CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 43

presentata dai Consiglieri regionali
ARBAU - AZARA - LEDDA - PERRA - COCCO Daniele Secondo - LAI

il 28 maggio 2014

Disposizioni intese a garantire l'accesso universale alla risorsa idrica nella Regione

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Le cronache regionali riferiscono, sempre più frequentemente, di casi in cui Abbanoa Spa, in qualità di gestore del Servizio idrico integrato (SII) in virtù di apposita convenzione con l'Autorità d'ambito ottimale della Sardegna ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, procede al recupero di crediti vantati verso l'utenza effettuando la sospensione totale dell'erogazione dell'acqua.

L'esercizio di tale facoltà, pur previsto dal vigente regolamento del SII e dalle condizioni generali praticate all'utenza finale da Abbanoa Spa, si pone di fatto in contrasto col principio per cui l'accesso alla risorsa idrica, in quanto essenziale sia per la salvaguardia del diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione, sia per la stessa dignità della persona umana da reputarsi protetta dall'articolo 2 della Carta fondamentale, dovrebbe, e deve, reputarsi un diritto universale, la cui garanzia prescinda da preoccupazioni meramente ragionieristiche circa la gestione del servizio idrico secondo criteri di economicità.

Il Parlamento europeo, con risoluzione del 4 settembre 2003, ha ritenuto che "l'accesso all'acqua potabile pulita in quantità e qualità congrue costituisce un diritto umano fondamentale", e in altra risoluzione ha altresì ritenuto che "essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non debba essere assoggettata alle norme del mercato interno".

Al di là dei problemi per la salute e per la stessa dignità della persona determinati dall'adozione, da parte del gestore, del metodo della sospensione dell'erogazione dell'acqua quale evidente strumento di pressione ai fini di un più celere pagamento di quanto ad esso dovuto, tale pratica determina problemi anche nei confronti di numerose attività d'impresa, per le quali l'accesso alla risorsa idrica è fondamentale mezzo di produzione, e rispetto alla cui possibilità di adempiere ai propri debiti la prolungata sospensione dell'erogazione idrica rischia di rispondere a una strategia di "eliminazione del debitore", non più in grado così di esercitare la propria attività e quindi di ripristinare una capienza patrimoniale che gli consenta in prospettiva di adempiere al proprio debito.

La legislazione vigente in tema di acque, con particolare riferimento alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cosiddetta "legge Galli"), alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, che ne costituisce attuazione nell'ambito delle competenze costituzionali della Regione autonoma della Sardegna, e alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), di fatto importa che il servizio idrico resti necessariamente a gestione monopolistica, in virtù dell'esigenza di una gestione centralizzata che garantisca soprattutto il corretto uso dell'acqua come risorsa universale, ambientale e comunque limitata.

Ciò determina importanti conseguenze quanto al rapporto tra il gestore del SII e l'utenza, laddove il ricorso da parte del primo alla pratica di "spronare" all'adempimento con la sospensione dell'erogazione dell'acqua, non offrendo ragionevoli alternative al consumatore, specie in quanto al momento patrimonialmente incapiente, si colloca ai limiti del lecito civilmente e penalmente, se non oltre il lecito.

A tale riguardo, le "timidezze" della giurisprudenza, soprattutto amministrativa, nel farsi concretamente carico di tale problema sono da ultimo in via di superamento ad opera di una coraggiosa giurisprudenza ordinaria, tra l'altro anche del Tribunale di Cagliari, che tende a porre in rilievo tale situazione, con riguardo alla posizione dell'utente nei confronti del gestore e dei poteri pubblici che vi danno legittimazione non solo quale cittadino, ma anche quale consumatore, dovendosi ricordare in particolare che le modalità di erogazione del servizio idrico non possono andare immuni dalle garanzie previste dall'articolo 3 del Codice del consumo.

Come legislatori regionali, pur comprendendo la situazione determinata dalle difficoltà finanziarie in cui da tempo risulta versare Abbanoa Spa, non possiamo esimerci dal farci carico, nell'ambito delle nostre competenze costituzionali, di un problema che assume rilevanza quanto alla salvaguardia di essenziali diritti civili, oltre che di diritti del consumatore, e comunque dell'interruzione di pratiche di riscossione vessatorie che non trovano ormai più riscontro nella prassi di altri gestori monopolistici di servizi essenziali.

Le disposizioni di cui si sollecita l'approvazione tendono a limitare la facoltà del gestore di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, oltre che ai casi in cui i relativi crediti siano accertati in sede giudiziaria, ai casi in cui l'inadempimento sia di portata economica rilevante e l'utente non abbia dato segno di cooperare in alcun modo, vuoi contestando le fatture, vuoi richiedendo una più ampia rateazione.

Negli altri casi, il gestore potrà, e dovrà, limitarsi alla riduzione della misura di erogazione del servizio idrico, mediante contatori appositamente regolabili e sulla base di parametri ragionevoli, atteso che devono essere fissati in termini sicuramente più ampi di quanto indicato dal Parlamento europeo per le realtà del "terzo mondo" a cui esso fa riferimento, per altro verso, per quanto attiene alle imprese per cui la disponibilità di acqua costituisce condizione essenziale di esercizio dell'attività, sulla base della garanzia comunque di una disponibilità minima di acqua in base ai consumi pregressi.

