CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 33/A
presentata dai consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONIil 14 maggio 2014
Norme sui controlli sulle merci in ingresso in Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge intende porre un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie infettive e diffusive legato ai movimenti internazionali di merci, mettendo in atto controlli di tipo sanitario su alimenti di origine animale e vegetale ed in generale su merci destinate al consumo umano che possano rappresentare, anche solo potenzialmente, un rischio per la salute e la sicurezza delle persone.
Molte merci provenienti dai paesi lontani vengono spesso immesse nel mercato sardo senza le necessarie autorizzazioni e gli opportuni controlli sanitari per l'ingresso. Tali merci, sia quelle alimentari, sia gli animali destinati alla macellazione o all'allevamento, necessitano infatti di controlli sofisticati e certi già prima del loro invio dal paese di origine, ma in alcuni stati esteri questo non accade.
La Sardegna, essendo un'isola, ha già diverse problematiche legate a fattori endemici e ha già, inoltre, dovuto subire malattie come la blue tongue, scrapie, varie virosi del pomodoro. Anche il grano, talvolta, si importa con fattori proteici dichiarati alla fonte, ma non corrispondenti alla realtà, determinando una scorretta concorrenza al nostro grano duro. Le pesanti importazioni stanno creando danni tali da determinare una disfatta del comparto agro-alimentare e il fallimento del centro cerealicolo di raccolta di Sanluri.
Presso i porti e gli aeroporti sardi, oggi vengono eseguiti controlli a campione e, ove previsto dalla legge, si esegue un controllo a inizio sbarco con l'ausilio di veterinari non collocati in tutti i porti (Cagliari, ad esempio, ne è priva). In particolare i controlli, superficiali per le navi, sono del tutto assenti per i mezzi gommati che escono dalle aree portuali senza alcuna verifica.
Appare pertanto necessaria ed urgente un'azione di controllo, verifica e analisi, anche con stazionamenti in quarantena, di tutte le merci in ingresso in Sardegna prima della loro immissione sul mercato al fine della salvaguardia della salute di tutti.
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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE
composta dai consiglieri
PERRA, Presidente - ORRÙ, Vice Presidente - RUGGERI, Segretario - PINNA Giuseppino, Segretario - ANEDDA - CHERCHI Augusto - COZZOLINO - DESINI - FORMA, relatore - PINNA Rossella, relatore - PITTALIS - PIZZUTO - RANDAZZO - TOCCO
pervenuta il 24 aprile 2015
La Sesta Commissione, nella seduta del 17 marzo 2015, ha deliberato a maggioranza, con il parere contrario dei componenti dei gruppi di opposizione, di proporre all'Assemblea la reiezione del presente provvedimento recante "Norme sui controlli sulle merci in ingresso in Sardegna".
La proposta di legge n. 33, con l'intento di tutelare la salute dei cittadini ed evitare il rischio di importazione di malattie infettive e diffusive legato ai movimenti internazionali di merci, si propone di istituire presso i porti e gli aeroporti sardi dei presidi di sanità marittima e aerea preposti al monitoraggio e al controllo delle merci che giungono nel territorio dell'Isola.
Le concrete modalità dei controlli sono definite nell'articolo 3 della proposta mentre, per quanto concerne il funzionamento dei presidi, si rimanda a successive linee guida della Giunta regionale.
La proposta è stata illustrata alla Commissione dal suo proponente, On. Dedoni, nella seduta del 26 novembre 2014. In quell'occasione, su richiesta di alcuni consiglieri, si è deciso di sospendere temporaneamente l'esame del provvedimento per consentire ai richiedenti di approfondire l'argomento.
Nella seduta dell'11 febbraio 2015, la Commissione ha disposto la trattazione congiunta della proposta di legge n. 33 con la proposta di legge n. 179 (Disciplina relativa all'introduzione di animali vivi nel territorio regionale) e ha dato incarico ai proponenti di predisporre un testo unificato.Nella seduta del 17 marzo 2015, su richiesta del primo firmatario, On. Arbau, è stato sospeso l'esame della proposta di legge n. 179; per l'effetto, la Commissione ha deliberato la revoca della trattazione congiunta delle proposte di legge n. 179 e n. 33 ed ha contestualmente disposto di procedere con l'esame del solo provvedimento in oggetto.
