CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 47
presentata dai Consiglieri regionali
LOCCI - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra - ORRÙ - PINNA Giuseppinoil 4 giugno 2014
Norme per il riutilizzo dei medicinali e dei presidi sanitari
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Il rapido e notevole cambiamento della società, con aumento dei cittadini anziani e di quelli stranieri, e la crisi economica che inevitabilmente sta accrescendo il numero dei "poveri" rende improcrastinabili interventi in materia di sanità regionale che ne tengano conto.
In particolare, l'aumento demografico degli anziani, considerati, inevitabilmente, per ciò solo più fragili e più esposti al rischio di patologie, determina un maggiore consumo di farmaci spesso anche costosi.
Più aumenta l'invecchiamento della popolazione maggiore è la spesa farmaceutica.
La presente proposta di legge, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale e di tutela della salute, propone interventi di contenimento della spesa farmaceutica regionale attraverso iniziative volte al recupero e riutilizzo per il tramite di una redistribuzione dei farmaci inutilizzati e in corso di validità.
Il riutilizzo dei farmaci non scaduti potrà consentire di risparmiare sul costo del farmaco e di risparmiare altresì sul loro smaltimento, che richiede procedimenti specifici.
Il legislatore, richiamandosi alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ed in particolare all'articolo 2 commi 350, 351 e 352, propone un testo normativo composto di 8 articoli, nel quale si statuisce che possono essere recuperate e riutilizzate le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate (articoli 1 e 2). Si prevede che la Giunta regionale, sentite le aziende sanitarie locali, previo parere della competente Commissione consiliare definisca le modalità per il recupero, la donazione ed il riutilizzo dei medicinali, le caratteristiche delle confezioni di medicinali, le condizioni e gli ambiti per il riutilizzo degli stessi, nonché dei presidi sanitari, le verifiche obbligatorie dopo la presa in carico e le modalità per la registrazione e per la custodia. Infine, gli articoli 4 e 6 individuano le aziende sanitarie locali quali titolari della attività di vigilanza, monitoraggio e informazione. Mentre l'articolo 5 dispone che sia la Giunta regionale, sulla base dei dati acquisiti per il tramite delle aziende sanitarie, a predisporre la relazione sui risultati dell'attività di recupero, donazione e riutilizzo di medicinali in corso di validità e dei presidi sanitari.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, nell'ambito delle proprie politiche volte all'attuazione concreta del principio di solidarietà sociale e della tutela della salute, in conformità alla normativa statale vigente, favorisce ogni iniziativa diretta al recupero, alla donazione e al riutilizzo dei farmaci non utilizzati e in corso di validità, nonché dei presidi sanitari assegnati e non utilizzati, legittimamente in possesso di pazienti a domicilio o ricoverati, anche al fine di contenere la spesa farmaceutica regionale.
Art. 2
Fattispecie di riutilizzo dei medicinali e dei presidi sanitari1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 350 e 351 della legge 24 dicembre 2007, n. 224 (legge finanziaria 2008), sono oggetto di riutilizzo:
a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (ADI), per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria; possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa;
b) al di fuori dei casi previsti alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle, ad organizzazioni senza fini di lucro riconosciute dalla Regione, purché provvedano direttamente al loro riutilizzo o al conferimento presso i punti di raccolta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e).2. Ai fini del loro riutilizzo, per la presa in carico delle confezioni di medicinali di cui al comma 1, lettere a) e b), si osservano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 352, della legge n. 224 del 2007.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche per i presidi sanitari assegnati e non utilizzati, legittimante in possesso di pazienti a domicilio (ADI) o ricoverati.
Art. 3
Modalità di attuazione1. La Giunta regionale, sentite le aziende sanitarie, previo parere della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1:
a) stabilisce le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, donazione e riutilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) definisce le condizioni e le modalità per il recupero, donazione e riutilizzo dei farmaci e dei presidi sanitari, nonché i requisiti dei soggetti beneficiari della donazione;
c) programma le obbligatorie verifiche sui medicinali idonei al recupero, nonché le modalità della loro presa in carico, registrazione e custodia;
d) individua il soggetto competente alle verifiche obbligatorie di cui alla lettera e);
e) dispone che le aziende sanitarie indichino, entro trenta giorni dal ricevimento del regolamento, i punti di raccolta dei medicinali e dei presidi sanitari destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;
f) predispone i moduli attestanti la volontà del detentore o di un suo familiare o erede di donare i farmaci e i presidi sanitari in proprio possesso.
Art. 4
Vigilanza e monitoraggio1. Le aziende sanitarie esercitano attività di vigilanza sulla regolare ottemperanza alle modalità di recupero, donazione e riutilizzo dei medicinali idonei di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie di cui all'articolo 3, lettera e).
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le aziende sanitarie elaborano una nota di farmaco vigilanza che contenga i dati relativi alla quantità e alla tipologia di medicinali in corso di validità recuperati e donati per il riutilizzo e contenga i dati relativi alla loro redistribuzione nell'ambito del territorio di competenza.
3. La nota di cui al comma 2 è trasmessa alla Giunta regionale.
Art. 5
Relazione1. La Giunta regionale, sulla base dei dati acquisiti a norma dell'articolo 4, predispone la relazione annua sui risultati dell'attività regionale di recupero, donazione e riutilizzo di medicinali in corso di validità e dei presidi sanitari.
2. La relazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare.
Art. 6
Campagne di informazione1. Le aziende sanitarie possono promuovere campagne di informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali e dei presidi sanitari assegnati e non utilizzati, legittimamente in possesso di pazienti a domicilio (ADI) per finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa farmaceutica.
Art. 7
Norma finanziaria1. La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari.
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).