CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 46

presentata dai Consiglieri regionali
TOCCO - PITTALIS - CAPPELLACCI - TUNIS - CHERCHI OSCAR - LOCCI - ZEDDA Alessandra - FENU - TRUZZU - DEDONI - CRISPONI - PERU

il 28 maggio 2014

Interventi a favore delle persone affette da dislessia e da altri disturbi specifici dell'apprendimento

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con il termine disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) viene indicata una serie di disturbi quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. La dislessia e, in generale, i disturbi specifici dell'apprendimento rappresentano un fenomeno di grande impatto sociale che interessa circa il 6 per cento della popolazione scolastica.

Si parla di disturbi specifici dell'apprendimento quando una persona, nonostante normali capacità cognitive generali e normali opportunità di scolarizzazione, ha un insufficiente sviluppo di abilità strumentali come la lettura, la scrittura, l'elaborazione del numero ed il calcolo. Il limitato apprendimento delle abilità strumentali con l'impatto socio-ambientale può determinare disarmonia nel funzionamento della persona dai primi anni dell'età scolare all'età adulta.

Questi disturbi spesso non vengono riconosciuti o vengono diagnosticati con grande ritardo o con percorsi diagnostici inadeguati, provocando conseguenze psicologiche, sociali e lavorative che possono dar luogo a danni difficilmente recuperabili quali perdita di autostima, affievolimento della motivazione ad apprendere, ansia, depressione. Altre conseguenze pesanti sotto il profilo sociale e professionale sono rappresentate da insuccessi e abbandoni scolastici precoci. È risaputo che i DSA possono avvantaggiarsi di specifiche e adeguate misure rieducative e didattiche soprattutto se vengono predisposti interventi precoci già nelle prime fasi di apprendimento della lettura e della scrittura. La presente proposta di legge trova i suoi presupposti nell'esigenza di stabilire un adeguato livello di attenzione per l'importante problematica dei DSA e di sopperire a un vuoto normativo, prevedendo una serie di interventi destinati ad assicurare ai soggetti colpiti da DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità sia nel contesto scolastico che sociale e professionale.

La proposta di legge nasce da un principio fondamentale che è quello della necessità di riconoscere i diritti delle persone con dislessia e delle loro famiglie. In primis riconoscere un fondamentale principio di libertà di cura e libertà di scelta nell'individuazione di percorsi di supporto che più si confanno alle necessità quotidiane delle persone con dislessia in età scolare (per esempio il supporto nello studio e nello sviluppo di strategie, strumenti e aiuto nell'affrontare le attività di vita quotidiana). La conseguenza principale di questo è lo spostamento da un'attenzione prettamente sanitaria a una attenzione a tutti i domini di vita e alla quotidianità. Poiché al momento non esistono interventi che consentano una restitutio ad integrum delle difficoltà di apprendimento, il focus di attenzione è spostato verso la creazione di interventi di supporto e di intermediazione che consentano di apprendere e vivere con un buon livello di qualità nonostante le difficoltà di apprendimento. Ciò è possibile attraverso la creazione di supporti che non siano solo abilitativi, ma anche educativi e didattici.

Un ulteriore elemento centrale è la fiducia nel contributo che queste persone possono offrire alla nostra società ma che a causa di una non adeguata comprensione delle loro peculiarità nell'apprendimento rischiano di essere sottostimate, emarginate, demansionate e fuoriuscire precocemente dal percorso scolastico e formativo per entrare in carriere devianti o in percorsi che non consentono di sviluppare appieno il desiderato progetto di vita o una adeguata qualità di vita. Pertanto, principio fondamentale alla base della presente proposta di legge è il riconoscimento dei diritti delle persone con dislessia e la creazione di reti di supporto in tutto il ciclo di vita.

Contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 170 del 2010, le persone con dislessia non sono solo bambini e ragazzi che frequentano la scuola e adulti che frequentano l'università, sono anche adulti che hanno diritto a un lavoro e che spesso sono ostacolati da concorsi che si basano su buone abilità di lettura e di scrittura e sono adulti a loro volta genitori di persone con dislessia.

