CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 53

presentata dai Consiglieri regionali
COZZOLINO - SABATINI - COCCO Pietro - COMANDINI - DERIU - FORMA - MELONI - MORICONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - PERRA

l'11 giugno 2014

Sostegno alle persone affette da dislessia e da altri disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il progetto di legge è volto ad ottenere il riconoscimento da parte della Regione del diritto alle pari opportunità di sviluppo scolastico, sociale e lavorativo in tutto il ciclo di vita per le persone affette da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

Nasce da una rivisitazione del testo già sottoposto all'esame della Settima Commissione della legislatura precedente, il cui percorso per l'iter di approvazione definitivo da parte dell'Assemblea si è interrotto col termine della legislatura stessa.

Le tematiche rilevate dalla proposta di legge assumono una particolare connotazione di rilevanza sociale in quanto i disturbi evolutivi specifici di apprendimento interessano una fascia importante di persone con difficoltà specifiche della lettura, della scrittura e del calcolo in presenza di un quoziente di intelligenza nella norma e la cui espressività può modificarsi nel tempo può interessare più disturbi (comorbilità).

Il progetto si prefigge, quindi, di dotare la Regione di una normativa che, sulla base degli indirizzi di legge e delle linee guida statali, possa fornire un utile ausilio nella individuazione precoce della patologia derivante dai disturbi specifici dell'apprendimento e determinare un protocollo di interventi che fungano da sostegno in campo sociale, sanitario, scolastico e professionale alle persone che ne risultino affette.

Gli articoli 1 e 2 definiscono rispettivamente le finalità sopra richiamate e le misure per l'accertamento del disturbo di apprendimento per adeguare il sistema socio-sanitario alla missione che la proposta di legge gli ascrive.

Nella cornice normativa della presente proposta assume un ruolo fondamentale il comitato tecnico-scientifico, previsto dall'articolo 3 del testo, composto di esperti di comprovata competenza sui DSA e da rappresentanti delle associazioni di famiglie e di persone con DSA e delle istituzioni del territorio.

Infatti, come recita l'articolo 3, il Comitato ha lo scopo di stimolare, coordinare e monitorare la realizzazione delle misure previste dalla presente legge anche attraverso il collegamento con singole istituzioni, enti, associazioni o qualsiasi altra figura giuridica che abbia interesse verso i DSA.

Nei diversi segmenti di intervento previsti nel testo: sanità, scuola, università, formazione regionale, lavoro, associazionismo, il progetto di legge si propone di definire strumenti e percorsi idonei a fornire alle persone affette da DSA tutto l'ausilio necessario per una migliore qualità della vita e per un corretto inserimento sociale, apprendimento scolastico e ingresso nel mondo del lavoro.

Tali strumenti e percorsi trovano applicazione nell'articolo 4, che prevede una robusta campagna di sensibilizzazione e promozione dell'informazione su tutte le problematiche correlate alla malattia da DSA, mirata verso gli utenti dei servizi socio-sanitari e pedagogici, gli studenti e rispettive famiglie, in collaborazione con il corpo docente e gli enti locali attraverso l'ANCI.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente testo sono incentrati su interventi per la formazione e aggiornamento degli operatori e dei familiari che assistono persone affette da DSA (articolo 5), formazione degli operatori scolastici (articolo 6), attivazione di percorsi scolastici e universitari per garantire il diritto allo studio in condizioni di pari opportunità (articoli 7 e 8).

Per quanto riguarda le problematiche afferenti al mondo del lavoro, la proposta di legge nell'articolo 9 si propone di esercitare una azione di prevenzione per evitare che l'errata informazione sulle caratteristiche cognitive, competenze lavorative e culturali delle persone affette da DSA le costringa ad un sottomansionamento iniquo e ingiustificato.

L'articolo 10 prevede che attraverso un accordo tra Regione e università vengano promosse azioni di ricerca sulle diverse tematiche nel campo dei disturbi specifici dell'apprendimento.

