CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 33

presentata dai consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI

il 14 maggio 2014

Norme sui controlli sulle merci in ingresso in Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende porre un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie infettive e diffusive legato ai movimenti internazionali di merci, mettendo in atto controlli di tipo sanitario su alimenti di origine animale e vegetale ed in generale su merci destinate al consumo umano che possano rappresentare, anche solo potenzialmente, un rischio per la salute e la sicurezza delle persone.

Molte merci provenienti dai paesi lontani vengono spesso immesse nel mercato sardo senza le necessarie autorizzazioni e gli opportuni controlli sanitari per l'ingresso. Tali merci, sia quelle alimentari, sia gli animali destinati alla macellazione o all'allevamento, necessitano infatti di controlli sofisticati e certi gią prima del loro invio dal paese di origine, ma in alcuni stati esteri questo non accade.

La Sardegna, essendo un'isola, ha gią diverse problematiche legate a fattori endemici e ha gią, inoltre, dovuto subire malattie come la blue tongue, scrapie, varie virosi del pomodoro. Anche il grano, talvolta, si importa con fattori proteici dichiarati alla fonte, ma non corrispondenti alla realtą, determinando una scorretta concorrenza al nostro grano duro. Le pesanti importazioni stanno creando danni tali da determinare una disfatta del comparto agro-alimentare e il fallimento del centro cerealicolo di raccolta di Sanluri.

Presso i porti e gli aeroporti sardi, oggi vengono eseguiti controlli a campione e, ove previsto dalla legge, si esegue un controllo a inizio sbarco con l'ausilio di veterinari non collocati in tutti i porti (Cagliari, ad esempio, ne č priva). In particolare i controlli, superficiali per le navi, sono del tutto assenti per i mezzi gommati che escono dalle aree portuali senza alcuna verifica.

Appare pertanto necessaria ed urgente un'azione di controllo, verifica e analisi, anche con stazionamenti in quarantena, di tutte le merci in ingresso in Sardegna prima della loro immissione sul mercato al fine della salvaguardia della salute di tutti.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalitą

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela la salute dei cittadini attraverso una politica di sicurezza alimentare.

 

Art. 2
Organizzazione regionale

1. Il Servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale dirige e coordina i controlli su tutti gli alimenti che arrivano in Sardegna.

2. A tal fine, presso i porti e gli aeroporti operativi operano presidi di sanitą marittima e aerea, che provvedono al monitoraggio e al controllo delle merci che giungono in Sardegna secondo le autonome determinazioni delle ASL competenti per territorio.

 

Art. 3
Modalitą dei controlli

1. I presidi di cui all'articolo 2 si avvalgono delle professionalitą operanti presso le aziende sanitarie locali, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, e dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC) ai sensi della legge regionale 4 agosto 2008, n. 12 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15).

2. Gli operatori dei presidi valutano la corrispondenza tra quanto dichiarato nelle bolle di accompagnamento delle merci e quanto effettivamente presente e provvedono, eventualmente, allo stoccaggio dei prodotti che dovessero risultare non conformi.

 

Art. 4
Linee guida regionali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanitą e dell'assistenza sociale, approva le linee guida sul funzionamento dei presidi di cui all'articolo 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2014 e in euro 500.000 per gli anni seguenti.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti modifiche:

in diminuzione

UPB S08.01.003
Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale
cap. SC08.0034 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
2014 euro 1.000.000
2015 euro 500.000
2016 euro 500.000

in aumento

UPB S05.01.013
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti
2014 euro 1.000.000
2015 euro 500.000
2016 euro 500.000

3. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.