CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 59

presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - COSSA - DEDONI

il 18 giugno 2014

Costituzione delle enoteche regionali della Sardegna

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

Da anni la produzione enologica della Sardegna registra una positiva crescita qualitativa, ma il comparto può ulteriormente sviluppare le sue enormi potenzialità in abbinamento al patrimonio culturale e ambientale delle comunità rurali locali.

Tale ambito, a livello nazionale, movimenta oltre 8 milioni di visitatori, per un giro d'affari stimato in 4 miliardi di euro all'anno. Ma ancora più ampio è il numero di quanti sono alla costante ricerca dell'enogastronomia locale, per un impatto economico sul settore agro-alimentare nazionale di ben 72 miliardi di euro.

Anche in Sardegna si registra la costante crescita degli appassionati che si muovono e viaggiano consumando e apprezzando le produzioni tipiche del territorio.

Secondo i dati dell'Osservatorio nazionale sul turismo del vino, risulta che i cultori del vino frequentino le cantine in tutti i periodi dell'anno, con visite destagionalizzate e cercando un'offerta integrata, che sia sintesi di servizi legati a ambiti diversi: dall'identita all'arte, dalla cultura all'ambiente, passando naturalmente per il food shopping.

Trattandosi di una domanda in costante crescita e a cui è necessario dare risposte efficaci, pare opportuno e improcrastinabile impostare un modello organizzativo idoneo a istituire una rete capace di valorizzare al meglio le nostre ricchezze agro-alimentari.

Lo straordinario patrimonio delle buone produzioni vitivinicole della Sardegna necessita di una serie di luoghi-vetrina che sappiano essere richiamo e punto d'incontro fra addetti ai lavori e cultori del buon bere consapevole, siano essi esperti o soltanto curiosi di conoscere un settore non più di nicchia e sempre più in espansione.

A tutt'oggi, salvo qualche sporadico caso, non è data la possibilità per il consumatore finale di poter essere pienamente coinvolto nella conoscenza e degustazione dei prodotti, approfondendo con gli esperti locali i delicati temi della produzione, della lavorazione e delle varie tecniche di affinamento.

Non sempre, fra l'altro, agli appassionati viene data la possibilità di visita dei luoghi direttamente coinvolti nella filiera produttiva, dalle vigne alle cantine fino all'incontro con gli stessi agricoltori o enologi che con il loro racconto potrebbero avvicinare sempre più i visitatori alla scoperta del mondo rurale e agricolo. Insomma si corre il rischio di impedire un autentico viaggio emozionale tra cantine, vigneti e quegli scrigni di cultura e storia che sono i luoghi della nostra vitivinicoltura capaci anche di proporre un'offerta di valenze agricole ove, oltre al buon vino, sia possibile la degustazione e l'acquisto di altri prodotti d'eccellenza come pani, olii, dolci, ecc.

Tale pratica, riduce palesemente le potenzialità dell'intera filiera che per contro vede l'esponenziale aumento di visitatori, invariabilmente propensi e interessati all'acquisto.

Gli operatori del vino della Sardegna devono stare quindi al passo con i tempi e saper comunicare con i tanti potenziali consumatori in un'ottica del fare squadra, mettendo a disposizione energie e rispettive esperienze affinché questo straordinario prodotto rimanga espressione autorevole e prestigiosa di una viticoltura di qualità superiore.

Appare perciò indispensabile che la Sardegna si doti di una rete di enoteche regionali capaci di accogliere i visitatori, trasmettere un messaggio di garanzia per il consumatore, valorizzando al meglio certificazione e tracciabilità dei prodotti della filiera.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. Con la presente legge la Regione intende favorire la promozione, la conoscenza e la valorizzazione delle buone produzioni vitivinicole attraverso una rete di strutture funzionali.

2. La Regione, ai fini della massima integrazione degli operatori del comparto enologico con i produttori dell'agro-alimentare e i rispettivi territori, promuove l'istituzione delle enoteche regionali, favorendo la costituzione di un'apposita rete, affinché svolgano l'irrinunciabile funzione di punto di riferimento per i cultori del vino e vetrina dei prodotti della filiera corta, nonché volàno per lo sviluppo e tutela del territorio rurale anche attraverso una corretta informazione ed educazione dei consumatori.

3. La Regione promuove, inoltre, la funzionale sinergia con i comparti del turismo interno, del piccolo commercio, dell'artigianato e della cultura a vario titolo coinvolti nelle politiche di accoglienza territoriali.

 

Art. 2
Obiettivi specifici

1. la presente legge persegue i seguenti obiettivi specifici:
a) promuovere la cooperazione fra imprese della filiera agro-alimentare;
b) stimolare l'aggregazione con le altre attività produttive del territorio;
c) favorire il rapporto diretto della filiera locale con il visitatore consumatore, esaltando le opportunità commerciali.

 

Art. 3
Attività delle enoteche regionali

1. Le enoteche regionali svolgono attività di promozione dell'immagine dei prodotti tradizionali della Sardegna presso il consumatore finale. Esse diffondono fra gli operatori della produzione e della distribuzione la conoscenza, la valorizzazione e la tracciabilità delle produzioni enologiche e agro-alimentari di qualità, biologiche e tutelate dai marchi DOC, DOCG, IGT, DOP, IG.

2. In particolare, le enoteche regionali:
a) curano l'esposizione permanente, la promozione e la vendita anche online di vini e prodotti della filiera agro-alimentare locale selezionati da una commissione tecnica appositamente costituita, al fine di promuovere l'alta qualità e le buone prassi di produzione;
b) svolgono azioni di pubbliche relazioni, press e educ-tours con i media;
c) organizzano incontri formativi, informativi, didattici e di educazione al consumo consapevole;
d) promuovono degustazioni guidate in loco e presso le aziende produttrici;
e) realizzano e distribuiscono depliant informativi, cd, dvd, documentazione della civiltà contadina locale e delle attività agricole ed enologiche, anche attraverso appositi siti web;
f) svolgono attività sinergica di promozione e marketing anche per quei prodotti o filiere di particolare valore a carattere di attrattività e fruizione del territorio (musei, siti archeologici, laboratori, spazi culturali, ecc.);
g) affiancano gli operatori del comparto vinicolo nella promozione dell'informazione, nel sostegno alla conoscenza e nella penetrazione commerciale nelle attività di mercato;
h) stimolano il flusso del turismo enogastronomico verso le zone interne e le aree rurali;
i) possono ospitare piccoli musei etnografici vitivinicoli e della cultura contadina, mostre ed esposizioni di altri prodotti di qualità.

 

Art. 4
Costituzione delle enoteche

1. Le enoteche regionali sono costituite per atto pubblico fra almeno due soggetti appartenenti alle categorie appresso indicate e la camera di commercio competente per territorio:
a) associazioni di categoria del comparto;
b) consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine;
c) produttori vitivinicoli singoli o associati in Strade del vino.

2. Al fine di favorire ogni attività finalizzata alla promozione e valorizzazione dell'iniziativa possono aderire alle enoteche regionali:
a) soggetti, pubblici o privati, operanti nella promozione e valorizzazione del vino;
b) i distretti agricoli o del commercio;
c) i consorzi di tutela dei prodotti agro-alimentari di qualità certificata;
d) le imprese, singole o associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari locali;
e) le organizzazioni professionali.

 

Art. 5
Requisiti di riconoscimento delle
enoteche regionali

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di enoteca regionale, i soggetti proponenti presentano apposita domanda all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. Alla richiesta è allegata adeguata documentazione comprovante la fattibilità e sostenibilità nel tempo del progetto, il possesso dei requisiti individuati dal decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di cui all'articolo 7 nonché il possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) costituzione per atto pubblico;
b) previsione in statuto dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2;
c) disponibilità di spazi adeguati, preferibilmente ubicati nei centri storici cittadini che abbiano caratteristiche utili, da valutarsi sotto il profilo della funzionalità ai fini promozionali, per l'esposizione di più prodotti di chiara origine locale, l'accoglienza del pubblico, l'attività didattica, la degustazione e la vendita;
d) istituzione dell'apposita commissione tecnica di selezione dei vini di cui all'articolo 3, secondo i criteri stabiliti dal decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di cui all'articolo 7;
e) garanzia dell'apertura dell'enoteca regionale al pubblico per almeno 40 ore settimanali per 6 giorni su 7 comprendendo in ogni caso il sabato e la domenica.

 

Art. 6
Riconoscimento di appartenenza alla rete delle enoteche regionali

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, concluso il procedimento istruttorio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, dispone l'iscrizione del richiedente nell'elenco delle enoteche regionali o il rigetto della richiesta.

2. L'iscrizione è revocata qualora vengano meno i requisiti necessari per il riconoscimento.

3. Le enoteche iscritte nell'elenco dell'enoteche regionali assumono la seguente denominazione: "Enoteca regionale ... (nome) ... accompagnata da apposito segno grafico o marchio", da elaborare unitamente alla camera di commercio e secondo le indicazioni generali emanate dalla Regione.

4. La Regione può sviluppare le opportune collaborazioni con la rete delle enoteche regionali nell'ambito dei programmi istituzionali di promozione delle produzioni enogastronomiche di eccellenza.

5. La rete delle enoteche regionali, in accordo con il sistema delle camere di commercio della Sardegna, predispone un proprio programma annuale di attività volte a sostenere la competitività, la promozione e la commercializzazione delle produzioni tipiche e di qualità.

 

Art. 7
Direttive della Regione

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce con proprio decreto:
a) le agenzie, enti o uffici regionali competenti al coordinamento delle attività di gestione delle enoteche regionali;
b) la procedura per la presentazione delle domande di riconoscimento;
c) le modalità di istituzione delle commissioni tecniche di cui all'articolo 3;
d) le indicazioni generali per l'elaborazione del marchio che viene concesso per l'integrazione alla dicitura locale;
e) appronta una efficace comunicazione attraverso i propri canali istituzionali, anche via web, per la diffusione dell'informazione sull'istituzione delle enoteche regionali.

 

Art. 8
Finanziamenti regionali

1. La Giunta regionale può concedere alle enoteche regionali contributi per la loro costituzione, l'arredamento e la manutenzione delle sedi e per il loro funzionamento.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 150.000 per l'anno finanziario 2014, si provvede mediante le risorse di cui all'UPB S06.04.015 - Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli; per gli anni seguenti si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).