adeguare la funzionalità dello stesso comitato alle molteplici e complesse competenze derivanti dalla puntuale applicazione delle norme statali e regionali in materia di comunicazione, nonché al fine di attuare compiutamente le disposizioni contenute nella legge n. 249 del 1997 che definisce i Corecom presìdi nel territorio e organi funzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).
I documenti resi al Consiglio regionale e all'Agcom da parte dell'attuale Comitato, in carica dall'aprile del 2012, e più precisamente il "Programma dell'attività per il 2014", nonché la "Relazione sull'attività svolta nel 2013", ci presentano la molteplicità delle problematiche che riguardano il sistema integrato della comunicazione in Sardegna e ci indicano con quali strumenti è possibile far fronte.
L'integrazione, quindi, contenuta nella presente proposta di legge, regolata dall'articolo 2 del testo dei proponenti che richiama espressamente l'esplicazione delle funzioni, consentirà al Corecom Sardegna di svolgere con maggiore incisività il proprio ruolo di controllo, garanzia e gestione delle politiche regionali nelle comunicazioni.
Per quanto concerne le funzioni delegate dall'Agcom, già dall'analisi riguardante il primo anno di attività - le prime deleghe sono state conferite al Corecom Sardegna il 23 giugno 2013 - si registra un buon successo nella delega che si riferisce al tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra utenti e gestori telefonici. Una funzione che nella maggior parte dei casi ha consentito ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni della nostra Regione di essere risarciti, con piena soddisfazione, dai gestori della telefonia fissa e mobile chiamati in causa per inadempienza contrattuale o per disservizi. Un fattore non trascurabile, soprattutto in un frangente di crisi economica, che denota la particolare attenzione ai diritti del cittadino utente da parte delle istituzioni regionali e del Corecom nel settore delle comunicazioni.
Peraltro giova mettere in risalto che l'azione di conciliazione svolta dal comitato ha come effetto indotto quello di raffreddare i conflitti che finirebbero per creare ulteriore intasamento nei tribunali civili sardi, con conseguente aggravio per i tempi di espletamento delle attività processuali, già oggi pesantissimi.
Di altrettanta rilevanza sociale è la funzione delegata al Corecom in materia di tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale. Una problematica che nel tempo sta assumendo contenuti e valori (di fenomeno) da tenere in costante e vigile controllo per via, soprattutto, del crescente utilizzo da parte dei minori del web attraverso PC, smartphone e tablet, fatto spesso in assenza di controllo da parte degli adulti che consentono ai minori la navigazione in internet esponendoli ai rischi e ai pericoli che talvolta tale navigazione comporta. Non è un problema da poco e la vigilanza non può essere demandata esclusivamente alla potestà genitoriale; occorre codificare dei controlli da parte delle autorità di vigilanza, si pensi anche al ruolo che deve svolgere il Garante della privacy, attraverso dei filtri che impediscano ai minori l'accesso nei siti considerati a rischio.
La presente proposta di legge interviene anche, come recita l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1, per dare attuazione agli obblighi imprescindibili delle misure statali e regionali di contenimento della spesa attraverso, anche, una puntuale applicazione delle indicazioni che provengono dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e contenute nel documento del 26 febbraio 2014 "Tavolo rinnovo accordo quadro regioni-Corecom e deleghe Ministero dello sviluppo economico", laddove appunto si richiede espressamente che: "vengano rispettati gli impegni assunti con l'attribuzione delle deleghe, per tutti gli aspetti di funzionalità delle strutture e dei comitati, per il rafforzamento e l'ampliamento e l'effettivo ruolo di terzietà delle attività dei Corecom. Per garantire tale ruolo di terzietà, e insieme il necessario contenimento dei costi dei comitati stessi, che portino in particolare alla riduzione a tre del numero dei componenti, che non consenta una riconferma dei comitati oltre il secondo mandato, svincolando la carica quinquennale dei comitati dalla durata in carica dei Consigli regionali", indirizzi e impegni recepiti nell'articolo 3 del presente testo.
