CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 51

presentata dal Consigliere regionale
CHERCHI Oscar

il 10 giugno 2014

Previsione di attività e prestazioni in sostituzione alle sanzioni amministrative in materia forestale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La legge regionale 20 agosto 1990, n. 40, ha come obiettivo la regolamentazione dei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, coerentemente con i principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.

L'articolo 24 della suddetta legge contempla l'ipotesi di concludere accordi con i destinatari dei provvedimenti sanzionatori al fine di sostituirli o di disciplinarne il contenuto, introducendo, così, nell'ambito dell'ordinamento regionale, la possibilità di derogare alla determinazione unilaterale dei provvedimenti da parte dell'amministrazione.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 24, in ossequio al principio della contrattualizzazione dell'azione amministrativa, prevede la possibilità di sostituire, su richiesta dell'interessato, le sanzioni amministrative pecuniarie con prestazioni sostitutive di pubblico interesse.

Il legislatore regionale ha esercitato tale facoltà con la legge regionale 9 febbraio 1994, n. 4, che disciplina il settore della sughericoltura, disponendo al comma 2 dell'articolo 31, la possibilità di sostituire le sanzioni amministrative previste dalla stessa legge con prestazioni alternative definite con decreto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Con questa disposizione il legislatore regionale ha introdotto un elemento di flessibilità i cui effetti gioverebbero in maniera significativa anche al mondo dell'agricoltura, in cui gli operatori sono spesso in grave sofferenza economica; per il trasgressore, l'esecuzione di una prestazione d'opera di pubblica utilità potrebbe risultare, talvolta, meno gravoso rispetto al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Sulla scorta di tale esperienza, si ritiene opportuno estendere l'opzione prevista dall'articolo 24 della legge regionale n. 40 del 1990 anche a ulteriori ipotesi di sanzioni amministrative pecuniarie; ci si riferisce, in particolare, ai provvedimenti sanzionatori previsti in caso di inosservanza di disposizioni poste a tutela del patrimonio forestale, con particolare riferimento ai casi disciplinati dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e dalla legge 21 novembre 200, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).

Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente proposta di legge si intende introdurre, nella materia di cui trattasi, la possibilità di individuare delle prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie che, da un lato, impediscano un ulteriore aggravamento della situazione economica degli operatori agricoli e dall'altro lato assicurino, in ogni caso, lo svolgimento di attività di pubblico interesse a favore della collettività, anche a scopo educativo senza, peraltro, perdere il carattere afflittivo e deterrente proprio delle sanzioni amministrative. Al tal proposito, si evidenzia che la presente proposta di legge, avendo come oggetto la gestione del patrimonio boschivo regionale, trova il suo fondamento normativo nell'articolo 3 dello Statuto speciale che esplicitamente attribuisce alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di agricoltura e foreste, prevede specifiche prestazioni di pubblica utilità in sostituzione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. La previsione di cui al comma 1 risponde alla necessità di rendere più flessibile il sistema sanzionatorio relativo alle violazioni delle norme in materia di patrimonio forestale.

 

Art. 2
Oggetto

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), individua, con proprio decreto, le prestazioni sostitutive di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).