Già nel corso della discussione generale del 26 novembre 2014 diversi consiglieri avevano immediatamente evidenziato alcune criticità. Criticità che sono state avvalorate dagli approfondimenti fatti e confermate nella discussione ultima del 17 marzo 2015. Una volta emerso chiaramente l'orientamento globale dei consiglieri, il Presidente ha chiesto loro di esprimersi sulla proposta di legge n. 33 e la Commissione, a maggioranza, ha deliberato di proporre all'Assemblea la reiezione del provvedimento e ha nominato relatore in Aula l'On. Forma.
Relativamente all'obiettivo che si pone questa proposta di legge ci sono da evidenziare alcune incoerenze rispetto all'impianto normativo che regola il settore dei controlli ufficiali in ambito di sicurezza alimentare. Infatti la materia è regolata da un complesso di norme comunitarie che stabilisce le modalità di esecuzione dei controlli e demanda agli stati membri l'individuazione delle autorità competenti deputate alla loro effettuazione.
In Italia le autorità competenti individuate sono, ognuna per le rispettive competenze, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).
Le merci che accedono ai mercati sardi si muovono nei circuiti commerciali comunitari e, a partire dai luoghi e dal momento della loro produzione, sono sottoposte all'attività di controllo ufficiale da parte dell'autorità competente secondo la filosofia "dai campi alla tavola", concetto introdotto dal cosiddetto Libro bianco sulla sicurezza alimentare, pubblicato dalla Commissione europea il 12 gennaio 2000.
Le procedure e le tipologie dei controlli ai quali sono sottoposte le merci/alimenti variano a seconda della loro origine e provenienza:
1) la filiera produttiva delle merci/alimenti/animali vivi di produzione nazionale è oggetto di controlli di processo e di prodotto effettuati dall'autorità competente secondo le modalità e la frequenza prevista dal Piano nazionale integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare. L'organo di controllo competente ad agire sulle produzioni nazionali è il Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali tramite la proprie articolazioni organizzative e a seconda della tipologia del prodotto (origine animale o non animale rispettivamente servizi veterinari e Sian); la parte analitica è garantita dai laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale che collabora al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare stabiliti dal piano;
2) i prodotti di origine animale, gli animali vivi ed i mangimi che invece arrivano da paesi terzi (extracomunitari) hanno l'obbligo di accedere al territorio comunitario attraverso un Posto di ispezione frontaliera (PIF). Questi ultimi sono i punti di accesso al mercato comunitario dove avviene lo "sdoganamento" delle merci e la loro "nazionalizzazione" a seguito dei controlli effettuati da personale veterinario e tecnico dipendente dal Ministero della salute.I PIF sono uffici veterinari periferici del Ministero della salute riconosciuti ed abilitati secondo procedure comunitarie e autorizzati con decisione della Commissione. Ogni PIF è abilitato per una o più tipologie merceologiche in funzione delle strutture e attrezzature possedute. L'elenco dei PIF europei autorizzati a livello comunitario è allegato alla decisione della Commissione n. 2009/821/CE e successive modifiche. In Italia al momento risultano autorizzati 23 posti di ispezione frontaliera, nessuno dei quali in Sardegna.
Una volta "sdoganate", le merci proseguono il loro percorso commerciale interno che viene "tracciato" attraverso il sistema informativo Trade control and expert system (TRACES) che prevede l'obbligo da parte dei destinatari delle merci di comunicare l'arrivo delle partite agli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), con almeno un giorno feriale di anticipo. Gli UVAC sono uffici periferici del Ministero della salute che vigilano, in collaborazione con le ASL, sulle movimentazioni intracomunitarie delle merci di origine animale e degli animali vivi. In Sardegna attualmente è presente un UVAC con sede a Sassari e competenza su tutto il territorio regionale. Gli operatori del settore alimentare che spediscono e/o ricevono merci e animali vivi tra paesi comunitari hanno l'obbligo di registrarsi come utenti presso gli UVAC.
Relativamente agli alimenti di origine non animale/vegetale operano gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) che sono strutture direttamente dipendenti dal Ministero della salute dislocate omogeneamente sul territorio nazionale. Gli uffici sono situati all'interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie. Attraverso il personale tecnico che vi opera, sono la prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario. Inoltre forniscono ai viaggiatori un valido supporto di prevenzione alle malattie infettive e svolgono importante attività medico-legale sul personale marittimo nazionale e di vigilanza igienico-sanitaria, soprattutto su navi di bandiera italiana. Il coordinamento degli USMAF è a cura della Direzione generale della prevenzione del Ministero, sulla base degli indirizzi operativi della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione per quanto concerne gli alimenti di origine non animale.
