CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 64/A

presentata dai Consiglieri regionali
BUSIA - DESINI - ARBAU - AZARA - LEDDA - PERRA - SALE - CHERCHI Augusto - MANCA Pier Mario - USULA - ZEDDA Paolo Flavio - AGUS - COCCO Daniele - LAI - PIZZUTO

il 25 giugno 2014

Abrogazione della legge regionale 3 novembre 2000, n. 19
(Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

***************

RELAZIONE DEL proponente

La Regione con la legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 ha istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro attribuendogli il compito di concorrere alla programmazione regionale e agli indirizzi di sviluppo economico-sociale e culturale, attraverso la formulazione di pareri e di proposte anche ai fini della predisposizione di iniziative legislative e di atti concernenti materie economiche, sociali e finanziarie.

Le finalità cui il legislatore mirava, tuttavia, non sono state mai pienamente raggiunte; l'ente, composto da 27 componenti, si riunisce sporadicamente e si registra una tendenza a saltare la sua mediazione. Di fatto, appare trascurabile la sua influenza sull'organo decisionale tenuto anche conto che i pareri non sono vincolanti. Da un esame degli atti presenti sul sito istituzionale della Regione, si può rilevare come la sua attività sia sostanzialmente ferma al 2009 per quanto concerne seminari, audizioni e pubblicazioni di quaderni; l'attività di proposta e di pareri, pur esercitata anche nell'anno in corso, è comunque molto bassa.

Contesto regionale

Da uno studio condotto dall'Osservatorio legislativo interregionale (9 maggio 2011) emerge che diverse regioni italiane non hanno mai istituito il Crel regionale (Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Abruzzo, Provincia Autonoma di Bolzano), altre lo hanno già soppresso (Basilicata, Calabria, Valle D'Aosta), in altre ancora l'ente, pur istituito con legge regionale, non ha mai funzionato (per esempio Campania). Da tate studio, non è stato possibile acquisire dati concreti circa il reale operato dell'ente in Sardegna.

Contesto nazionale

A livello nazionale si discute della soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); in tal senso, una disposizione di soppressione è inserita all'interno di una più ampia proposta di revisione costituzionale di iniziativa governativa "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione" - atto Senato n. 1429 presentato in data 8 aprile 2014, in corso di esame in Prima Commissione permanente affari costituzionali, articolo 23.

Dalla lettura della relazione al disegno di legge si possono cogliere ulteriori elementi che giustificano la soppressione dell'ente anche a livello regionale; in particolare, occorre soffermarsi sui profondi cambiamenti della rappresentanza sociale e del mondo del lavoro e sul fatto che gran parte della documentazione prodotta da tali organi è comunque reperibile attraverso altre modalità (per esempio Internet).

Con tale proposta il Consiglio regionale non intende assolutamente rinunciare alle prerogative di ascolto delle parti sociali; infatti, i Consiglieri hanno altri strumenti per approfondire tematiche sociali ed economiche unitamente agli attori principali del tessuto economico e sociale dell'isola. Le Commissioni permanenti, infatti, possono sempre disporre indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazione, possono sentire componenti della Giunta regionale, convocare funzionari, amministratori o dirigenti di enti pubblici e di aziende private, rappresentanti di sindacati, di categorie economiche, di interessi diffusi e di gruppi sociali, esperti ovvero richiedere pareri di organi estranei alla Regione (articoli 42, 43, 44 del regolamento consiliare).

La soppressione proposta comporterà, inoltre, un risparmio di risorse che potranno ben essere destinate ad altre finalità; dall'analisi della normativa succedutasi in materia nel corso degli ultimi anni, infatti, emerge che la disposizione riguardante i compensi dei componenti del Crel è tuttora vigente, nonostante l'abrogazione espressa dell'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2000.

Infatti, il legislatore con una disposizione ha abrogato la norma e con un'altra ha introdotto nuovamente i compensi. Attualmente, i compensi spettanti ai componenti sono pari a euro 150 per seduta, fino a un massimo di 50 sedute l'anno; al Presidente compete, invece, un compenso forfettario di euro 25.000 annui. Tali compensi, ai sensi della legge regionale n. 23 del 2012 sono ridotti del 10 per cento. Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 15 quater della legge regionale n. 6 del 2004 spettano ai componenti del Crel anche l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese per vitto e alloggio.

Con la presente proposta i proponenti intendono proseguire nel cammino della semplificazione e dell'efficienza del lavoro delle istituzioni e, pertanto, nella proposta di soppressione di tutti gli enti di cui non è stata dimostrata, nel corso del tempo, l'utilità.

***************

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

AGUS, Presidente - TUNIS, Vice presidente - MELONI, Segretario - CAPPELLACCI - COSSA - DEMONTIS - DERIU.

pervenuta il 2 dicembre 2014

La Prima Commissione permanente nella seduta del 26 novembre 2014, condividendo le considerazioni evidenziate nella relazione del proponente, ha approvato all’unanimità il testo della proposta di legge n. 64 senza modifiche.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Soppressione del Consiglio regionale
dell'economia e del lavoro

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è soppresso.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro):
b) la legge regionale 23 novembre 2012, n. 23 (Disposizioni in materia di funzionamento e organizzazione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro).

3. I commi 14 e 15 dell'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delta Regione - finanziaria 2004) sono abrogati.

4. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - finanziaria 2005) è abrogato.

5. I commi 37, 38, 39 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - finanziaria 2008) sono abrogati.

 

Art. 1
Soppressione del Consiglio regionale
dell'economia e del lavoro


(identico)