CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 49

presentata dal Consigliere regionale
CHERCHI Oscar

il 5 giugno 2014

Istituzione del marchio collettivo "Qualità garantita dalla Regione Sardegna" per promuovere la valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari sardi e garantirne la tracciabilità

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

A fronte di un sistema economico complesso, in cui i mercati hanno assunto una dimensione internazionale e la tensione concorrenziale non conosce più limiti spaziali, occorre prestare particolare attenzione alle imprese locali, sempre più spesso in difficoltà, le quali si imbattono quotidianamente nell'insidia di essere estromesse da un mercato fortemente globalizzato. La grande distribuzione organizzata e i moderni sistemi di vendita al dettaglio rendono particolarmente gravoso l'inserimento nel mercato della piccola impresa locale, la quale si trova a dover fronteggiare una sempre crescente competitività di nuove realtà produttive operanti su larga scala. In particolare, si ritiene che, in un contesto estremamente problematico come quello relativo al comparto produttivo agro-alimentare sardo, l'esigenza preminente sia quella di attuare una politica di rilancio fondata principalmente sulla qualità del prodotto.

Le imprese agricole locali debbono definire strategie produttive e di mercato che abbiano come fondamento la garanzia di standard qualitativi elevati; a tal fine, la valorizzazione e la promozione delle produzioni agro-alimentari isolane rappresenta una condizione imprescindibile. Nondimeno, l'istituzione di un marchio collettivo che risponda all'esigenza di individuare un prodotto di alta qualità e ne certifichi la provenienza, appare una scelta ineludibile, in prospettiva di un ammodernamento dell'intero comparto. Si rileva invero, che importanti passi avanti sono stati compiuti grazie all'istituzione di marchi di denominazione d'origine e di indicazione geografica protetta, attribuiti ai prodotti agro-alimentari le cui peculiarità e caratteristiche qualitative traggono origine dalle zone di produzione.

Un sistema di certificazione regionale delle produzioni tipiche, oltre a rendere agevole l'immediata tracciabilità delle produzioni, garantisce, attraverso i disciplinari di produzione, la specificità dei processi produttivi e di trasformazione adottati dai produttori; detti disciplinari definiscono i principi generali cui gli stessi devono uniformarsi, nel pieno rispetto delle linee programmatiche dettate dalla politica agricola comunitaria. Il consumatore è reso più consapevole e orientato rispetto alle scelte alimentari, potendo contare su un prodotto sicuro e genuino contraddistinto dal marchio, tratto distintivo d'eccellenza.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, al fine di rilanciare il comparto agricolo e agro-alimentare, favorisce azioni atte a:
a) promuovere e valorizzare le produzioni agricole, agro-alimentari e agro-pastorali ad elevato standard qualitativo;
b) incentivare l'impiego di tecniche e processi di produzione e trasformazione che garantiscano la qualità del prodotto finale;
c) predisporre un efficace sistema di monitoraggio e controllo per garantire l'immediata tracciabilità di filiera, ovvero l'identificazione delle aziende che hanno contribuito alla produzione, alla trasformazione e alla conservazione dei prodotti;
d) porre il consumatore nella condizione di poter identificare con immediatezza le peculiarità e le caratteristiche intrinseche del prodotto, garantendo anche una maggior trasparenza riguardo ai processi di produzione adottati.

 

Art. 2
Marchio collettivo "Qualità garantita dalla Regione Sardegna"

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, La Regione autonoma della Sardegna provvede alla registrazione del marchio collettivo agro-alimentare "Qualità garantita dalla Regione Sardegna", di seguito denominato "marchio".

2. Il marchio è di proprietà della Regione, che ne assume piena titolarità all'atto della registrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

3. L'utilizzo del marchio di cui al comma 1 è concesso per i prodotti la cui realizzazione avviene attraverso l'adozione di tecniche e procedimenti determinati, tassativamente previsti nei disciplinari di produzione.

 

Art. 3
Funzioni e competenze

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con le agenzie agricole regionali, predispone i disciplinari di produzione e provvede all'aggiornamento periodico degli stessi, eventualmente avvalendosi della collaborazione di tecnici esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle relative filiere.

2. La Giunta regionale provvede:
a) alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione in uso del marchio, della sospensione e revoca dello stesso;
b) alla previsione di sanzioni da applicare in caso di violazioni da parte dei concessionari del marchio;
c) alla fissazione dei principi generali cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione, conformemente alle linee programmatiche definite della politica agricola comunitaria;
d) alla predisposizione di un modello di convenzione che disciplina i rapporti tra Regione e concessionari del marchio;
e) all'indicazione degli uffici regionali cui delegare le funzioni di tenuta e gestione dei registri del marchio, i quali contengono l'elenco dei prodotti inseriti nel sistema di certificazione, l'elenco delle imprese e gli organismi di controllo di cui all'articolo 7.

 

Art. 4
Disciplinari di produzione

1. I disciplinari di produzione includono le misure cui i soggetti concessionari del marchio si attengono scrupolosamente in fase di produzione, trasformazione e conservazione dei propri prodotti.