Gli articoli 11 e 12 regolano norme in materia di tempi del percorso diagnostico e individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio delle diagnosi e individuazione dei percorsi abilitativi, supporto educativo ed allo studio coi relativi finanziamenti per l'acquisto di strumenti tecnici.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia e disprassia e sindromi correlate derivanti da disfunzionamento delle funzioni superiori ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), delle linee guida del luglio 2011 e dell'accordo Stato-regioni del luglio 2012.

2. La Regione autonoma della Sardegna riconosce le persone con DSA e il loro diritto alle pari opportunità di sviluppo scolastico, sociale e lavorativo in tutto il ciclo di vita attraverso un miglior e specifico utilizzo dei servizi, l'attivazione di risorse e attraverso la stimolazione di sinergie tra famiglie, scuola, università, servizi psico-socio-sanitari ed enti locali, al fine di consentire a tali persone un adeguato utilizzo delle loro risorse e delle loro potenzialità per concretizzare il progetto di vita. La presente legge ha lo scopo di prevenire che la condizione di persona con disturbo specifico di appren¬dimento, correlato a una carenza di abilità strumentali, si trasformi in una situazione di disabilità con conseguenti limitazioni nelle attività e nella partecipazione con complicanze psicopatologiche e disadattive. A tal fine promuove e sostiene interventi destinati a:
a) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi, definendo modi e procedure per il riconoscimento e l'attestazione dei DSA anche quando si manifestano in persone non più comprese nell'età evolutiva;
b) favorire il successo scolastico, garantendo una formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso misure didattiche compensative e dispensative di supporto;
c) formare e sensibilizzare gli insegnanti, i genitori e gli operatori socio-sanitari sulle problematiche legate ai DSA;
d) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
e) agevolare, assicurando alla persona eguali opportunità, lo sviluppo delle capacità e la piena integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
f) ridurre i disagi relazionali ed emozionali.

3. La Regione, nel riconoscere il ruolo che barriere ambientali possono avere sul pieno esplicarsi dello sviluppo delle persone con disturbi specifici di apprendimento, attua tutte le misure necessarie per garantire loro il diritto al pieno sviluppo personale, psicologico, culturale e alla partecipazione sociale.

 

Art. 2
Accertamento del disturbo di apprendimento

1. La Regione adotta le misure necessarie per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA.

2. Il presente articolo disciplina il percorso di accertamento da svolgersi secondo i criteri diagnostici del DSM-IV e ICD-10 e integrato da una valutazione funzionale svolta secondo un modello che abbia come riferimento l'International Classification of functioning, disability and health (ICF), o sue future implementazioni, e le indicazioni della Consensus conference (come indicato nell'articolo 1 dell'accordo Stato-regioni sulle indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento del 24 luglio 2012). Il percorso di accertamento è svolto mediante un assessment espletato dalle figure specialistiche di cui al comma 3.

3. Le figure specialistiche che svolgono il percorso diagnostico sono medici specialisti e psicologi, in possesso di esperienza pluriennale nel campo della diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento, nella psicopatologia e psicologia clinica dello sviluppo e psicologia clinica del ciclo di vita o psicologi specialisti in neuropsicologia. Per medici specialisti si intendono i neuropsichiatri infantili, gli specialisti in neurologia, psichiatria, neuropsichiatria e foniatria e coloro che hanno esperienza documentata nella neuropsicopatologia dello sviluppo in mancanza di una nuova specializzazione in neuropsicopedagogia. In considerazione della qualità multidimensionale del percorso di valutazione e assessment è riconosciuta l'importanza della collaborazione tra questi specialisti e altri professionisti dell'area sanitaria (logopedisti, psico-motricisti, terapisti della riabilitazione e altri operatori di professioni affini).

4. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 170 del 2010, e al fine di garantire il diritto alla diagnosi e cura e alle pari opportunità delle persone con DSA, il percorso diagnostico è garantito a titolo gratuito o in compartecipazione della spesa nell'ambito del servizio sanitario. È fatto comunque salvo il diritto degli interessati e delle loro famiglie di rivolgersi a strutture private o professionisti privati, con spesa a proprio carico, purché essi soddisfino i criteri indicati nell'articolo 2, comma 2, e nell'articolo 11.