Il crescendo di funzioni e impegni, fra quelli attualmente previsti, e quelli in previsione nel prossimo futuro, rendono necessario un ulteriore intervento normativo per prevedere il reclutamento di personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale e il Consiglio regionale, con la previsione che detto personale venga individuato su richiesta nominativa del presidente del Corecom e operi alle dipendenze funzionali dello stesso in autonomia rispetto alle strutture di provenienza.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge introduce modificazioni alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna), al fine di adeguare le funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna (Corecom) ai cambiamenti nel sistema integrato delle comunicazioni per mezzo di norme e provvedimenti di natura regionale, statale e comunitaria.
2. Le modifiche introdotte nella presente legge assicurano al Corecom il pieno svolgimento della sua attività, quale organo funzionale dell'Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) e quale organo indipendente di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazioni, decentrato nel territorio secondo il disposto della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); dispongono il necessario adeguamento organizzativo dello stesso comitato conseguente sia all'esercizio delle funzioni delegate dall'Agcom, che alle nuove attribuzioni derivanti dalle norme di cui al comma 1; danno attuazione agli obblighi imprescindibili delle misure statali e regionali in materia di contenimento della spesa.
Art. 2
Modifiche alle funzioni proprie del Corecom1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2008 la parola "inoltre" è soppressa.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2008 è aggiunto il seguente:
" 1 bis. Il Corecom esplica le funzioni di cui al comma 1 anche attraverso le seguenti attività:
a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), punti 1 e 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nella Regione;
c) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico;
d) esprime parere alle commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazione integrata;
f) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale e locale;
g) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
h) predispone d'intesa con la Presidenza della Regione le linee guida per le convenzioni previste nell'articolo 12, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e nell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), verificando la loro corretta attuazione;
i) predispone le graduatorie delle emittenti radiotelevisive che partecipano ai bandi regionali di cui alla lettera h);
j) svolge funzione di analisi e di studio sul sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, a supporto delle attività della Giunta regionale e del Consiglio regionale nel campo dell'informazione e della comunicazione, elaborando ed organizzando elementi di conoscenza: sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti; sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all'informazione; sull'integrazione degli immigrati attraverso il consumo dei media;
k) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione, l'editoria convenzionale, l'editoria informatica e la cinematografia, anche attraverso la stipula di convenzioni con università, organismi specializzati, pubblici o privati, istituzioni, associazioni;
l) cura il censimento dell'editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni;
m) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;
n) vigila in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenza fissati dalla normativa vigente;
o) vigila sul rispetto delle norme regionali e statali in materia di tutela delle minoranze linguistiche.".
Art. 3
Modifiche alla composizione, nomina e durata in carica del Corecom1. All'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1 le parole "cinque componenti" sono sostituite dalle parole "tre componenti";
b) nel comma 2 le parole "non consecutivi" sono soppresse;
c) nel comma 5 le parole "tre nomi" sono sostituite dalle parole "due nomi";
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. È eletto presidente il componente del Corecom che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il componente più anziano di età.";
e) il comma 10 bis è soppresso.2. Le disposizioni contenute nelle lettere a), b), c), d) del comma 1 entrano in vigore alla scadenza del mandato quinquennale dei componenti del Corecom in carica all'atto dell'approvazione della presente legge.
Art. 4
Modifiche alla disciplina
relativa al personale del Corecom1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2008 è sostituito dal seguente:
"2. La dotazione organica di cui al comma 1 è approvata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa col Corecom. Il personale tratto dai ruoli del Consiglio regionale e da quelli del ruolo unico dell'Amministrazione regionale è assegnato alla struttura di cui al comma 1, rispettivamente con delibera dello stesso Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con decreto dell'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione su richiesta nominativa del Presidente del Corecom.".2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2008 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il personale di cui al comma 2, opera alle dipendenze funzionale del Corecom in autonomia rispetto alla struttura di provenienza.".
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).