2. Le misure di cui al comma 1 si riferiscono a specifiche tecniche produttive e particolari processi di trasformazione e conservazione il cui impiego garantisca uno standard di qualità elevato del prodotto finito.

3. Ogni disciplinare, una volta elaborato e predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

4. I disciplinari di produzione sono comunicati alla Commissione europea come disposto dall'articolo 8 della direttiva n. 98/34/CEE del 22 giugno 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, nella parte in cui prevede una procedura d'informazione relativamente alle norme, regolamentazioni tecniche e regole dei servizi della società dell'informazione.

 

Art. 5
I soggetti concessionari

1. La concessione in uso del marchio è consentita alle imprese agricole e agro-alimentari, singole e associate, che per le specifiche tecniche adottate nei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti, si differenziano per l'elevato standard di qualità rispetto alle produzioni dello stesso settore merceologico.

2. I soggetti richiedenti la concessione in uso del marchio presentano istanza contenente:
a) il nome del prodotto che si intende inserire nel sistema di certificazione;
b) l'anagrafica dell'azienda richiedente;
c) una relazione recante le caratteristiche dell'azienda, i metodi di produzione, trasformazione e conservazione del prodotto.

3. Le imprese richiedenti, al momento della stipula della convenzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), si impegnano:
a) a rispettare i principi fissati negli appositi disciplinari di produzione;
b) ad attenersi alla disciplina di cui all'articolo 10, in materia di etichettatura;
c) ad attenersi al sistema di tracciabilità di cui all'articolo 6;
d) a consentire l'esplicazione delle procedure di controllo di cui all'articolo 7.

4. Ove previsto dalla normativa vigente, i concessionari del marchio devono essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), o presso analoghi registri tenuti da organismi assimilati in altri stati.

 

Art. 6
Tracciabilità

1. I produttori documentano e registrano, anche con l'ausilio di supporti informatici, tutti i dati relativi ai flussi materiali che contribuiscono alla realizzazione del prodotto.

2. I produttori consentono l'immediata identificazione delle aziende e degli operatori che concorrono alla realizzazione del prodotto.

3. Qualora il prodotto sia realizzato con il contributo di aziende o operatori dislocati geograficamente, i produttori comprovano l'esatta collocazione delle zone in cui hanno luogo i processi produttivi, di trasformazione e conservazione dello stesso.

4. Il concessionario del marchio è identificato come soggetto responsabile del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo.

 

Art. 7
Controllo della qualità

1. Le imprese concessionarie del marchio sono sottoposte ad un sistema di controllo finalizzato all'accertamento dei requisiti di qualità delle relative produzioni e alla verifica del rispetto dei disciplinari di produzione.

2. Ai soggetti concessionari è accordata la facoltà di optare per un sistema di controllo gestito da un organismo privato, o da un'autorità pubblica.

3. L'organismo di controllo privato soddisfa i seguenti requisiti:
a) deve essere terzo e indipendente;
b) deve essere accreditato dallo stato membro di appartenenza e operare in virtù della norma UNI CEI EN 45011 n. del 1° marzo 1999;
c) deve essere iscritto nel registro regionale del marchio.

4. I costi relativi alle verifiche effettuate dagli organismi di cui al comma 3 sono a carico dei concessionari.

5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale vigila sul corretto uso del marchio e provvede alla designazione di un'agenzia regionale agricola cui delegare le funzioni proprie di autorità pubblica di controllo.

6. Il sistema di controllo di cui al comma 1, consiste:
a) nelle verifiche sulla documentazione di cui all'articolo 6;
b) nelle ispezioni sui luoghi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti;
c) nel prelievo di campioni da sottoporre ad analisi approfondite.

 

Art. 8
Validità del marchio

1. L'uso del marchio è subordinato al rilascio del provvedimento di concessione, che avviene ad opera degli uffici regionali competenti, su istanza del soggetto richiedente.

2. La concessione in uso del marchio è gratuita e ha durata di cinque anni che decorrono dalla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1.

3. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione di una nuova istanza da parte del concessionario, e ha durata di ulteriori cinque anni.

 

Art. 9
Comitato tecnico-scientifico

1. Presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è istituito un comitato tecnico-scientifico con funzione consultiva.

2. Il comitato ha competenza nelle seguenti materie:
a) nella predisposizione delle convenzioni tra la Regione e i soggetti richiedenti;
b) in sede di elaborazione e aggiornamento dei disciplinari di produzione;
c) nella pianificazione di strategie di marketing e promozione del marchio.

3. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) il dirigente del servizio competente in materia dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, o suo delegato, con funzione di presidente;
b) un giurista esperto in sicurezza dei prodotti alimentari;
c) un esperto di marketing;
d) un rappresentate designato dalle associazioni professionali agricole;
e) un rappresentate del settore dell'industria dell'agro-alimentare.

 

Art. 10
Etichettatura

1. I soggetti concessionari sono tenuti ad apporre il marchio in etichetta sul prodotto garantito dal sistema di certificazione regionale.

2. L'etichetta reca ogni indicazione da cui si possa desumere il luogo d'origine di produzione e la provenienza delle materie prime impiegate per i processi di trasformazione, così come disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), e successive modificazioni.

 

Art. 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.