CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 60
presentata dal Consigliere regionale
SABATINIil 20 giugno 2014
Norme per il funzionamento dei consorzi industriali
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Lo scopo della presente norma è di consentire di portare a termine, nei tempi previsti, la realizzazione delle opere infrastrutturali di importanza fondamentale per il funzionamento dei consorzi industriali provinciali e delle imprese in essi insediate.
Si evidenzia infatti che, sebbene dette opere vengano realizzate da tali consorzi, il relativo onere grava molto spesso su altri enti, quali la Regione, che provvedono all'erogazione di sovvenzioni in base al grado di avanzamento delle opere medesime.
Si tratta di fondi a destinazione vincolata, che i consorzi non possono destinare ad altre finalità e che dovrebbero semplicemente transitare nei bilanci consortili, per essere successivamente destinati alla copertura degli oneri relativi alla realizzazione delle opere medesime.
L'assenza di una specifica disposizione che impedisce di sottoporre tali fondi a procedure di esecuzione forzata, ha fatto sì che diversi soggetti che vantavano posizioni creditorie nei confronti dei consorzi in argomento, abbiano richiesto e ottenuto l'adozione di provvedimenti giudiziali per l'assegnazione di tali somme; la distrazione di tali somme ha seriamente ostacolato la realizzazione delle opere.
Per tale motivo, considerata la strategicità e l'importanza delle opere infrastrutturali anche secondo gli atti di programmazione regionale, si ritiene necessaria l'approvazione di una norma che impedisca l'esecuzione forzata di tali somme.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Regime giuridico dei fondi
a destinazione vincolata1. I fondi a destinazione vincolata dei consorzi industriali provinciali costituiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), specificamente destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali in delega o sulla base di atti convenzionali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), non sono sottoposti a esecuzione forzata.
2. A tal fine il Consiglio di amministrazione dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta notifica, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa, contestualmente alla sua adozione.
4. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 3, dalla data della comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili al consorzio committente le somme di spettanza indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale.