CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 57

presentata dai Consiglieri regionali
FORMA - SABATINI - MANCA Gavino - MELONI - PINNA Rossella - SOLINAS Antonio - COZZOLINO - COMANDINI - DERIU - PISCEDDA - TENDAS

il 13 giugno 2014

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20
(Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende riconoscere e tutelare l'attività professionale di accompagnatore turistico in aggiunta a quelle di guida turistica, guida ambientale-escursionistica e guida turistica sportiva già regolamentate dalla legge regionale n. 20 del 2006.

Tale legge si presenta infatti quale legge flessibile che ben si presta a continui aggiornamenti nel momento in cui emerge l'esigenza di regolamentare nuove professionalità nel settore turistico e di istituire nuovi registri.

Nello specifico, l'accompagnatore turistico è colui che "per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenze delle guide turistiche".

Si differenzia pertanto dalla figura professionale della guida turistica che opera in specifici luoghi all'interno del contesto regionale.

In questo modo il legislatore intende riqualificare l'offerta professionale turistica, allargando la gamma delle opportunità di offerta di un servizio turistico di qualità e garantendo una nuova occasione occupazionale a tanti giovani, diplomati e laureati.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Nuova figura professionale

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), dopo la lettera c) è introdotta la seguente:
"c bis) l'accompagnatore turistico.".

 

Art. 2
Declaratoria di funzioni

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2006, dopo la lettera c) è introdotta la seguente:
"c bis) è accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenze delle guide turistiche.".

 

Art. 3
Requisiti della nuova figura professionale e deroghe all'obbligo di iscrizione

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2006, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) del comma 2 è introdotta la seguente:
"c bis) per accompagnatore turistico: diploma di scuola media superiore e superamento di un esame bandito ogni due anni con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.";
b) dopo il comma 2 sono introdotti i seguenti:
"2 bis. Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione come accompagnatori turistici nel registro di cui all'articolo 6 coloro che:
a) svolgono non professionalmente l'attività di accompagnamento e di guida esclusivamente a favore di enti senza fini di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali e in modo diretto solo a favore dei propri associati;
b) coloro che, nell'ambito delle proprie funzioni, esercitano attività didattiche e di tutela dei beni culturali, nonché coloro che, in occasione di conferenze o convegni, svolgono attività divulgative del patrimonio artistico e culturale della Regione.
2 ter. Per l'esercizio della professione da parte di un accompagnatore turistico appartenente a paesi membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
2 quater. Per poter accedere allo svolgimento dell'esame di cui al comma 2, lettera c bis), il candidato effettua a favore della Regione il pagamento di una somma determinata con decreto dall'Assessore regionale competente per materia, quale partecipazione alle spese di esame.".

 

Art. 4
Cancellazione dal registro

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2006 è inserito il seguente:
"10 bis. La Regione provvede alla cancellazione dal registro di accompagnatore turistico nel caso di richiesta dell'interessato, per cessazione dall'attività e negli altri casi previsti dalla legge.".

 

Art. 5
Esclusione dall'aggiornamento professionale

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2006, dopo le parole "articoli precedenti" sono inserite le seguenti: ", con esclusione degli accompagnatori turistici,".

 

Art. 6
Disciplina transitoria dell'accesso
alla professione

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nel registro degli esercenti le professioni turistiche di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2006 tutti coloro i quali documentino lo svolgimento per almeno due anni dell'attività di accompagnatore turistico, anche in modo non esclusivo e continuativo, maturati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Fra i requisiti necessari per la documentazione dell'esperienza professionale rilevano, fra gli altri, contratti di lavoro con specificazione di mansioni, possesso di partita IVA, lettere di incarico, fatture, dichiarazioni dei redditi, ricevute di pagamento di imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi e compatibili con l'attività professionale turistica, atti amministrativi e in genere documenti dai quali si desuma incontrovertibilmente l'esercizio per almeno due anni dell' attività di accompagnatore turistico.

3. La Regione indice una sessione straordinaria di esami per la categoria professionale "accompagnatore turistico" riservata a coloro i quali, al momento di entrata in vigore della presente legge, abbiano già svolto, per almeno un anno, l'attività di accompagnatore turistico.

4. Gli accompagnatori turistici già abilitati all'esercizio della professione in altre regioni italiane al momento dell'entrata in vigore della presente legge posso essere iscritti nel registro della Regione, dietro presentazione di apposita domanda.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 20.000 annui. Ad essi si fa fronte mediante gli stanziamenti dell'UPB S06.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e su quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.