5. Alla fine del percorso di assessment sono individuate misure dispensative o compensative personalizzate utili a facilitare la persona con DSA nei diversi ambiti di vita. Queste sono individuate con la persona con dislessia e altri DSA, con la famiglia e con gli operatori della scuola, dell'università e nel contesto lavorativo.

6. Sia per i minori che per gli adulti la medesima relazione diagnostica ha validità per lo svolgimento delle prove orali e scritte e per l'utilizzo di eventuali strumenti compensativi e dispensativi per l'acquisizione del patentino per ciclomotori e per la patente di guida.

7. La relazione diagnostica specialistica può essere rinnovata al passaggio tra un ordine di studi e l'altro laddove dovessero rilevarsi modifiche nel profilo funzionale della persona con DSA che possano rendere necessaria una modifica delle misure dispensative e compensative, ferma restando la necessità di tutelare prioritariamente i diritti delle persone con DSA e delle loro famiglie e secondo un principio di semplificazione delle procedure burocratiche.

 

Art. 3
Comitato tecnico-scientifico sui DSA

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un comitato tecnico-scientifico composto di esperti di comprovata competenza sui DSA e da rappresentanti delle associazioni di famiglie e di persone con DSA e delle istituzioni del territorio. Il comitato, ai sensi della legge n. 170 del 2010, ha lo scopo di stimolare, coordinare e monitorare la realizzazione delle misure previste dalla presente legge anche attraverso il collegamento con singole istituzioni, enti, associazioni o qualsiasi altra figura giuridica che abbia interesse verso i DSA, mediante appositi protocolli d'intesa.

2. Il comitato di cui al comma 1 è così composto:
a) due esperti di comprovata competenza sui DSA del territorio regionale;
b) quattro rappresentanti delle associazioni di famiglie e persone con DSA (Associazione italiana dislessia e altre associazioni che nel territorio operano in questo ambito), di cui almeno due con diagnosi di DSA e di cui almeno una di età superiore ai 30 anni;
c) un membro nominato dalla Direzione scolastica regionale;
d) un membro nominato da ciascun assessorato regionale competente per tema (sanità, lavoro, pubblica istruzione);
e) un rappresentante dell'ANCI;
f) un membro nominato da ciascun ateneo sardo (delegato del rettore per il supporto e il coordinamento delle iniziative a supporto degli studenti con disabilità e DSA);
g) un membro nominato dall'Ordine dei medici ed uno nominato dall'Ordine degli psicologi.

3. Il comitato tecnico-scientifico ha lo scopo di definire l'elaborazione di protocolli di screening da attuarsi nel territorio sardo che tengano conto della sua peculiarità e monitorarne la qualità metodologica; su disposizione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale partecipa alla definizione dell'elenco di specialisti e strutture accreditate per la diagnosi di DSA e al monitoraggio dei percorsi diagnostici, della qualità degli interventi scolastici e della qualità degli interventi di supporto da svolgersi con il contributo degli enti locali. Può riunirsi anche attraverso singoli sottocomitati per tematiche specifiche.

4. La partecipazione all'attività del comitato non dà diritto a percepire alcun compenso; ai rimborsi di spese si provvede nei limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 4
Iniziative di informazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove ogni anno iniziative di sensibilizzazione e informazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA.

2. Al tal fine e per rimuovere conoscenze inadeguate, miti e stigma, in tutto il territorio della Regione, sono promossi momenti di riflessione pubblica sul tema, mediante un convegno annuale avente rilevanza nazionale, seminari e giornate di sensibilizzazione anche abbinate a eventi sportivi e culturali rilevanti, da distribuirsi nel territorio regionale. In particolare le giornate di sensibilizzazione hanno carattere di capillarità nei primi cinque anni di entrata in vigore della presente legge, attraverso la collaborazione con i Centri servizi amministrativi (CSA) della Direzione scolastica regionale.

