CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 36

presentata dai Consiglieri regionali
FENU - ZEDDA Alessandra - FLORIS Mario - PITTALIS - RUBIU - TATTI - LOCCI - TRUZZU - COSSA - TUNIS - SOLINAS Christian - OPPI

il 20 maggio 2014

Insegnamento della storia, della cultura e della letteratura della Sardegna nelle scuole

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La conoscenza della storia è condizione indispensabile perché ciascun popolo abbia consapevolezza di sé e della propria identità.

Attraverso lo studio della storia locale, oltre alla conoscenza sulle proprie origini, è possibile contestualizzare il cammino della propria comunità confrontandolo con quello delle altre civiltà coeve, sia con quelle più prossime sviluppatesi nel medesimo bacino geografico, e perciò protagoniste di più intensi scambi e reciproche relazioni nelle varie epoche, sia con quelle occupanti regioni più remote del globo. Per tale scopo si ritiene improcrastinabile l'inserimento dei programmi di insegnamento della storia, nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, delle vicissitudini che hanno caratterizzato le diverse fasi dell'evoluzione delle popolazioni che hanno abitato la nostra Isola nelle varie epoche storiche. Con le medesime finalità i Consigli regionali di altre regioni autonome italiane hanno promulgato leggi concernenti l'obbligo dell'insegnamento della storia, della cultura e della letteratura nelle scuole di ogni ordine e grado. Si auspica che parimenti il Consiglio della Regione autonoma della Sardegna voglia dotarsi del medesimo strumento legislativo. I proponenti del presente disegno di legge intendono dedicare questo ambizioso, quanto doveroso, progetto alla memoria del Prof. Giovanni Lilliu insignito in vita del titolo di Sardus Pater per l'impareggiabile contributo dato alla conoscenza e alla divulgazione della storia antica del popolo sardo.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Promozione, valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico sardo nelle scuole

1. La Regione promuove la valorizzazione e l'insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico sardo nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 sono destinati appositi moduli didattici, all'interno dei piani obbligatori di studio definiti dalla normativa nazionale, nell'ambito della quota regionale riservata dalla legge e nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.

 

Art. 2
Indirizzi regionali di attuazione
degli interventi didattici

1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con la collaborazione delle università sarde e dei centri studi sardi specializzati nella ricerca filologica e linguistica, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, stabilisce gli indirizzi di attuazione degli interventi didattici aventi a oggetto la storia, la letteratura e il patrimonio linguistico sardo dall'età antica sino a oggi, con particolare riferimento agli approfondimenti critici e ai confronti fra le varie epoche e civiltà, agli orientamenti storiografici più significativi, dall'unità d'Italia fino alla fine del XX secolo e all'evoluzione dell'istituzione regionale anche attraverso lo studio dello Statuto della Regione.

 

Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. Dalle disposizioni di cui alla presente Legge non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).