Riteniamo che le modalità di riscossione delle tariffe da parte di Abbanoa Spa, senza arrecare pregiudizio alcuno all'effettività della tutela dei crediti del gestore, possano essere ricondotte così a modalità meno drammatiche, che salvaguardino le posizioni dei cittadini, dei consumatori e delle imprese e che sottraggano, salvo i casi più gravi, al gestore un tale spropositato mezzo di pressione che assomiglia da vicino alle pratiche coattive per cui è tristemente nota Equitalia, e che in tempi di crisi economica perdurante non fanno altro che gettare sale sulle ferite di un popolo in ginocchio che fatica a rialzarsi.

Le disposizioni dell'articolo 2 tendono a dettare i tempi e le modalità con cui i regolamenti essenziali per l'attuazione di quanto previsto, segnatamente il regolamento del SII e le condizioni generali praticate da Abbanoa Spa all'utenza potranno essere adeguati a quanto previsto dall'articolo 1, il tutto con un procedimento apparentemente macchinoso, ma che si rende necessario per attuare quanto ci proponiamo di decidere oggi nel rispetto dell'autonomia della Giunta regionale e dell'Autorità d'ambito, senza dare luogo a problematiche di natura costituzionale o comunque inerenti alle competenze.

In ogni caso, il divieto di "stacco" dell'acqua, salvi i casi gravi menzionati, sarà immediatamente operativo con la pubblicazione della legge.

Questo intervento, di valore sociale davvero notevole visti i tempi, riveste oltretutto un'importanza politica cruciale poiché in tal modo questo Consiglio regionale finalmente porrà mano a regole concrete per la gestione del servizio idrico, stabilite in larga misura quando ancora esisteva la competenza del Commissario governativo per l'emergenza idrica e, circa il contenuto della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, praticamente "a ricalco" di una legislazione nazionale eccessivamente sbilanciata verso un'ottica di impresa quanto alla gestione del bene acqua.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Accesso universale alla risorsa idrica e modalità di riscossione della tariffa

1. L'accesso alla risorsa idrica, essenziale per la dignità della persona, per l'effettività del diritto alla salute e per la sopravvivenza delle attività di impresa che ne facciano uso quale materia prima di produzione essenziale, è un diritto incondizionato ed universale di cui la Regione autonoma della Sardegna promuove e garantisce l'effettività nel territorio regionale in applicazione degli articoli 2, 3, 32 e 41 della Costituzione.

2. In applicazione dell'articolo 41, comma 2 della Costituzione, e a titolo di attuazione dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), è fatto divieto al gestore del servizio idrico integrato per la Regione, individuato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, primo periodo della legge regionale n. 29 del 1997, di procedere alla sospensione totale della fornitura idrica nei confronti di qualsiasi utente per il solo fatto che questi risulti moroso nel pagamento di una o più fatture, ovvero quale mezzo di pressione per determinare l'utente ad effettuare il pagamento.

3. In deroga al divieto previsto dal comma 2, il gestore può avvalersi della facoltà di sospendere totalmente la fornitura idrica se il credito riguardo al quale sussiste morosità è stato accertato quanto all'esistenza e all'ammontare con provvedimento giudiziale avente autorità di giudicato o comunque immediatamente esecutivo, esclusa l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi degli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile, finché il relativo decreto non sia divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 647 dello stesso Codice, o comunque, anche fuori da tale caso, se il suo ammontare è superiore a euro 5.000 al netto degli interessi e delle spese di riscossione, e l'utente, entro i termini previsti dal regolamento del Servizio idrico integrato, non abbia provveduto ad avviare la procedura di contestazione delle fatture ovvero a richiedere la rateizzazione del pagamento, anche a condizioni più favorevoli di quelle eventualmente predisposte d'ufficio dal gestore.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, il gestore può comunque avvalersi, nei confronti degli utenti morosi, della facoltà di ridurre la fornitura idrica fino all'avvenuto pagamento o all'avvenuta risoluzione della controversia, procedendo, previa adozione delle opportune e necessarie misure tecniche, all'erogazione di un quantitativo di acqua, su base giornaliera, non superiore al 30 per cento del consumo medio giornaliero fatto registrare dall'utenza interessata, mediante lettura del contatore, in occasione dell'ultimo rilevamento risultante dall'ultima fattura emessa.

 

Art. 2
Disposizioni d'attuazione, transitorie e finali

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale n. 29 del 1997, e la Giunta regionale provvedono, entro e non oltre trenta giorni, alla modifica della convenzione-tipo e del disciplinare previsti dall'articolo 14, comma 1, della stessa legge per armonizzarne i contenuti con quanto previsto dall'articolo 1.

2. Entro i successivi trenta giorni, l'autorità d'ambito e il gestore provvedono all'adozione delle conseguenti modifiche alla convenzione di cui all'articolo 14, comma 1, primo periodo della legge regionale n. 29 del 1997, ed entro quindici giorni dall'adozione di tali modifiche, l'Autorità d'ambito provvede ad apportare le conseguenti modifiche al regolamento del servizio idrico integrato.

3. Il gestore provvede senza ritardo ad adeguare le condizioni generali di contratto praticate all'utenza al regolamento del servizio idrico integrato così modificato e a renderle efficaci nei confronti degli utenti correnti.

4. Ai sensi dell'articolo 1339 del Codice civile, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si intendono comunque immediatamente efficaci fin dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, ed hanno effetto integrativo degli atti di cui ai commi 1, 2 e 3. Al gestore del servizio idrico integrato è fatto obbligo di informare l'utenza, senza ritardo e nei modi più efficaci, a tale riguardo.