CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 24
presentata dai consiglieri regionali
SABATINI - COZZOLINO - COMANDINI - DERIU - MELONI - MORICONIil 30 aprile 2014
Disposizioni in materia di motorizzazione civile, di sicurezza stradale e di mobilità
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge si inserisce nel contesto degli atti necessari per il perfezionamento del trasferimento delle competenze amministrative della motorizzazione civile dallo Stato alla Regione in ottemperanza al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), competenze e funzioni che sono state da tempo già trasferite dallo Stato alle altre Regioni e province autonome.
La gestione residuale dello Stato delle competenze in tema di motorizzazione civile in Sardegna si è distinta per la trascuratezza nella conduzione delle varie sedi provinciali che ancora gli competono per assegnazione. Questo atteggiamento statale si è tradotto in una serie di carenze logistiche e organizzative, che hanno penalizzato l'efficienza del servizio reso con inevitabili ricadute negative sui cittadini e sulle agenzie destinatari delle prestazioni. In particolare, già dal 2001, si registra l'assenza di regolare funzionalità delle varie Commissioni, da quella per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada alla Commissione per il rilascio dell'attestato di capacità professionale per l'esercizio dell'autotrasporto di cose, a quella per l'abilitazione degli insegnanti e istruttori delle scuole guida.
Obbiettivi della proposta di legge sono quelli di recuperare la regolarità dei servizi per l'utenza e per le imprese connesse al settore della mobilità, riorganizzare nelle varie sedi territoriali le attività abilitanti di esame, le operazioni tecniche presso i privati e i controlli sulle attività imprenditoriali correlate (autoscuole, studi di consulenza, concessionari per le revisioni, autolinee, ecc.), riprendere le strutture con la manutenzione delle sedi della motorizzazione e integrare gli organici, ove carenti.
Con questa proposta di legge si delinea il programma e l'indirizzo dell'azione della Regione nelle materie della motorizzazione civile legate alla sicurezza stradale, alla info mobilità, alla educazione e sensibilità stradale.
I principali vantaggi sono quelli di offrire agli utenti e agli operatori del settore semplicità e rapidità nelle operazioni a loro carico.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto1. In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.), la Regione disciplina, con la presente legge, le modalità di esercizio delle funzioni inerenti alla motorizzazione civile.
Art. 2
Funzioni della Regione1. Nell'esercizio delle funzioni inerenti alla motorizzazione civile, la Regione esercita, in particolare, funzioni di programmazione e indirizzo nelle materie di:
a) sicurezza stradale;
b) educazione e sensibilizzazione stradale;
c) info-mobilità.2. La Regione promuove, inoltre, la semplificazione delle procedure nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, al fine di migliorare il rapporto con l'utenza.
Art. 3
Piano regionale della sicurezza stradale1. Il Piano regionale della sicurezza stradale, di seguito denominato Piano, è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e ha durata triennale.
2. Il Piano ha l'obiettivo di perseguire una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il numero di incidenti stradali e i costi sociali sostenuti dal settore pubblico, dalle imprese e dalle famiglie, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia.
3. La Giunta regionale, ove necessario e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva aggiornamenti annuali al medesimo Piano.
4. In particolare, il Piano:
a) promuove il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;
b) favorisce l'educazione alla sicurezza stradale;
c) programma e realizza interventi volti a ridurre e prevenire l'incidentalità e le sue conseguenze, con particolare riferimento all'azione sanitaria in relazione alle misure preventive e di controllo e alla natura e alla tempestività del primo e pronto soccorso;
d) programma e realizza interventi infrastrutturali sulla rete stradale;
e) promuove il miglioramento dell'organizzazione del traffico e della rete infrastrutturale e l'incentivazione di progetti volti ad assicurare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché una vivibilità migliore nelle aree urbane.
Art. 4
Trasferimento del personale1 Il personale in servizio negli uffici della Motorizzazione civile della Sardegna è inserito nell'organico ed è inquadrato nel ruolo unico del personale della Regione.
Art. 5
Dotazione organica1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, la Giunta regionale istituisce nuove strutture organizzative, modifica e aggiorna le strutture esistenti e ne definisce l'articolazione e le competenze secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di organizzazione della Regione.
2. In relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 4, la dotazione organica della struttura regionale è incrementata con le unità di personale, appartenenti alle varie categorie anche con qualifica dirigenziale, necessarie alla conduzione delle sedi territoriali.
Art. 6
Modalità di inquadramento1. Al personale dì cui all'articolo 4 sono attribuiti categorie, posizioni e profili corrispondenti alle aree funzionali, posizioni economiche e profili del Ministero dei trasporti.
2. L'inquadramento è disposto con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.
3. Il personale di cui all'articolo 4 è inquadrato nel ruolo unico regionale nella categoria e posizione corrispondenti, con diritto al trattamento economico previsto per la progressione retributiva, dalla prima alla terza, più vicina in difetto rispetto al trattamento in godimento, oltre alle eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali.
4. Il trattamento economico presso la Regione è articolato in stipendio ed eventuali retribuzioni individuali di anzianità e assegno ad personam riassorbibile. Nell'ipotesi in cui, all'atto dell'inquadramento, il trattamento economico lordo composto dagli emolumenti fissi, continuativi e aventi carattere di generalità sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile.
Art. 7
Trasferimento e organizzazione degli uffici1. In virtù del trasferimento delle relative funzioni, gli Uffici della motorizzazione civile e dei trasporti sono, alla data di decorrenza dell'efficacia della presente legge, trasferiti alla Regione.
2. La consegna dei beni è effettuata, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia della presente legge, attraverso la redazione dei relativi verbali che costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.
3. Ad avvenuta consegna di cui al comma 2, spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.
4. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni e a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.
5. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni in argomento svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.
6. I beni immobili, i beni mobili registrati sono trasferiti in proprietà alla Regione a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.
Art. 8
Esenzioni fiscali1. Tutti gli atti e adempimenti necessari per l'attuazione della presente legge, compresi quelli relativi al trasferimento di cui all'articolo 7, sono esenti da ogni diritto e tributo.
Art. 9
Riscossione dei proventi
della motorizzazione civile1. La Giunta regionale, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità per la riscossione dei proventi inerenti all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, ivi inclusa la compartecipazione, da parte delle imprese operanti nel settore, agli oneri che la Regione sostiene per l'erogazione dei servizi in materia di motorizzazione civile.
Art. 10
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
Art. 11
Regolamento di attuazione1. Il regolamento alla presente legge è adottato dal Consiglio regionale.
Art. 12
Disposizione finale1. Il trasferimento del personale di cui all'articolo 4 decorre dall'effettivo trasferimento delle funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile.
Art. 13
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).