3. La Regione autonoma della Sardegna:
a) attiva percorsi di sensibilizzazione degli utenti dei servizi socio-sanitari e pedagogici in maniera capillare in tutto il territorio avvalendosi della collaborazione di psicologi, pediatri di base, dei medici di medicina generale, degli specialisti, degli operatori della riabilitazione, mediante apposito accordo di programma con le ASL competenti per territorio, attraverso la creazione e la diffusione di materiale informativo cartaceo, informatizzato e la creazione di un sito web;
b) persegue la sensibilizzazione degli studenti e delle rispettive famiglie, avvalendosi della collaborazione degli insegnanti e di tutto il personale scolastico mediante accordo di programma con la Direzione scolastica regionale, attraverso la diffusione di materiale informativo cartaceo, informatizzato e la creazione di un sito web, e l'utilizzazione di risorse di rete già esistenti;
c) persegue la sensibilizzazione della co-munità regionale anche attraverso gli enti locali (ANCI), avvalendosi dei servizi di assistenza sociale attraverso la diffusione di materiale informativo cartaceo, informatizzato e la creazione di un sito web.

 

Art. 5
Formazione di operatori socio-sanitari

1. La Regione, nell'ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, prevede interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei familiari che assistono le persone con DSA.

2. In accordo con le ASL, la Giunta regionale attua un percorso di formazione del personale psico-sanitario operante nelle ASL competenti per territorio (psicologi, pediatri di base, medici di medicina generale, medici specialisti e operatori della riabilitazione), della durata di almeno dieci ore annuali. Scopo del corso di formazione è creare una conoscenza condivisa tra gli attori sui DSA, attraverso l'ottica prevista dagli attuali modelli internazionali della salute e della disabilità ICF, al fine di consentire a tali operatori di accompagnare adeguatamente la persona con DSA nelle diverse fasi di accesso ai servizi socio-sanitari mediante l'utilizzo di un linguaggio condiviso (percorso diagnostico, creazione di progetti abilitativi e psicopedagogici personalizzati, definizione di strumenti compensati e dispensativi utili nel contesto scolastico, fornitura di strumenti compensativi e accompagnamento della persona nel loro utilizzo, elaborazione di valutazioni funzionali per l'inserimento lavorativo, definizione di strumenti compensativi e dispensativi utili nel contesto lavorativo).

3. Il primo corso di formazione è avviato dal comitato tecnico-scientifico sui DSA entro sei mesi dalla sua costituzione e ha cadenza annuale.

 

Art. 6
Formazione di operatori scolastici

1. La Regione, in accordo con la Direzione scolastica regionale, al fine di garantire un adeguato accoglimento delle necessità didattiche delle persone con DSA, attua un percorso di formazione del personale scolastico operante negli ordini della scuola dell'obbligo sul territorio regionale (scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado), della durata di almeno dieci ore annue. Scopo del corso di formazione è creare una conoscenza condivisa tra gli attori sui DSA attraverso l'ottica prevista dagli attuali modelli internazionali della salute e della disabilità ICF, con particolare riferimento agli indicatori precoci dei DSA, agli elementi conoscitivi, alle necessarie personalizzazioni didattiche e all'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi al fine di consentire a tali operatori di accompagnare adeguatamente la persona con DSA nelle diverse fasi del percorso scolastico mediante l'utilizzo di un linguaggio condiviso, e nei diversi momenti critici di questo percorso (sviluppo dei precursori delle abilità scolastiche strumentali, sviluppo delle abilità scolastiche strumentali, sviluppo delle abilità di studio e sviluppo delle conoscenze). Il corso può svolgersi in singole scuole o scuole polo per territorio, anche attraverso i centri territoriali di supporto per l'integrazione scolastica o mediante piattaforme online.