In questo senso la presente proposta di legge accoglie la legge n. 170 del 2010 nei suoi aspetti centrali ed imprescindibili, ma ha l'ambizione di essere innovativa e potrebbe consentire, nell'ambito degli strumenti di autonomia di cui dispone la nostra Regione in quanto a statuto speciale, di accogliere ancor meglio i diritti delle persone e rappresentare un modello innovativo per tutta Italia, tenendo conto di tutto il ciclo di vita e di tutti i domini di vita in cui la persona con dislessia potrebbe essere penalizzata se non adeguatamente supportata.

La situazione di stallo locale e l'urgenza di venir incontro alle necessità delle persone con dislessia nel nostro territorio, di offrire loro strumenti utili per affrontare le difficoltà che l'attuale situazione pone loro (per esempio i lunghissimi tempi di attesa per il completamento di un percorso diagnostico e la pressoché assenza di interventi di presa in carico), nonché di tener conto della peculiarità del nostro territorio anche in relazione alla prevalenza attesa di dislessia e alle professionalità che nel corso del tempo si sono sviluppate e che possono sostenere le necessità diagnostiche, abilitative, educative e didattiche, la paura che in assenza di indicazioni normative chiare vi possano essere forme di recrudescenza di quella diffusa diffidenza nei confronti della dislessia, impongono la presente proposta di legge.

Illustrazione della proposta di legge

La presente proposta di legge si suddivide in otto articoli:
- l'articolo 1, con il quale la Regione riconosce la dislessia e gli altri disturbi specifici dell'apprendimento DSA come condizioni che ostacolano lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo che ne è colpito costituendo un fenomeno di grande impatto sociale. In questo articolo vengono delineate le finalità degli interventi promossi e sostenuti dalla Regione a favore delle persone con DSA;
- l'articolo 2, che prevede l'istituzione presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di un comitato tecnico-scientifico composto da esperti;
- l'articolo 3 con il quale si prevede l'individuazione di percorsi di diagnosi e di riabilitazione affidati a figure professionali adeguatamente formate e aggiornate e in cui vengono esplicitate le misure necessarie per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA;
- l'articolo 4 con il quale la Regione promuove interventi per la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali preposte alla diagnosi e alla riabilitazione e si raccorda con le autorità scolastiche regionali e con le università per le iniziative di promozione della formazione riguardanti il personale docente e dirigente del mondo della scuola;
- l'articolo 5 che prevede che la Regione, attraverso il Comitato regionale di cui all'articolo 2, promuova campagne regionali di informazione e di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle università della Sardegna, alle forze sociali e alle associazioni di volontariato;
- l'articolo 6 con il quale la Regione verifica, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, che gli studenti con DSA abbiano garantiti, durante il percorso di formazione scolastica e universitaria, percorsi di didattica individualizzata e strumenti compensativi per favorire l'apprendimento e la comunicazione;
- l'articolo 7 con il quale la Regione s'impegna a garantire pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica;
- l'articolo 8 che prevede che la Giunta regionale, previa definizione di criteri, modalità e termini per la presentazione delle relative domande, eroghi alle famiglie con soggetti affetti da DSA un contributo per l'acquisto di strumenti tecnologici e didattici alternativi per facilitare lo studio quotidiano a casa ove questi strumenti non siano nella dotazione degli istituti scolastici frequentati dagli studenti con DSA;
- l'articolo 9 che fissa gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come identificati dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), quali disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA destinati a:
a) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi, definendo modi e procedure per il riconoscimento e l'attestazione dei DSA anche quando si manifestano in persone non più comprese nell'età evolutiva;
b) favorire il successo scolastico, garantendo una formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso misure didattiche di supporto;
c) formare e sensibilizzare gli insegnanti, i genitori e gli operatori socio-sanitari sulle problematiche legate ai DSA;
d) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
e) agevolare, assicurando alla persona eguali opportunità, lo sviluppo delle capacità e la piena integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
f) ridurre i disagi relazionali ed emozionali.

