CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 50
presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - SOLINAS Antonio - COMANDINIil 6 giugno 2014
Tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità della flora spontanea della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge è finalizzata a fornire alla Regione autonoma della Sardegna uno strumento legislativo adeguato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità vegetale, costituita dalle entità vegetali autoctone non coltivate e dagli habitat naturali.
In linea con quanto indicato nei documenti nazionali, europei e internazionali si intende la biodiversità nell'accezione di diversità e varietà della vita in tutte le sue forme, a tutti i livelli e in tutte le sue interazioni, includendo e comprendendo in essa la diversità genetica, la diversità degli ecosistemi, la varietà delle specie.
L'opportunità di uno strumento normativo che tuteli e valorizzi la biodiversità della flora spontanea regionale deriva dalla considerazione generale che dalla biodiversità dipendono processi fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio naturale, come la depurazione delle acque, il riciclaggio dell'ossigeno e del carbonio. Ma anche processi sui quali si basa lo sviluppo di molte comunità locali e della società in generale.
La proposta di legge considera e adotta gli obiettivi generati della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (United Nations Convention on Biological Diversity - CBD) ratificata dalla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo che si è tenuta a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e sulla quale sono altresì allineate le strategie dell'UE, che ha aderito alla Convenzione.
Con questa proposta di legge la Regione autonoma della Sardegna si dota di uno strumento legislativo che riconosce la biodiversità come patrimonio fondamentale della Regione, supporta la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle entità e degli ecosistemi che la compongono in un'ottica di disponibilità collettiva.
Articolo 1: definisce i compiti della Regione, con riferimento al dominio della biodiversità vegetale spontanea.
Articolo 2: contiene le norme per la tutela della biodiversità vegetale spontanea, prevedendo che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, predisponga l'elenco delle unità tassonomiche da proteggere e l'elenco degli habitat naturali e seminaturali di interesse regionale; dispone che negli interventi di recupero e o di ripristino ambientale siano utilizzati prioritariamente ecotipi locali.
Articolo 3: prevede la promozione delle necessarie campagne di informazione.
Articolo 4: istituisce e regolamenta la Banca regionale del germoplasma vegetale spontaneo.
Articolo 5: regolamenta il rilascio dell'autorizzazione per la raccolta di unità tassonomiche protette.
Articolo 6: specifica i casi di non operatività dei divieti, con riferimento alle operazioni colturali su terreni agricoli, degli interventi di manutenzione di scarpate stradali, ferroviarie e degli interventi di sistemazione idraulico-forestale.
Articolo 7: prevede il censimento delle singole unità tassonomiche o dei popolamenti per l'eventuale inserimento negli elenchi di protezione.
Articolo 8: istituisce e disciplina la Commissione tecnica regionale per la protezione della flora spontanea.
Articolo 9: prevede e regolamenta gli interventi straordinari e urgenti di tutela.
Articolo 10: individua le istituzioni e i requisiti del personale preposti alla vigilanza e all'accertamento delle violazioni.
Gli Articoli 11, 12, 13 prevedono il promulgamento delle direttive di attuazione, le disposizioni finanziarie e le norme per la pubblicazione e per l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Compiti della Regione1. La Regione esercita la propria attività di tutela della flora sarda:
a) provvedendo al costante monitoraggio della distribuzione delle specie e degli habitat;
b) provvedendo alla cura e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
c) operando per la conservazione e il riequilibrio degli ecosistemi naturali tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, l'esecuzione di interventi significativi o urgenti e il coordinamento di studi e ricerche ai fini della conservazione della natura;
d) promuovendo il recupero e la sistemazione del territorio e dell'ambiente tramite la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, il sostegno di interventi rilevanti anche ai fini dell'applicazione di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.2. La Regione promuove la tutela ed il ripristino della flora autoctona del territorio regionale anche al fine di concorrere ad una gestione razionale delle risorse naturali regionali.
Art. 2
Tutela della biodiversità vegetale spontanea1. Nel territorio della Regione è vietato il taglio, la recisione, l'estirpazione, lo sradicamento e ogni altra ipotesi che comporti distruzione della pianta o anche di sue parti, di tutte quelle entità vegetali inserite nell'elenco di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e su indicazione della Commissione tecnica di cui all'articolo 8, predispone, con apposito decreto, i seguenti elenchi:
a) elenco delle unità tassonomiche spontanee protette, identificando quelle a protezione totale e quelle soggette a limitazioni nella raccolta;
b) elenco degli habitat naturali e seminaturali d'interesse regionale.3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede all'aggiornamento periodico e alla modifica degli elenchi di cui al comma 2, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 8.
4. La Regione dispone che, negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero e/o ripristino ambientale di siti degradati, siano utilizzati prioritariamente ecotipi locali.
5. Con le direttive di cui all'articolo 11 sono disciplinate le limitazioni e le modalità di raccolta delle specie di cui alla lettera a) del comma 2.
Art. 3
Informazione1. La Regione promuove azioni adeguate alla diffusione dell'informazione sugli obiettivi e sulle finalità di tutela oggetto della presente legge; a tal fine, la Giunta regionale organizza, in particolare, una campagna d'informazione volta alla diffusione della conoscenza relativa alle specie vegetali tutelate e agli habitat d'interesse regionale.
Art. 4
Banca regionale del germoplasma
vegetale spontaneo1. La Regione, pur riconoscendo quale metodo di tutela prioritario della flora spontanea la conservazione in situ, provvede alla tutela delle unità tassonomiche ritenute a rischio d'estinzione e/o di erosione genetica attraverso la conservazione ex situ, istituendo la Banca regionale del germoplasma vegetale spontaneo, di seguito denominata Banca.
2. La Banca di cui al comma 1 svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua altresì i centri per la conservazione, la riproduzione e il recupero di specie vegetali a rischio di estinzione e/o erosione genetica.
4. Le direttive di cui all'articolo 11 disciplinano:
a) la Banca regionale del germoplasma vegetale spontaneo;
b) i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di cui al comma 3.
Art. 5
Autorizzazione alla raccolta
delle unità tassonomiche protette1. Le strutture universitarie, gli istituti di ricerca, gli enti e le associazioni ufficialmente riconosciuti che abbiano finalità di ricerca, divulgazione ed educazione ambientale che intendono raccogliere esemplari di unità tassonomiche protette, presentano domanda all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. L'Assessorato, previo parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 8, rilascia l'autorizzazione.
Art. 6
Non operatività dei divieti1. l divieti e i limiti di cui all'articolo 2 non operano in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli.
2. Dall'operatività dei divieti e dei limiti di cui all'articolo 2 sono, inoltre, escluse le operazioni inerenti la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, gli interventi sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale vigente, quelli di miglioramento boschivo e quelli di sistemazione idraulico-forestale.
Art. 7
Censimento1. Ai fini dell'individuazione delle singole unità tassonomiche o dei popolamenti, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, in collaborazione con le università della Sardegna e utilizzando anche il contributo volontario di enti e associazioni protezionistiche nei territori di rispettiva competenza, ne effettuano il censimento.
2. L'inserimento dei dati di nuova acquisizione avviene sentito il parere della Commissione tecnica regionale di cui all'articolo 8.
Art. 8
Commissione tecnico-scientifica regionale
per la protezione della flora spontanea1. È istituita presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora sarda spontanea, nominata dalla Giunta regionale.
2. Con regolamento sono disciplinati la composizione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 1.
Art. 9
Interventi straordinari e urgenti di tutela1. La Regione, anche su proposta degli enti locali e delle associazioni di cittadini, può intraprendere o favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della natura, nonché delle situazioni ambientali di particolare pregio e significato.
2. Qualora gli interventi prevedano un imminente danno o limitare quelli in essere, e in tutti gli altri casi che richiedano un immediato intervento, la Regione dichiara la condizione di urgenza e improrogabilità.
Art. 10
Accertamento delle violazioni1. Il compito di vigilare sull'osservanza della presente legge è demandato al Corpo di vigilanza ambientale della Regione, agli organi di polizia, agli organi di polizia locale, a quelli di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, alle guardie giurate dell'Ente foreste e agli agenti giurati designati da associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione ambientale.
2. Le guardie giurate di cui al comma 1 devono possedere i requisiti determinati dalle leggi e regolamenti di pubblica sicurezza e dalle norme del codice penale.
3. Gli assessorati competenti promuovono speciali corsi di istruzione per il personale addetto alla vigilanza di cui ai commi 1 e 2.
Art. 11
Direttive di attuazione1. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 12
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dall'anno 2015.
2. Alla determinazione degli stessi oneri si provvede con legge finanziaria.
Art. 13
Entrata in vigore1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.