 

Art. 7
Inclusione scolastica

1. La Regione in accordo con la Direzione scolastica regionale, al fine di tutelare il diritto allo studio e alle pari opportunità e garantire un adeguato percorso scolastico alle persone con DSA in tutti gli ordini di studio:
a) attiva percorsi di screening in maniera capillare in tutto il territorio regionale, nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e in prima elementare per l'individuazione precoce di studenti che presentano un carente sviluppo dei prerequisiti e delle abilità scolastiche strumentali; in entrambi i percorsi l'eventuale positività alla valutazione di screening è confermata da un percorso di accertamento diagnostico come descritto all'articolo 2;
b) attiva percorsi di screening nelle successive fasi di scolarizzazione in maniera capillare e con cadenza annuale al fine di ottenere entro i primi cinque anni di attivazione della legge una valutazione della reale incidenza dei DSA in Sardegna; per chi ha completato il percorso di accertamento diagnostico, ottenendo una diagnosi di DSA, garantisce l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi in tutti i momenti di valutazione durante l'anno scolastico, durante le valutazioni finali e durante gli esami di recupero;
c) attiva percorsi didattici personalizzati per chi è in possesso di una relazione specialistica come descritta all'articolo 2; per coloro che dopo sei mesi dalla richiesta iniziale sono in attesa di referto diagnostico, sono comunque attivati percorsi didattici personalizzati eventualmente da ricalibrare in funzione del referto diagnostico;
d) attiva progetti di orientamento volti a consentire alle persone con DSA e alle loro famiglie di poter scegliere percorsi scolastici che consentano la realizzazione del progetto formativo e di vita mediante la creazione di percorsi che tengano conto delle attitudini, degli interessi, delle competenze e dei curricula scolastici; questi progetti di orientamento riguardano la scelta della scuola secondaria di secondo grado, percorsi formativi extrascolastici e universitari e sono svolti in collaborazione tra la Direzione scolastica regionale, gli assessorati provinciali e regionali all'istruzione e i due atenei sardi;
e) introduce strumenti compensativi, misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini dell'apprendimento, e forniture di materiali e supporto tecnologici nonché l'uso, per l'insegnamento delle lingue straniere, di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale prevedendo, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

2. Gli strumenti compensativi e le tecnologie assistive necessari per l'inclusione scolastica delle persone con DSA da utilizzarsi nel contesto scolastico sono erogati attraverso specifici contributi alle persone e/o alle famiglie mediante la formula del bonus di compartecipazione alla spesa erogato in base alla fattura e rinnovabile non prima dei tre anni.

3. I contributi sono erogati sulla base di apposite graduatorie annuali redatte in esecuzione di criteri da definirsi da parte della Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il comitato tecnico-scientifico sui DSA e sulla base delle disponibilità sui relativi capitoli di spesa.

 

Art. 8
Inclusione nell'università

1. La Regione, in accordo con le Università di Cagliari e di Sassari, al fine di garantire un adeguato percorso universitario alle persone con DSA negli atenei,:
a) attiva percorsi di screening in maniera capillare nei primi due anni dei corsi di laurea al fine dell'individuazione di studenti con DSA che non fossero stati individuati nei precedenti percorsi scolastici; l'eventuale positività alla valutazione di screening deve essere confermata da un percorso di accertamento diagnostico come descritto all'articolo 2; per chi ha completato il percorso di accertamento diagnostico, ottenendo una diagnosi di DSA, la Regione garantisce l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi in tutti i momenti di valutazione durante l'anno accademico, gli esami e durante la discussione della tesi di laurea, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dalle linee guida del luglio 2011;
b) eroga gli strumenti compensativi e le tecnologie assistive necessari per l'inclusione universitaria delle persone con DSA attraverso specifici contributi alle persone mediante la formula del bonus di compartecipazione alla spesa erogato in base alla fattura e rinnovabile non prima dei tre anni.

2. I contributi sono erogati sulla base di apposite graduatorie annuali redatte in esecuzione di criteri da definirsi da parte della Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il comitato tecnico-scientifico sui DSA e sulla base delle disponibilità sui relativi capitoli di spesa.