 

Art. 2
Comitato tecnico-scientifico sui DSA

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico-scientifico composto di esperti di comprovata competenza sui DSA.

2. Il Comitato tecnico-scientifico, che ha sede presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, svolge compiti istruttori riguardo alle funzioni che la presente legge attribuisce alla Regione.

3. Il comitato, ai sensi della legge n. 170 del 2010, ha lo scopo di stimolare, coordinare e monitorizzare la realizzazione delle misure previste dalla presente legge anche attraverso il collegamento con singole istituzioni, enti, associazioni o qualsiasi altra figura giuridica che abbia interesse verso i DSA, mediante appositi protocolli di intesa.

4. La partecipazione all'attività del Comitato non dà diritto a percepire alcun compenso. Ai rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili per l'attuazione della presente legge.

 

Art. 3
Adeguamento del sistema
socio-sanitario regionale

1. La Regione adotta le misure necessarie per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 170 del 2010, e al fine di garantire il diritto alla diagnosi e cura e alle pari opportunità delle persone con DSA, il percorso diagnostico è garantito a titolo gratuito o in compartecipazione della spesa nell'ambito del servizio sanitario. È fatto comunque salvo il diritto degli interessati e delle loro famiglie di rivolgersi a strutture private o professionisti privati, con spesa a proprio carico, purché questi professionisti e specialisti soddisfino i criteri indicati nell'articolo 2, comma 1.

3. La diagnosi dei DSA è eseguita, nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti e neuropsicomotricisti dipendenti dalle aziende sanitarie locali (ASL) o dalle strutture private accreditate, o da specialisti della medesima disciplina, convenzionati.

4. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti formati e aggiornati sulle problematiche dei DSA.

 

Art. 4
Formazione degli operatori socio-sanitari,
delle famiglie e nella scuola

1. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione della formazione sociosanitaria, prevede interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei familiari che assistono le persone con DSA.

2. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, con le Università di Cagliari e Sassari e con le ASL, promuove la formazione riguardo alle problematiche relative ai DSA del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia.

 

Art. 5
Iniziative di informazione e sensibilizzazione

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 2, promuove ogni anno iniziative di sensibilizzazione e informazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA.

2. Le iniziative previste dal comma 1 sono rivolte all'opinione pubblica, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e private, alle università, al mondo del lavoro, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle strutture sanitarie, alle forze sociali e alle associazioni di volontariato.

 

Art. 6
Misure di supporto

1. La Regione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, verifica che agli studenti con DSA siano garantite durante il percorso di formazione scolastica e universitaria:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata che tenga conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti;
b) l'introduzione di strumenti compensativi e di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini dell'apprendimento;
c) l'uso, per l'insegnamento delle lingue straniere, di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale prevedendo, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

 

Art. 7
Concorsi pubblici

1. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è garantita pari opportunità alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica; in particolare l'Amministrazione, dandone adeguata pubblicità nel bando di concorso, può prevedere la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove.

 

Art. 8
Contributi agli studenti con DSA

1. La Regione eroga agli studenti con DSA che frequentano scuole che ne siano sprovviste, un contributo destinato all'acquisto di strumenti tecnologici per facilitare i percorsi didattici e favorire lo studio quotidiano a casa.

2. La misura del contributo nonché i criteri, i modi, i limiti e i termini per la concessione ed erogazione del medesimo, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato previsto dall'articolo 2.

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2014.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S05.03.007
Provvidenze a favore di soggetti affetti da handicap e loro associazioni
2014 euro 500.000
2015 euro 500.000
2016 euro 500.000

in diminuzione
UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2014 euro 500.000
2015 euro 500.000
2016 euro 500.000

3. Alle relative spese si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e con quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

Art. 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).