Per quanto riguarda l'assenza di un posto di ispezione frontaliera in Sardegna, non significa assolutamente che i flussi commerciali in ingresso avvengano al di fuori del controllo ufficiale.
Tale controllo è garantito sia in fase di "sdoganamento" presso il PIF di ingresso che durante il percorso commerciale interno. L'assenza di un PIF in Sardegna comporta semmai un aggravio dei costi per le imprese importatrici in quanto i flussi commerciali devono obbligatoriamente passare attraverso PIF allocati nel territorio di altre regioni italiane o di altri stati membri.
Come ha recentemente dichiarato il Ministro Lorenzin, in risposta ad una interrogazione parlamentare, il Ministero della salute ha avviato la procedura di autorizzazione di un posto di ispezione frontaliera in Sardegna per la quale si confida in una rapida nonché favorevole istituzione. Pare che la tipologia merceologica individuata sia quella degli alimenti di origine animale e dei mangimi e parrebbe che gli animali vivi non siano inclusi fra le categorie che si intende autorizzare.
L'apertura di tale ufficio darebbe soddisfazione ad una vecchia richiesta di questa Regione (avviata nel 2007 dall'Assessore Dirindin) e recherebbe indubbiamente beneficio per le imprese locali contribuendo ad abbattere i costi di produzione. Darebbe inoltre un contributo allo sviluppo economico del territorio (basti pensare anche al solo personale addetto ai controlli che non graverebbe sul bilancio regionale), ma non determinerebbe alcun incremento in termini di sicurezza e al contrario, paradossalmente, risulterebbe in teoria incrementato il livello di rischio sanitario relativamente al fatto che la Sardegna diverrebbe una "porta di ingresso comunitaria" per merci delle quali deve essere ancora attestata la salubrità e la sicurezza sanitaria ed igienica.
In tempi di ristrettezze economiche e finanziarie, che imporrebbero il massimo del rigore nel riorganizzare e rimodulare le risorse disponibili, riteniamo che non rivesta il carattere di reale necessità realizzare un servizio di vigilanza che non farebbe altro che replicare dei controlli garantiti dalle strutture già esistenti, sottraendo risorse che potrebbero essere utilizzate per far fronte ad ulteriori bisogni del sistema regionale.
Da non sottovalutare infine gli aspetti relativi alla liceità di tali controlli aggiuntivi rispetto a quelli attuali, in quanto si potrebbero rilevare elementi discriminatori e lesivi della libertà di circolazione delle merci garantita dai trattati internazionali e recepita dall'impianto normativo nazionale.
In virtù delle predette osservazioni, la Sesta Commissione permanente ha deliberato di proporre all'Assemblea il rigetto del provvedimento in esame.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna tutela la salute dei cittadini attraverso una politica di sicurezza alimentare.
Art. 2
Organizzazione regionale1. Il Servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale dirige e coordina i controlli su tutti gli alimenti che arrivano in Sardegna.
2. A tal fine, presso i porti e gli aeroporti operativi operano presidi di sanità marittima e aerea, che provvedono al monitoraggio e al controllo delle merci che giungono in Sardegna secondo le autonome determinazioni delle ASL competenti per territorio.
Art. 3
Modalità dei controlli1. I presidi di cui all'articolo 2 si avvalgono delle professionalità operanti presso le aziende sanitarie locali, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, e dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (UVAC) ai sensi della legge regionale 4 agosto 2008, n. 12 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi", ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15).
2. Gli operatori dei presidi valutano la corrispondenza tra quanto dichiarato nelle bolle di accompagnamento delle merci e quanto effettivamente presente e provvedono, eventualmente, allo stoccaggio dei prodotti che dovessero risultare non conformi.
Art. 4
Linee guida regionali1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, approva le linee guida sul funzionamento dei presidi di cui all'articolo 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2014 e in euro 500.000 per gli anni seguenti.
2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti modifiche:
in diminuzione
UPB S08.01.003
Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale
cap. SC08.0034 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
2014 euro 1.000.000
2015 euro 500.000
2016 euro 500.000in aumento
UPB S05.01.013
Igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e degli alimenti
2014 euro 1.000.000
2015 euro 500.000
2016 euro 500.0003. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.