 

Art. 9
Concorsi, inserimento lavorativo mirato e misure di supporto per i genitori

1. La Regione autonoma della Sardegna, in accordo con le province e i competenti servizi provinciali per l'impiego, esercita un'azione di prevenzione al sottomansionamento conseguente a un'errata informazione sulle caratteristiche cognitive, competenze lavorative e culturali delle persone con DSA. La Regione facilita un percorso d'inserimento lavorativo delle persone con DSA sollecitando l'adozione di strumenti compensativi e tecnologie assistive nelle prove di selezione concorsuale e durante l'espletamento di attività lavorative. Tali misure possono essere richieste dal lavoratore con disturbo specifico di apprendimento mediante la presentazione di una relazione diagnostica secondo quanto previsto dall'articolo 2. Fermo restando che gli ausili sono necessari per l'espletamento delle attività lavorative della persona con DSA, sono messi a disposizione della stessa persona per tutta la durata del contratto lavorativo. La Regione assicura a tutte le persone con DSA, nelle prove scritte e orali dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e nel territorio regionale dagli enti locali la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove, dandone adeguata pubblicità nel bando di concorso. Tali misure possono essere richieste dal concorrente con disturbo specifico di apprendimento mediante la presentazione di una relazione diagnostica secondo quanto previsto dall'articolo 2.

2. Per ciò che concerne la famiglia delle persone con DSA, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 170 del 2010, i familiari fino al primo grado di studenti del primo e del secondo ciclo d'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili, determinati sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 10
Promozione della ricerca

1. La Regione, in accordo con le Università di Cagliari e di Sassari, promuove attività di ricerca nel campo dei disturbi specifici dell'apprendimento con particolare riferimento alle tematiche dell'eziologia, della possibile origine genetica, dell'organizzazione, dell'implementazione di trattamenti abilitativi e della valutazione della loro efficacia e dell'organizzazione e dell'implementazione di interventi didattici basati su un approccio bio-psico-sociale, in cui la cultura educativo-didattica si fonde con quella medico-psicologica.

2. A tal fine, avvalendosi del coordinamento del comitato tecnico-scientifico sui DSA, la Regione finanzia attività di ricerca da svolgersi presso strutture del territorio che rispondono a requisiti scientifici prestabiliti. I finanziamenti per la ricerca sono erogati preferibilmente a strutture che abbiano dimostrato di aver attivato ricerca e studi e che siano presenti con la loro opera sul territorio. I finanziamenti possono essere erogati anche nell'ambito di appositi bandi della legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna).

 

Art. 11
Tempi del percorso diagnostico e individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio della diagnosi

1. Al fine di tutelare il diritto allo studio e alle pari opportunità delle persone con DSA nel percorso scolastico, universitario, nel lavoro e in tutto il ciclo di vita, ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'accordo Stato-regioni sulle indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento del 24 luglio 2012, e tenendo conto delle peculiarità regionali, la Regione autonoma della Sardegna conviene e raccomanda che la diagnosi di DSA sia tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola, dell'università e degli altri enti deputati all'inserimento lavorativo di interventi didattici-educativi e personalizzati.

2. La Regione adotta nelle aziende sanitarie le misure organizzative che consentono di attivare tempestivamente la consultazione per DSA.

3. I servizi pubblici effettuano il percorso diagnostico in coerenza con quanto indicato nell'articolo 2. La relazione diagnostica è prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste nel contesto scolastico, universitario e lavorativo e durante i concorsi, e comunque non oltre sei mesi dalla richiesta iniziale. Per quanto concerne gli studenti che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, la relazione diagnostica è prodotta entro e non oltre il 31 marzo. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui avviene. Per quanto concerne gli studenti universitari, la relazione diagnostica è prodotta in tempi utili per le selezioni di accesso ai corsi di laurea a numero programmato e corsi di valutazione della preparazione iniziale, in base a quanto previsto dai singoli atenei e comunque in qualsiasi altro momento del percorso accademico.

4. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico supera i sei mesi per tutte le persone con DSA, la Regione, per garantire la necessaria tempestività, attiva percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori soggetti privati ai fini della applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010.

5. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 2, al fine del rilascio delle diagnosi di DSA, sono accreditati singoli professionisti o strutture che possono dimostrare i seguenti requisiti:
a) documentata esperienza nell'attività diagnostica nel campo dei DSA;
b) se struttura, disponibilità di un'equipe multidisciplinare costituita da medici specialisti, psicologi e altri professionisti sanitari la cui competenza sia necessaria per la valutazione multidimensionale o se singolo professionista, disponibilità a collaborare con eventuali altre figure professionali tra quelle elencate nell'articolo 2, al fine di consentire l'adeguata multidimensionalità del percorso diagnostico e dell'assessment;
c) dichiarazione di impegno a rispettare le raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007/2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus conference dell'Istituto superiore di sanità, in merito:
1) alle procedure diagnostiche utilizzate e più precisamente alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive, alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
2) alla formulazione della diagnosi; a questo fine, la diagnosi clinica è corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus conference (2007-2009) e del suo aggiornamento, nonché della Consensus conference dell'Istituto superiore di sanità;
3) alla multidisciplinarietà.

6. La Regione, sentito il comitato tecnico-scientifico sui DSA, definisce l'elenco dei professionisti e delle strutture accreditate e definisce modalità per verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti nel presente articolo. Nelle more del completamento della procedura di accreditamento dei professionisti e delle strutture, la Regione individua misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o ritardi da parte dei servizi pubblici o già accreditati dal Servizio sanitario nazionale, al fine di usufruire delle misure previste dalla legge n. 170 del 2010. È comunque fatto salvo il diritto degli interessati e delle famiglie di rivolgersi presso strutture private o professionisti privati per l'attuazione del percorso diagnostico, con spesa a proprio carico.

 

Art. 12
Percorsi abilitativi, supporto educativo ed allo studio nel contesto scolastico ed extrascolastico e finanziamento per l'acquisto di strumenti tecnici

1. La Regione eroga agli studenti con DSA e alle loro famiglie (se trattasi di minore) che frequentino scuole di ogni ordine e grado e corsi universitari, un contributo annuale destinato all'attivazione di percorsi abilitativi e percorsi di supporto nello studio in ambito extrascolastico. Per quanto concerne i percorsi, questi sono finanziati per una durata di almeno un anno, eventualmente suddiviso in periodi parziali di durata minore, e dietro presentazione di progetto abilitativo che indichi chiaramente obiettivi, modalità di intervento e strumenti per la valutazione dell'efficacia, che sono valutati dal comitato tecnico-scientifico sui DSA. Per quanto concerne i percorsi di supporto nello studio, questi sono finanziati per tutta la frequenza scolastica ed universitaria. Per quanto concerne l'intervento nel contesto scolastico sono stipulati appositi protocolli di intesa con i comuni di residenza delle per¬sone con DSA e con i competenti servizi delle province.

2. La misura del contributo, i criteri, i modi, i limiti e i termini per la concessione ed erogazione del medesimo, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato tecnico-scientifico sui DSA. In ogni caso l'importo è tale da consentire la realizzazione di percorsi abilitativi di almeno un anno, da suddividersi anche in periodi parziali più brevi e la realizzazione di percorsi di supporto per lo studio che si realizzino durante l'intero anno scolastico e accademico. Gli strumenti compensativi e le tecnologie assistive necessari per l'inclusione scolastica delle persone con DSA sono erogati attraverso specifici contributi alle persone e/o alle famiglie mediante la formula del bonus di compartecipazione alla spesa erogato in base alla fattura e rinnovabile non prima dei tre anni.

3. I contributi sono erogati sulla base di apposite graduatorie annuali secondo criteri da definirsi con il comitato tecnico-scientifico sui DSA e resi noti con apposita delibera regionale e sulla base delle disponibilità sui relativi capitoli di spesa.

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2014.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S05.01.001
Spese per il servizio sanitario regionale - parte corrente
2014 euro 1.000.000
2015 euro 1.000.000
2016 euro 1.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2014 euro 1.000.000
2015 euro 1.000.000
2016 euro 1.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014).

3. Alle relative spese si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e con quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).